Incarti n. 80.2016.144 80.2016.145 80.2016.146
Lugano 13 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 giugno 2016 contro le decisioni del 19 maggio 2016 in materia di condono delle imposte comunali, cantonali e dell’imposta federale diretta per il periodo 2012 – 2013, nonché della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il periodo 2007-2008;
Fatti
A. RI 1, classe 1978, è coniugato ed ha una figlia, nata nel 2015. Dopo un lungo periodo di disoccupazione a causa di problemi di salute, legati alla schiena, nel febbraio 2013 egli ha depositato una domanda tesa all’ottenimento della rendita invalidità. L’UAI ha riconosciuto al contribuente una rendita d’invalidità completa dal 1°.5.2013 al 31.3.2014 (con primo pagamento unicamente a partire dal 1°.8.2013, a causa della tardività nel presentare la domanda di rendita AI). A decorrere dal 1°.4.2014 è stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità (grado d’invalidità del 55%). Dal 1°.7.2014 è a carico della pubblica assistenza.
B. Il 6/7.11.2014 RI 1 presentava una domanda di condono per le imposte cantonale, comunale e federale 2012 – 2013, per i seguenti importi: per l’imposta cantonale fr. 2'472.65 (2012) e fr. 697.55 (2013), per l’imposta comunale fr. 2'512.65 (2012) e fr. 737.55 (2013), per l’imposta federale fr. 358.- (2012) e fr. 77.- (2013), per complessivi fr. 6'855.40. Il contribuente postulava anche il condono delle tasse d’esenzione dall’obbligo militare per il 2007 ed il 2008 di rispettivi fr. 323.- e di fr. 680.90.- (importi comprensivi degli interessi di mora). RI 1 indicava di percepire fr. 2'700.- da parte dell’assistenza, e di avere quali spese ricorrenti fr. 1'500.- di locazione, fr. 186.- di spese di riscaldamento, fr. 150.- di elettricità, fr. 220.- di acqua, fr. 200.- di telefono, fr. 40.- di spese per le fognature e di fr. 130.- di spese per i rifiuti. Il contribuente spiegava come la situazione finanziaria della sua famiglia fosse dissestata e di come non riuscisse neppure a far fronte alle spese per una vita dignitosa.
C. Con decisioni 29.1.2016 l’Ufficio esazione e condoni respingeva l’istanza presentata da RI 1. L’autorità precisava come per il 2012, il contribuente avesse avuto in media un reddito mensile di fr. 6'750.- (fr. 81'000.- annuo) e una media di fr. 4'392.- per il 2013 (fr. 52'698.- annuo). Secondo il calcolo operato dall’UEC sulla base dei fogli di calcolo per la prestazione complementare AVS/AI del 1.10.2015 le entrate mensili attuali ammontano a fr. 4'501.-, mentre le spese ricorrenti mensili sarebbero di fr. 4'380.- (di cui fr. 2'030.- quale canone di locazione, escluse le spese accessorie), da cui emergerebbe una disponibilità mensile di fr. 121.-. Per quanto di pertinenza della situazione debitoria di RI 1, all’Ufficio esecuzioni e fallimenti risultano attestati carenza beni ed esecuzioni per pretese di diritto pubblico e privato per complessivi fr. 7'228.20 di cui fr. 5'168.- per debiti di diritto privato. A nome del contribuente risulta anche immatricolata un’autovettura __________ (anno 2007). L’UEC considerava come, tenuto conto della situazione del contribuente, in special modo dei redditi percepiti negli anni per i quali chiede il condono, del canone di locazione sproporzionato alla sua capacità finanziaria, non si ravvisavano le condizioni poste dal legislatore per la concessione del condono.
D. Con reclamo 18/19.2.2016 RI 1 impugnava le decisioni dell’UEC. Allegati all’impugnativa il contribuente trasmetteva i documenti relativi ai periodi fiscali 2012 e 2013, il certificato di acquisto dell’autovettura – comperata dal cognato vista la sua situazione finanziaria -. Per quanto di pertinenza del canone di locazione, l’insorgente spiegava come non avesse avuto altra scelta: essendo egli proprietario di cani e di gatti, aveva avuto difficoltà nel trovare un bene da affittare ad altro canone di locazione mensile.
E. Con decisioni 19.5.2016 l’UEC respingeva il reclamo di RI 1. L’autorità ricordava al contribuente come la procedura di esazione, di cui fa anche parte il condono, non serve a correggere errori di tassazione oppure ad ovviare alla mancata impugnazione delle decisioni di tassazione. L’art. 167a LIFD che tratta i motivi di diniego del condono indicava anche che il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione, rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione. L’UEC stabiliva come le entrate mensili del contribuente fossero di fr. 4'501.- (rendita AI di fr. 1'459.- e prestazione complementare AI di fr. 3'042.-). Nella prestazione complementare dell’AI erano parimenti compresi il premio della cassa malati, la franchigia e la partecipazione alle spese mediche. L’UEC indicava come le spese ricorrenti mensili della famiglia ammontassero a fr. 4'380.- e la disponibilità mensile fosse di fr. 121.-. L’autorità ribadiva nella valutazione delle uscite mensili la sproporzione dell’esoso canone di locazione per rapporto alle entrate. L’UEC citava a proposito una sentenza della Camera, secondo cui il contribuente deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo d’esistenza deve riguardare anche le spese per l’alloggio (v. CDT __________ del 31.5.2012). Secondo l’UEC il canone di locazione avrebbe dovuto essere di almeno fr. 600.- inferiore a quello attuale. Motivo per cui, i reclami venivano respinti.
F. Con ricorso 14/15.6.2016 RI 1 si aggrava avverso le decisioni su reclamo dell’UEC. Il ricorrente ritiene che le imposte per i periodi 2012 e 2013 non siano giuste: sostiene che l’erario si voglia appropriare a torto degli importi delle imposte a lui richiesti.
Diritto
A far tempo dal 1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7). Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta. Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
La decisione tesa al condono del debito d’imposta per i periodi fiscali 2012–2013 è stata emanata all’autorità preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016).
1.3.
L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, nonché art. 167g LIFD).
1.4.
Gli importi, non ancora corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.
1.5.
In materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, per ciò che attiene alla domanda di condono, l’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione della LF sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (RL 1.5.3.1.) prevede che l’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per statuire sulle istanze di condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare (cpv. 1). La domanda di condono va presentata per iscritto all’autorità di condono, corredata dai mezzi di prova necessari e convenientemente motivata. Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono (cpv. 2). Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono. È applicabile per analogia l’articolo 30 LTEO (cpv. 3). Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello che statuisce come istanza unica (art. 52 cpv. 2 OTEO) (cpv. 4).
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Per quanto concerne le tasse d’esenzione dall’obbligo militare, l’art. 37 LTEO (RS 661) prevede che se il pagamento entro il termine prescritto della tassa militare e delle spese dovesse essere particolarmente gravoso per l’assoggettato, può essere concessa una proroga del termine oppure la possibilità di pagare a rate. In tali casi si può rinunciare alla riscossione degli interessi (cpv. 1). A istanza scritta dell’interessato, la tassa militare e le spese possono essere condonate, del tutto o in parte, qualora il pagamento avesse conseguenze eccessivamente gravose per l’interessato, in particolare se questi si trova nel bisogno o se possa occorrere che pagando vi abbia a cadere (cpv. 2).
2.3.
I motivi di condono indicati nella LTEO sono i medesimi di quelli della LIFD (v. anche la sentenza della Commissione di ricorso amministrativa del Canton San Gallo del 22.5.2012, in GVP 2012 nr. 27, p. 93-98, p. 94). Ragione per cui, nella presente decisione per quanto attiene all’analisi dello “stato di bisogno” per la LTEO (per la richiesta di condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il 2007 ed il 2008) si prenderanno i medesimi concetti sviluppati da dottrina e giurisprudenza per la LIFD.
2.4.
Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
· l’esistenza di una situazione di bisogno e;
· conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal 1.1.2016, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
3.1.1.
Come già ricordato, per l’art. 167 cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
3.1.2.
L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):
· quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a); o
· quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.
3.2.
L’art. 3 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non esaustiva).
In particolare vengono considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
· un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato; d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro.
Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.
3.3.
3.3.1.
L’art. 167a LIFD stabilisce i motivi di diniego.
Il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:
a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.3.2.
In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.4.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.5.
Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle prospettive economiche del richiedente; nonché
d. delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.
Secondo il ricorrente egli verserebbe in una situazione di bisogno tale per cui non gli sarebbe possibile far fronte al pagamento degli arretrati d’imposta per complessivi di fr. 6'855.40 ai quali si aggiungono gli importi relativi alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il 2007 ed il 2008, di complessivi fr. 1'030.90.-.
Ritiene inoltre che gli importi che gli vengono richiesti non siano corretti.
4.2.
In merito alla correttezza degli importi che vengono richiesti, come correttamente rilevato dall’UEC, l’art. 7 dell’Ordinanza sul condono prevede esplicitamente che con la domanda non si può pretendere una revisione della tassazione e la procedura di condono non sostituisce la procedura di ricorso. La prima censura del ricorrente cade quindi nel vuoto.
4.3.
L’UEC nella propria decisione su reclamo [basandosi sul foglio di calcolo per la prestazione complementare AVS/AI] ha stabilito una disponibilità mensile di fr. 121.- indicando la seguente situazione finanziaria:
Entrate:
rendita AI marito fr. 1'459.–
prestazione complementare AI fr. 3’042.–
Totale fr. 4'501.–
Uscite:
importo base mensile fr. 1'700.–
importo base per figli fr. 400.-
pigione (senza spese accessorie) fr. 2'030.–
spese riscaldamento fr. 150.–
altre spese fr. 100.–
Totale fr. 4'380.–
4.4.
L’UEC, nelle uscita ha evidenziato come il canone di locazione corrisposto fosse sproporzionato alla situazione finanziaria della famiglia e di come dovesse essere di almeno di fr. 600.- inferiore : “(...) così da adeguarlo ai costi di un appartamento per una famiglia di due persone con un figlio nella zona dove risiede”.
4.5.
Il principio secondo il quale il contribuente deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza vale evidentemente anche per le spese dell’alloggio (decisione CDT n. 80.2012.16 del 31 maggio 2012). Di principio, nel determinare il minimo vitale va quindi considerato unicamente il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che il contribuente si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità.
Certo, un contribuente non può essere costretto ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia, il canone deve essere ridotto ad una misura normale se lo stesso utilizza un’abitazione costosa solo per una sua eccessiva comodità (cfr. la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2010/156).
4.6.
Il ricorrente, nel proprio gravame, non contesta il calcolo operato dall’UEC relativo al minimo esistenziale (cfr. anche http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/, sito internet consultato il 28.11.2016).
Lo stesso appare corretto, tenendo in considerazione le tabelle relative al minimo esistenziale e i dati contenuti nell’incarto.
Balza all’evidenza, nelle uscite mensili - come rettamente indicato dall’UEC - un canone di locazione molto esoso, di fr. 2'030.- mensili [che non include le spese accessorie] per una casa monofamiliare con giardino situata a __________
Il contratto di locazione in parola è inoltre stato sottoscritto il 1°.10.2015, con prima scadenza il 30.9.2018 [quando la domanda di condono era già stata presentata, proprio motivando lo stato di bisogno in cui versava l’intera famiglia] e prevedeva un deposito di garanzia di fr. 4'000.-.
Si rileva come il precedente contratto di locazione, per un appartamento di 4,5 locali a __________, prevedeva una pigione mensile di fr. 1'500.-.
4.7.
Alla luce di tutto quanto precede, la prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno non è adempiuta. Di fronte ad un’eccedenza mensile di oltre 120.- franchi e preso inoltre atto dell’eccessivo onere locatizio, che a rigore andrebbe diminuito di almeno 600 franchi, le decisioni del 19 maggio 2016 qui impugnate, meritano tutela.
Premesso che l’autorità fiscale dispone di un ampio margine di apprezzamento nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o parziale (Filippini/ Mondada, op. cit., p. 481), nella fattispecie è appena il caso di sottolineare che una semplice riduzione del canone locatizio ai costi di un alloggio usuale per una famiglia di tre persone permetterebbe al ricorrente di liquidare il debito erariale di fr. 7'886.30 (fr. 6'855.40 + fr. 1030.90.-) in poco più di 1 anno e 3 mesi se di prendesse in conto una riduzione di fr. 500.- della pigione mensile.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese vengono contenute al minimo, per non aggravare ulteriormente la situazione debitoria del contribuente e permettergli così di far fronte al debito d’imposta.
5.2.
Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248). Ciò vale per quanto attiene al condono delle imposte comunali, cantonali e l’imposta federale diretta.
5.3.
Per quanto attiene al condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare non è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (l’eccezione dell’art. 83 lit. m LTF riguarda le decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante). Rimane aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD, 231 LT e l’art. 31 cpv. 2 LTEO,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).
Intimazione a:
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-;
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Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: