Incarti n. 80.2015.29 80.2015.30
Lugano 30 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 febbraio 2015 contro la decisione del 15 gennaio 2015 in materia di revisione IC e IFD 2012.
Fatti
nella dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito del lavoro netto di fr. 39'208.– ed ha esposto lo stesso importo come reddito imponibile;
notificandole la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha commisurato il reddito imponibile in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;
rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria per spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);
la contribuente, con scritto del 23 aprile 2014, si è rivolta all’Ufficio cantonale di esazione e al Servizio contribuzioni della Città di __________, chiedendo di “rettificare” il calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale, “per errore di calcolo materiale, come si può vedere da una verifica fra le notifiche di tassazioni 2011/2012”;
rispetto al calcolo dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non le è stata riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;
l’Ufficio di tassazione, cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza, lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;
con decisione del 29 luglio 2014, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso interposto dalla contribuente, escludendo in particolar modo l’esistenza di un errore di calcolo o di scrittura (inc. CDT n. 80.2014.140);
RI 1 ha quindi inoltrato un’istanza di revisione, argomentando che “al momento della notifica della tassazione IC 2012/IFD 2012 del 22.01.2014 non ha informato il suo patrocinatore, perché, in sede di tassazione, non ha evidenziato alcun errore di valutazione rispetto alle tassazioni IC e IFD 2011” e che il contenzioso era dunque “iniziato solo il 28.02.2014/23.04.2014 in seguito ad avvenuta alterazione delle corrispondenti bollette emesse dall’Ufficio cantonale di esazione e dall’Ufficio comunale delle contribuzioni, in urto ai principi della trasparenza e della buona fede”;
la Camera di diritto tributario, con decisione del 22 ottobre 2014, si è dichiarata incompetente a pronunciarsi nel merito dell’istanza, dal momento che quest’ultima aveva per oggetto la decisione di tassazione in quanto tale e andava conseguentemente sottoposta all’Ufficio di tassazione, che per ultimo aveva deciso nel merito (inc. CDT n. 80.2014.245/246);
con istanza del 21 novembre 2014, la contribuente ha così richiesto all’autorità di tassazione la revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2012, rimproverandole di non avere considerato la deduzione per oneri assicurativi, già ammessa nel precedente periodo fiscale;
come da domanda del suo rappresentante, RA 1, le parti sono state convocate a un’udienza tenutasi il 9 dicembre 2014 negli uffici dell’autorità di tassazione;
quest’ultima, con successiva decisione dell’11 dicembre 2014, ha respinto l’istanza, argomentando che non si verificava “nessuno dei motivi legittimanti la revisione”;
il reclamo interposto dalla contribuente è stato respinto con decisione del 15 gennaio 2015, nella quale l’autorità di tassazione rilevava che i motivi addotti non giustificavano la revisione e che inoltre avrebbero potuto essere fatti valere, con un minimo di diligenza dalla contribuente (o dal suo rappresentante) nella procedura di tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nell’ambito della procedura ordinaria;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, postula nuovamente la revisione della tassazione IC/IFD 2012;
la ricorrente ribadisce il “carattere promiscuo” della causa, sottolineando in particolare che “la tassazione del 22.01.2014 è stata intimata su un modulo difettoso e ingannevole mentre le relative bollette sono state emesse il 28.02.2014 (31 giorni dopo il 22 gennaio 2014!!)”;
il rappresentante della ricorrente chiede infine “di essere oralmente sentito dal Sindaco, vice-sindaco e segretario comunale (per la tenuta del verbale), e ciò nell’ambito di un tentativo di mediazione, a scopo conciliativo, riservato per entrambi le parti il diritto di adire il Dipartimento cantonale delle Finanze e Economia, quale Autorità di Vigilanza”;
chiede inoltre che sia organizzata un’udienza “collegiale, con scrutinio segreto di tutti i partecipanti”;
nelle proprie osservazioni dell’11 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione rinvia alle argomentazione contenute nella decisione impugnata.
Diritto
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;
quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);
la revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (articoli 147 cpv. 2 LIFD e 232 cpv. 2 LT);
l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari;
di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);
tornando al caso in esame, il rappresentante della ricorrente non spiega quale sia, fra quelli codificati agli art. 147 LIFD e 232 LT, il motivo di revisione invocato, limitandosi a contestare il “carattere promiscuo” della causa e sottolineando in particolar modo che “la tassazione del 22.01.2014 è stata intimata su un modulo difettoso e ingannevole, mentre le relative bollette sono state emesse il 28.02.2014 (31 giorni dopo il 22 gennaio 2014!!)”;
nella misura in cui la dichiarazione d’imposta allestita dalla contribuente non conteneva alcun importo per oneri assicurativi, all’autorità di tassazione non può certo essere rimproverato di avere omesso fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere, né tanto meno una violazione di una “norma essenziale di procedura” (art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD; art. 232 cpv. 1 lett. b LT);
in linea di principio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta ad effettuare indagini né a richiedere informazioni complementari ai contribuenti;
un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti: lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. decisione TF n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata);
certo, nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione avrebbe anche potuto chiedere alla ricorrente informazioni in merito alla mancata dichiarazione di oneri assicurativi, soprattutto se si considera che nel precedente periodo fiscale le era stato riconosciuto, a tale titolo, l’importo di fr. 5'200.–;
la dottrina e la giurisprudenza sono tuttavia chiare in materia di revisione: essa non può venir ammessa per rimediare a delle dimenticanze del contribuente o del suo rappresentante nella compilazione della dichiarazione di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine);
bisogna inoltre considerare che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t consid. 4.1 Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii);
trattandosi nella fattispecie della deduzione per oneri sociali, l’autorità di tassazione non aveva di conseguenza alcun obbligo di supplire alla dimenticanza della contribuente, alla quale incombeva l’onere della prova dei fatti che escludono o riducono i debiti verso l’erario;
si aggiunga infine che, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale o di un suo ausiliario non è mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619);
d’altra parte, poco importa stabilire se il rappresentante della ricorrente sia effettivamente venuto a conoscenza della mancata considerazione degli oneri assicurativi solo una volta ricevute le bollette di pagamento, quando il termine di trenta giorni per presentare reclamo era ormai scaduto;
la giurisprudenza del Tribunale federale esige infatti dal contribuente e dal suo rappresentante una certa diligenza nella salvaguardia dei loro diritti nel contesto della procedura di tassazione: essi non possono in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare nella procedura ordinaria (decisioni TF n. 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; decisione TF n. 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391 consid. 3d);
da ultimo, la richiesta del rappresentante della ricorrente “di essere oralmente sentito dal Sindaco, vice-sindaco e segretario comunale (per la tenuta del verbale)” esula dalla presente procedura;
l’art. 276 LT stabilisce infatti che l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno: più precisamente, è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;
le autorità comunali si limitano ad applicare all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in base ai principi definiti dalla legge organica comunale (LOC): la legge tributaria non consente cioè al Comune di intraprendere un proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello effettuato per le imposte cantonali;
priva di ogni fondamento è pure la richiesta di un’udienza “collegiale, con scrutinio segreto di tutti i partecipanti”, che la legge tributaria non prevede;
in ogni caso, come ricordato anche nel ricorso, il rappresentante della ricorrente ha avuto diverse opportunità di potersi esprimere e discutere la procedura di tassazione e revisione, non da ultimo durante un’udienza tenutasi il 9 dicembre 2014 negli uffici dell’autorità di tassazione;
il ricorso è conseguentemente respinto;
vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: