Incarti n. 80.2015.45 80.2015.46

Lugano 10 agosto 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina Piemontesi, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 9 marzo 2015 contro la decisione del 4 febbraio 2015 in materia di IC/IFD 2012.

Fatti

A. I coniugi RI 1, rispettivamente di nazionalità __________ e __________, trasmettevano la dichiarazione fiscale IC/IFD 2012, da loro firmata il 26.12.2013, all’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT).

B. Con decisione di tassazione del 29.10.2014 l’UT commisurava per l’IC 2012 il reddito imponibile in fr. 161'400.- (determinante per l’aliquota fr. 161'400.-), e la sostanza in fr. 15'780'000.- (determinante per l’aliquota fr. 15'780'000.-). Per l’IFD 2012 il reddito imponibile veniva accertato in fr. 179'900.- (medesimo importo determinante per l’aliquota).

C. Con reclamo trasmesso per lettera raccomandata il 5.12.2014, i contribuenti si aggravavano, per il tramite del proprio rappresentante, contro la decisione emanata dall’UT. In particolare nel gravame si indicava che gli insorgenti avevano trasferito nel 2012 la loro residenza principale in __________. Motivo per cui ritenevano di non più essere imponibili illimitatamente in Svizzera. Nell’esposto (trasmesso sia in lingua italiana che __________) veniva altresì indicato: “I contribuenti hanno soggiornato in __________ fino al 2 dicembre 2014. Quindi hanno ricevuto la decisione di tassazione inviata senza lettera raccomandata solo il 2 dicembre 2014. Se l’Ufficio di tassazione avesse inviato la decisione di tassazione il 29 ottobre 2014 per raccomandata, ai contribuenti sarebbe stato inserito nella cassetta delle lettere un avviso di ritiro il 30 ottobre 2014. A causa della loro assenza per il soggiorno all’estero, non avrebbero ritirato la spedizione. Di conseguenza la spedizione è da considerarsi consegnata il settimo giorno dopo il tentativo vano di consegna. Nel presente caso sarebbe il 6 novembre 2014. Per questi motivi il ricorso viene presentato entro i termini per il ricorso di 30 giorni. Persino se il ricorso non dovesse avvenire entro i termini, secondo l’art. 192 comma 5 Legge sulla tassazione, il termine di ricorso deve essere ripristinato perché i contribuenti non sono venuti a conoscenza tempestivamente della decisione di tassazione senza colpa a fronte del loro soggiorno all’estero”.

D. Con scritto 18.12.2014 l’UT inviava una richiesta di documentazione tesa all’ottenimento, entro il 20.1.2015, dell’attestazione di partenza rilasciata dalle autorità comunali del Comune di __________ al momento della partenza dei contribuenti dal Ticino e dalla Svizzera, l’attestazione di arrivo e di domicilio rilasciata dalle autorità comunali __________ presso cui i ricorrenti sono domiciliati, le attestazioni di assoggettamento alle imposte alla fonte 2012 dei salari dei contribuenti relativi all’attività professionale dipendente svolta ad __________, rilasciato dall’Ufficio delle imposte alla fonte del __________, la decisione di tassazione per l’anno 2012 emessa dal fisco __________ a carico dei contribuenti, copia del contratto di affitto dell’abitazione famigliare in __________ oppure copia del contratto d’acquisto dell’immobile presso cui i contribuenti hanno vissuto. Alla richiesta di documentazione, i contribuenti rispondevano con scritto del 20/23.1.2015.

E. Con decisione del 4.2.2015, il reclamo presentato dai coniugi RI 1 veniva respinto. L’UT indicava nella propria motivazione: “I contribuenti sono domiciliati in Ticino nel Comune di __________. Sono perciò illimitatamente imponibili in Ticino e in Svizzera per appartenenza personale. Il reclamo è respinto”.

F. Con tempestivo ricorso 9/10.3.2015 i contribuenti censurano la decisione IC/IFD 2012 su reclamo. Nel gravame si specifica che i ricorrenti risiedono dal mese di gennaio del 2012 a __________ in __________, pur non avendo rinunciato alla residenza a __________. Essi vivono comunque per la maggior parte dell’anno ad , località nella quale il ricorrente lavora per la “”, senza ricevere uno stipendio. Dal 1°.9.2012 i figli frequentano le scuole in __________. A __________ gli insorgenti hanno una casa di loro proprietà. Essi inoltre lavorano per la __________, da cui percepiscono lo stipendio. I ricorrenti sono dell’avviso che una loro imposizione illimitata anche in Svizzera sia contraria al divieto di doppia imposizione internazionale, essendo loro già totalmente imposti in __________ sui medesimi elementi imponibili. Essi ritengono di essere unicamente limitatamente imponibili in Svizzera: gli elementi da prendere in considerazione sono il reddito imponibile di fr. 22'239.- (determinante per l’aliquota fr. 161'400.-) e la sostanza di fr. 230'000.- (determinante per l’aliquota fr. 2'765'000.-).

G. Con osservazioni al ricorso del 13/16.3.2015 l’UT ha precisato che i ricorrenti erano ancora a beneficio di un permesso C con domicilio a __________ ed erano pertanto soggetti illimitatamente imponibili in __________. Marito e moglie risultano essere pendolari settimanali, come indicato nel modulo 4 relativo alle spese professionali. Essi lavorano per una ditta della quale sono azionisti al 100%. L’autorità fiscale aggiungeva anche: “È perlomeno inusuale il mancato pagamento di uno stipendio da parte della __________ per l’attività che loro affermano di svolgere per la maggior parte dell’anno in __________, mentre che lo stipendio percepito dalla __________ (ossia quello dichiarato e imposto illimitatamente in TI/CH) è quello percepito per l’attività di direttore esecutivo del consiglio di amministrazione svolta durante solamente 30 giornate per il marito e di impiegata per la moglie. (...)”.

H. Con scritto di replica del 24/25.3.2015 i ricorrenti indicano di aver già spiegato nel loro ricorso come dal mese di gennaio 2012 essi risiedano prevalentemente in __________, senza aver comunque rinunciato alla residenza a __________. In particolare fanno notare che i figli frequentano le scuole in __________, circostanza questa non contestata da parte dell’autorità fiscale. Ritengono che alla fattispecie debba applicarsi la Convenzione di doppia imposizione __________, secondo cui il domicilio fiscale deve essere stabilito prendendo in considerazione il centro degli interessi del contribuente.

I. Con scritto 21.6.2017 questa Camera si è rivolta al rappresentante dei ricorrenti. In particolare è stato chiesto di voler prendere posizione in merito alla tempestività del reclamo presentato all’UT il 5/9.12.2014 contro la decisione del 29.10.2014. I ricorrenti sono inoltre stati invitati a voler produrre la decisione di tassazione emessa dal fisco __________ per il periodo fiscale 2012.

L. Con scritto di risposta del 7/10.7.2017, il rappresentante degli insorgenti ha indicato come, secondo la norma generale dell’art. 8 CC, l’onere della prova per quanto riguarda la notifica della decisione incombe all’autorità fiscale. Spetta a quest’ultima provare quando sia avvenuta l’intimazione. Secondo la versione dei ricorrenti essi avrebbero ricevuto la decisione fiscale unicamente il 2.12.2014: prima di tale data essi erano assenti all’estero, presso la loro residenza in __________. Allegato allo scritto veniva altresì inviata la decisione fiscale per il 2012 riguardante i contribuenti.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, come visto, i contribuenti hanno interposto reclamo il 5/9.12.2014 avverso la decisione di tassazione del 29.10.2014. Si tratta quindi di esaminare preliminarmente la tempestività dell’interposizione del gravame.

È vero che l’Ufficio di tassazione ha tacitamente ammesso la tempestività del reclamo, entrando nel merito dello stesso. Quando, tuttavia, l’istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto del difetto procedurale. Ciò non configura una reformatio in peius, proprio perché i presupposti processuali devono essere verificati d'ufficio (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, art. 111 DIFD, n. 3, p. 277)

  1. 2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.2.

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.3.

In effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

2.4.

Come visto nella sua giurisprudenza costante il Tribunale federale ammette che un invio è considerato come notificato non nel momento in cui il destinatario ne prende effettivamente conoscenza, ma già a partire dal momento in cui questo invio si trova nella sfera di potere del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo sia in misura di prenderne conoscenza. Se il destinatario doveva attendersi di ricevere una notifica oppure si assenta per un lungo periodo, si può esigere da questi che prenda tutte le misure necessarie per ricevere le decisioni che gli sono indirizzate. Ne consegue che la notifica al vecchio indirizzo di un amministrato è effettuata in maniera valida quando quest’ultimo si assenta per un periodo prolungato senza dare un ordine di rispedizione della posta né informare l’autorità oppure incaricare di tale compito un terzo (sentenze TF 2P.259/2006 del 18.4.2007 consid. 3.1.; TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2 citate in: Casanova/ Dubey, in: Noël/ Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 3 ad art. 133 LIFD).

2.5.

In un caso trattato dal Tribunale federale (sentenza TF 2P.259/2006 del 18.4.2007, citata anche in Casanova/ Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 133 LIFD) è stato esaminato il caso della notifica di una decisione di tassazione ad un contribuente che pretendeva di essere partito all’estero e di aver preso conoscenza della decisione una volta rientrato in Svizzera, presso l’immobile ricevuto in eredità dalla madre e nel quale aveva abitato unitamente a quest’ultima. Lo stesso indicava che il termine di 30 giorni per interporre reclamo avrebbe dovuto partire dal momento in cui egli aveva preso conoscenza della decisione all’interno della bucalettere. Sicché il suo reclamo doveva essere considerato tempestivo. L’Alta Corte ha precisato come il ricorrente avesse perso di vista che la notifica si reputa compiuta quando l’atto trasmesso entra nella sfera d’influenza del suo destinatario e non unicamente quando quest’ultimo ne prende conoscenza. Nel caso di specie il ricorrente non contestava di aver ricevuto la decisione di tassazione del 26.2.2002 tramite posta semplice nella sua bucalettere, motivo per cui, veniva stabilito che la decisione di tassazione era entrata nella sua sfera d’influenza al più presto il 27.2. ed al più tardi qualche giorno dopo. Motivo per cui, l’Alta Corte aveva ritenuto che il reclamo presentato il 13.6.2002 fosse tardivo (cfr. consid. 3.2. e 3.3.). Sempre il Tribunale federale aveva inoltre indicato che – contrariamente alla tesi dell’insorgente – la decisione era stata correttamente indirizzata all’indirizzo in Svizzera (consid. 3.3.).

2.6.

Ritornando al caso che qui ci concerne, i ricorrenti ritengono di aver ricevuto unicamente in data 2.12.2014 la decisione di tassazione del 29.10.2014, poiché assenti all’estero.

Ora, contrariamente a quanto da loro preteso, essi non hanno informato l’autorità di una loro assenza all’estero, né si sono premurati di incaricare terzi di svuotare la bucalettere. Neppure la tesi di un loro trasferimento definitivo in __________ può entrare in linea di conto: essi non hanno annunciato una loro partenza alle competenti autorità.

In simili circostanze si può pertanto ammettere, analogamente alla sentenza sopra menzionata del Tribunale federale, che la decisione sia stata notificata al più presto il 30.10.2014 ed al più tardi qualche giorno dopo. Il reclamo, inviato per raccomandata il 5.12.2014 appare quindi tardivo. In simili circostanze il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, siccome intempestivo. A prescindere da tale argomentazione di carattere formale, il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito per le ragioni che qui di seguito verranno esposte.

  1. 3.1.

I ricorrenti ritengono di non essere imponibili illimitatamente in Svizzera nel periodo fiscale litigioso. Essi indicano di essersi trasferiti in __________, dove sono stati assoggettati alle imposte. L’essere ritenuti illimitatamente imponibili parimenti in Svizzera comporterebbe una doppia tassazione per i qui ricorrenti nel 2012.

3.2.

La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).

3.3.

3.3.1.

Dagli accertamenti esperiti in merito ai permessi di soggiorno relativi a RI 1, cittadino __________, risulta che egli abbia ottenuto il permesso di domicilio (permesso C) nel 1984. Lo stesso è stato ancora rinnovato il 31.1.2009 ed il 31.1.2014. __________, cittadina __________, è stata a beneficio di un permesso di dimora (permesso B) dal 9.9.2010 al 16.9.2015.

Risulta che RI 1 sia stato domiciliato a __________ (ora Comune di __________) dal 1°.2.2001 sino al 25.11.2015. RI 2 risulta essere stata domiciliata nel Comune di __________ dal 9.9.2010 al 25.11.2015.

3.3.2.

Ora, i ricorrenti hanno presentato per il periodo fiscale 2012 la propria dichiarazione, firmandola entrambi il 26.12.2013, a __________.

Per il 2012 i coniugi indicavano [come ben rilevato dall’UT], ad esempio nel modulo 4 [relativo alle spese professionali], le spese di trasporto dal domicilio “” al luogo di lavoro “” per fr. 4'500.-.

RI 1 faceva anche valere fr. 1'500.- per pasti principali fuori casa e fr. 9'600.- per l’alloggio. Anche RI 1 faceva valere spese di trasporto per fr. 4'500.- tra il domicilio di __________ ed il luogo di lavoro __________. Anche lei indicava fr. 1'500.- per spese di pasto fuori casa e fr. 9'600.- per l’alloggio settimanale.

Questa situazione era del tutto analoga al periodo fiscale precedente, nell’ambito del quale i ricorrenti non hanno messo in dubbio la loro imposizione illimitata in Svizzera.

Dalla disamina degli atti giustificativi allegati alla dichiarazione fiscale si può rilevare come anche il certificato di salario rilasciato dalla __________ l’11.9.2013 per il 2012 indichi quale domicilio dei coniugi “__________” a __________.

Il datore di lavoro nella casella dell’indirizzo del certificato di salario deve infatti immettere l’indirizzo attuale al momento della compilazione del medesimo (Bosshard/ Mösli, Der neue Lohnausweis, Muri/Bern 2007, pag. 36).

Ora, del tutto diversa è l’impostazione data dai ricorrenti una volta ricevuta la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2012: con il reclamo hanno in effetti indicato di non essere illimitatamente imponibili in Svizzera. Ciò è evidentemente in contrasto con la posizione da loro assunta in precedenza nei confronti dell’autorità fiscale. Già solo per questi motivi il ricorso andrebbe respinto rilevato come i contribuenti siano manifestamente caduti in una situazione di “venire contra factum proprium”.

3.4.

In ogni caso, anche volendo ignorare il comportamento contraddittorio dei contribuenti, in contrasto con il principio della buona fede, si deve constatare che essi non portano elementi a supporto della tesi dell’esistenza di un domicilio all’estero, prevalente su quello esistente nel Canton Ticino nel periodo fiscale preso qui in considerazione.

3.5.

Le convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione contengono unicamente delle regole che hanno quale scopo quello di limitare i poteri d’imposizione degli Stati, ma non costituiscono regole d’imposizione. Si tratta quindi di assicurare in via principale l’esistenza di un diritto (interno d’imposizione) e poi, se del caso di verificare che tale diritto d’imporre non è limitato da una disposizione convenzionale che ha come scopo quello di restringere oppure eliminare un’eventuale doppia imposizione internazionale (sentenza TF inc. 2C_335/2014 del 19.1.2015, consid. 4).

3.6.

Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente,

cioè quando sono realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi:

· l'effettiva residenza in un determinato luogo;

· l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (sentenza TF inc. 2C_335/2014 del 19.1.2015, consid. 5.1.; DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

3.7.

Dal profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid. 3.1).

Da quel che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

3.8.

Nella sentenza 2C_335/2014 del 19.1.2015, il Tribunale ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo la quale l’esistenza di un nuovo domicilio oppure di un soggiorno all’estero può essere ammessa se l’interessato è riuscito a dimostrare che in quel luogo paga le imposte oppure ne è esentato. Ha tuttavia precisato che tale giurisprudenza si basa sulla nozione di domicilio fittizio (di cui all’art. 24 cpv. 1 CC), secondo cui il contribuente che abbandona il domicilio svizzero per recarsi all’estero conserva il suo domicilio in Svizzera sino al momento in cui non se ne sia creato uno nuovo. A partire dal momento in cui esiste un insieme di indizi sufficienti per ammettere che il centro degli interessi del contribuente si trova in Svizzera, non c’è bisogno di determinare un domicilio fittizio, di modo che quella specifica giurisprudenza non trova applicazione (sentenza TF 2C_335/2014 del 19.1.2015 consid. 5.3.).

3.9.

Ora sono stati proprio i ricorrenti, con l’invio della dichiarazione a confermare l’adempimento dei presupposti per l’assoggetta-mento illimitato in Svizzera e nel Canton Ticino. Del resto sono stati loro ad indicare come luogo di lavoro __________, ad inserire negli appositi formulari le spese professionali tra le quali quelle per lo spostamento settimanale da tale località al domicilio di __________. In tal senso vi è un insieme di indizi atti a determinare come nel 2012 il centro di interessi dei qui contribuenti fossero la Svizzera ed il Ticino (cfr. anche i permessi di domicilio e di dimora).

In quest’ordine di pensiero non viene in aiuto dei contribuenti la presentazione del contratto di locazione tra la __________ (con sede in __________, in __________ a __________) [società a loro riconducibile] né la “Haushaltsbescheinigung” prodotta per RI 2 che attesta che la stessa si è annunciata all’indirizzo di __________ 7, ad __________. In effetti è poco probabile che i qui ricorrenti abitino all’interno della loro ditta (cfr. anche il sito internet __________, sito consultato il 28.7.2017).

Si consideri anche la circostanza che il loro datore di lavoro in Svizzera (cioè la __________ AG, società della loro famiglia) non ha trattenuto l’imposta alla fonte dai salari versati ai ricorrenti (cfr. i rispettivi certificati di salario). Infatti, i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività, conformemente agli articoli 83-86 (art. 91 LIFD; per le imposte cantonali, cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a LAID e art. 104 LT).

Neppure determinante per un domicilio all’estero è la produzione agli atti della dichiarazione di tassazione da loro inoltrata alle autorità __________. La stessa non risulta firmata, né datata. Non è pertanto dato sapere quando gli stessi l’abbiano inviata al fisco __________. La decisione di tassazione __________ per il 2012 è stata emessa solo a dicembre del 2015 e, con la medesima, è stato messo a loro carico un “Verspätungszuschlag”, cioè un supplemento d’imposta previsto proprio per il caso in cui una dichiarazione d’imposta viene presentata in ritardo (cfr. § 152 dell’Abgabenordnung germanica).

Non è evidentemente compatibile con il principio della buona fede che un contribuente decida in quale Stato pagare le imposte, a dipendenza del rispettivo onere fiscale, e che gli sia consentito di invocare una doppia imposizione internazionale dopo che egli stesso l’ha provocata presentando una dichiarazione d’imposta in ritardo.

Il centro degli interessi dei contribuenti per il 2012 era in Svizzera e nel Canton Ticino, motivo per cui essi sono imponibili illimitatamente in Svizzera in applicazione degli articoli 3 cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT.

  1. Il ricorso è respinto e la decisione di tassazione IC/IFD 2012 è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’600.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

__________; -;

-; -.

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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Schweiz
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Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2015.45
Entscheidungsdatum
10.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026