Incarti n. 80.2015.280 80.2015.281

Lugano 10 maggio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini e Raffaele Guffi (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 28 dicembre 2015 contro la decisione del 2 dicembre 2015 in materia di IC-IFD 2013.

Fatti

A. RI 1 e RI 2 sono coniugati dal 1991. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (nel 1995) e __________ (nel 1999).

Il marito, di professione fisico, lavora a __________ alle dipendenze del __________ (__________). La moglie svolge la propria attività indipendente di medico a __________.

B. Nel 2003 i coniugi __________ hanno spostato il loro domicilio da __________ a __________, dove hanno acquistato, in comproprietà, una casa unifamiliare (mapp. __________). Il marito è inoltre proprietario di un appartamento nel medesimo comune (PPP n. __________ al mapp. __________), nel quale la moglie esercita la propria attività professionale, e di un ulteriore appartamento nel comune di __________.

C. Il 21 aprile 2014 i coniugi presentavano due distinte dichiarazioni fiscali per l’anno 2013, chiedendo in una lettera allegata, di essere tassati individualmente. A loro giustificazione sostenevano di essere separati di fatto e di avere due distinte comunità domestiche (a __________ il marito, a __________ la moglie), così come confermato dallo stesso Tribunale federale in una sentenza del 1° novembre 2013 in materia di tasse di ricezione televisive (inc. 2C_195/2013). In tale circostanza RI 1 aveva chiesto di pagare un unico canone di ricezione, lamentando un’errata interpretazione della nozione di economia domestica, mentre i giudici federali hanno confermato la tesi di __________ AG, condannandolo a pagare il canone per la ricezione radiotelevisiva anche presso l’appartamento __________, dove risiede per motivi professionali quattro giorni alla settimana.

D. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 28 maggio 2014, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna respingeva la richiesta dei contribuenti, tassandoli congiuntamente in difetto dei necessari requisiti per la separazione delle partite fiscali.

I coniugi __________ impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 giugno 2014. Per quanto qui di interesse, i reclamanti ribadivano la richiesta di essere tassati separatamente, richiamando la già citata sentenza del Tribunale federale, che aveva concluso per l’esistenza di una nuova economia domestica presso l’appartamento __________.

E. L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 2 dicembre 2015, così motivata:

(…) Nella fattispecie, le condizioni per poter procedere ad una tassazione separata dei coniugi non sono date in quanto, l’unione coniugale è tuttora mantenuta e vi è l’utilizzazione comune dei mezzi finanziari a disposizione. Prova ne è che – nella dichiarazione artefatta della signora RI 2 – sono dichiarati “alimenti per sé e per i figli” per un importo di CHF 120'000.–.

È quindi inevitabile che tra i coniugi __________ esiste ancora un’unione di mezzi. Se così non fosse, la contribuente non disporrebbe di sufficienti mezzi finanziari per poter provvedere al suo sostentamento e a quello dei figli __________ e __________, iscritti al liceo risp. alla scuola media (…).

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e sua moglie RI 2 (cfr. dichiarazione di consenso del 26 dicembre 2015) chiedono nuovamente di essere tassati individualmente.

I ricorrenti paragonano l’art. 58 cpv.1 dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) con l’art. 9 cpv.1 LIFD, ponendo l’accento sul fatto che entrambe le disposizioni, nella loro versione francese, fanno riferimento alla nozione di ménage commun. Chiedono quindi che la sentenza del Tribunale federale in materia di tasse di ricezione televisive venga applicata coerentemente anche dall’autorità di tassazione e che gli venga conseguentemente riconosciuta una separazione di fatto. I ricorrenti ritengono inoltre che un’imposizione separata si giustifichi anche sulla base dell’art. 175 del Codice civile (CC) e subordinatamente dell’art. 127 della Costituzione federale, in ragione dell’esistenza di abitazioni separate e in virtù del divieto del comportamento contraddittorio. Contestano categoricamente la qualifica di “artefatta” riferita alla dichiarazione della moglie, dichiarando che “essa rispecchia in maniera assolutamente veritiera la situazione venutasi a creare in data 1° novembre 2013 con la sentenza del TF”.

RI 1 osserva infine di avere coerentemente, con la sentenza del Tribunale federale, annunciato il proprio cambiamento di domicilio alle competenti autorità __________ quale “coniugato separato”. Al riguardo sottolinea come le stesse autorità non gli abbiano richiesto di fornire alcuna prova della separazione di fatto, denunciando da ultimo la discriminazione cui sono generalmente soggette le coppie sposate in Svizzera.

G. Nelle proprie osservazioni dell’8 gennaio 2016, l’autorità di tassazione propone di respingere il gravame, confermando la validità del suo operato.

H. All’udienza del 17 febbraio 2016, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Il ricorrente, in particolare, ha ribadito la necessità di una coerenza nell’applicazione del diritto, aggiungendo poi che il divieto di adottare un comportamento contraddittorio imporrebbe di riconoscergli una tassazione separata. A suo dire non si tratterebbe unicamente di eliminare una palese discriminazione dei coniugi, che discende direttamente dall’applicazione della legge federale, ma soprattutto di riconoscere gli effetti della sentenza del Tribunale federale.

Con particolare riferimento alla lamentata discriminazione dei coniugi, l’autorità di tassazione ha sottolineato che si tratta di un problema di politica fiscale, che non può essere risolto da un’autorità amministrativa.

Diritto

  1. 1.1.

Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta federale, l’art. 9 cpv. 1 LIFD fa riferimento al solo reddito, non essendo la sostanza imponibile). Al contrario, se interviene un divorzio o una separazione legale o di fatto, ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992; RS 642.117.1).

1.2.

Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Ammi-nistrazione federale delle contribuzioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti (cfr. cifra 1.3):

Ø Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).

Ø Non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile.

Ø Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede (la coppia non si presenta più unita in pubblico).

Ø La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

Il Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione matrimoniale ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n. 2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

La prova dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

  1. 2.1.

Nella fattispecie, come visto, RI 1 sostiene di essersi separato di fatto dalla moglie RI 2. A sua giustificazione richiama la sentenza del Tribunale federale del 1° novembre 2013 resa in materia di tasse di ricezione televisive, nella quale i giudici federali hanno concluso per l’esistenza di una seconda economia domestica nell’appartamento preso in affitto a __________, dove il ricorrente trascorre per motivi professionali quattro giorni alla settimana. Chiede quindi che tale sentenza venga applicata coerentemente anche dalle autorità di tassazione e che gli venga conseguentemente riconosciuta una separazione di fatto dalla moglie.

2.2.

La sentenza menzionata non si attaglia alla fattispecie in esame, giacché la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e la relativa ordinanza (ORTV; RS 784.401) perseguono scopi diversi dalla legge tributaria. Oggetto di discussione era in particolare l’obbligo di pagare il canone per la ricezione radiotelevisiva anche presso l’appartamento __________, che nulla ha a che vedere con il principio dell’unità della famiglia e del cumulo dei redditi delle persone coniugate disciplinato dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT. È ben vero che l’art. 9 cpv. 1 LIFD, nella sua versione francese, fa riferimento al termine di comunione domestica (ménage commun) utilizzato anche dall’art. 58 cpv.1 ORTV. Come sottolineato dalla dottrina romanda, si tratta tuttavia di una formulazione infelice, mentre più chiari sono i testi in lingua italiana e tedesca, secondo cui il cumulo dei redditi si impone nei confronti dei coniugi non separati legalmente o di fatto (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 9 LIFD, p. 138).

La prassi sviluppata in materia di tasse di ricezione televisive, secondo cui la nozione di comunione domestica include tutte le persone che convivono con l’annunciante (membri della sua famiglia e ospiti) e tutti gli apparecchi di ricezione pronti all’uso, compresi quelli presenti in una residenza secondaria o una casa di vacanza (sempreché queste ultime non sono locate a terze persone oppure occupate più di sei mesi all’anno), non può assurgere a presupposto per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi. Decisiva è piuttosto la sospensione dell’unione coniugale che si crea con la celebrazione del matrimonio (art. 159 CC) e dell’impiego in comune dei mezzi finanziari, tanto è vero che il principio dell’imposizione della famiglia con il cumulo dei fattori imponibili prevale anche se la moglie ha un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr. Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 39 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18).

2.3.

Quest’ultimo problema non si è peraltro posto nella sentenza menzionata, nella quale i giudici federali hanno concluso per l’esistenza di una nuova economia domestica, nel senso definito dalla prassi illustrata sopra, nell’appartamento preso in affitto a __________ per motivi professionali, senza tuttavia mettere in discussione il domicilio principale ticinese di RI 1 (cfr. sentenza del 1° novembre 2013, p. 6).

Non solo, quindi, i giudici federali non si sono confrontati con il principio della tassazione congiunta sancito dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, ma hanno espressamente tenuti distinti l’uno dall’altra il “domicilio principale in Ticino” del ricorrente, da una parte, e la sua residenza “quattro giorni alla settimana nell’appartamento che ha preso in affitto a __________ per motivi professionali”, dall’altra. Che quest’ultima circostanza possa bastare a giustificare l’obbligo di pagare un secondo canone di ricezione secondo la normativa sulla radiotelevisione, come ha deciso il Tribunale federale, non significa tuttavia che si giustifichi la conclusione che i coniugi __________ si debbano considerare separati di fatto secondo la legislazione in materia di imposte dirette.

  1. 3.1.

Come esposto in narrativa, i ricorrenti ritengono comunque adempiuti i presupposti menzionati nella Circolare n. 30 dell’Am-ministrazione federale delle contribuzioni per essere assoggettati a una tassazione separata, ponendo in particolare l’accento sulla sospensione della comunione domestica (art. 175 CC) e sull’esistenza di due abitazioni separate. RI 1 osserva inoltre di avere nel frattempo annunciato il proprio cambiamento di domicilio alle competenti autorità __________ quale “coniugato separato”, coerentemente con quanto deciso dal Tribunale federale nella sentenza menzionata sopra.

3.2.

L’autorità fiscale del Cantone __________, con scritto di posta elettronica del 6 giugno 2014, ha effettivamente informato il ricorrente che lo avrebbe tassato separatamente se egli avesse trasferito il proprio domicilio a __________ e si fosse registrato come coniuge separato. Ciò che RI 1 ha fatto il 15 dicembre 2015, annunciando all’Ufficio controllo abitanti di essersi trasferito a __________ a contare dal 1° gennaio 2016 quale “coniuge separato di fatto”.

È però evidente che una simile circostanza non basta a giustificare una separazione di fatto nel senso disciplinato dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT. Non deve d’altra parte stupire che le autorità fiscali __________ non gli abbiano richiesto di fornire alcuna prova dell’avvenuta separazione, dal momento che le stesse avevano tutto l’interesse di acquisire un nuovo contribuente. Va infine sottolineato, a scanso di equivoci, che l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna rimane libero di contestare la richiesta di trasferimento di domicilio presentata dal ricorrente alle autorità __________, a maggior ragione in considerazione delle chiare affermazioni dei giudici federali, che hanno confermato che il suo domicilio principale si trova nel Cantone Ticino, dove vive la sua famiglia. Determinanti, al fine di giustificare una tassazione individuale, sono piuttosto i già citati presupposti enunciati dalla Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, che il Tribunale federale ha definito essere cumulativi, sottolineando in particolar modo che per procedere ad una tassazione separata dei coniugi occorre che gli stessi abbiano sospeso la comunione matrimoniale e che i mezzi finanziari non siano più impiegati in comune.

Condizioni, queste, che nella presente fattispecie non sono manifestamente adempiute.

3.3.

Come si è ricordato sopra, l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore peraltro dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito.

Interpretando l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558 consid. 2c). Una simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale federale, in una sentenza del 2008, che si riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).

3.4.

Nel caso dei ricorrenti, basta ricordare che i coniugi __________ si sono sposati nel 1991 e cha da allora la loro unione coniugale non è mai stata messa in discussione. Tanto è vero che il presente gravame è stato interposto da entrambi i coniugi (cfr. dichiarazione di consenso del 26 dicembre 2015) e che all’udienza del 17 febbraio 2016 si sono presentati come una coppia unita, ponendo l’accento sulla coerenza del diritto e sul divieto per le autorità di adottare un comportamento contraddittorio, che a loro dire avrebbero imposto all’autorità fiscale di riconoscergli, in seguito alla decisione del Tribunale federale del 1° novembre 2013, una tassazione separata. Essi non hanno tuttavia mai messo in dubbio la loro unione coniugale, presentandosi dinanzi a questa Camera come una coppia unita. La semplice circostanza che i coniugi svolgano le rispettive attività lucrative in un luogo separato e che siano pertanto costretti a disporre di due abitazioni separate o, per rimanere in tema di tasse di ricezione televisive, di due economie domestiche distinte, non basta a giustificare che vi sia una separazione di fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.

In queste circostanze, si può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione dei mezzi fra i ricorrenti, ritenuto che sussiste indiscutibilmente il requisito dell’unione coniugale. Non può tuttavia passare inosservato che i ricorrenti hanno presentato due dichiarazioni fiscali in seguito alla menzionata sentenza del Tribunale federale e che solo da allora la moglie dichiara “alimenti per sé e per i figli” per un importo di fr. 120'000.–. In questo senso va inteso l’uso dell’aggettivo “artefatto”, da parte dell’autorità di tassazione, in relazione alla suddetta dichiarazione della moglie.

  1. 4.1.

Con un’ulteriore censura, i ricorrenti lamentano la discriminazione cui sono generalmente soggette le coppie sposate in Svizzera, soprattutto quando i coniugi esercitano entrambi un’attività lucrativa e dispongono di redditi elevati.

4.2.

La Camera di diritto tributario ha già avuto modo di esprimersi su questo tema. In una sentenza del 20 ottobre 2011 (inc. 80.2010.100) ha ricordato che la comparazione fra coniugi e concubini resta una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai essere dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle leggi fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stanti. È però evidente che il sistema fiscale previsto dal diritto svizzero – nonostante alcuni interventi del legislatore – continua a penalizzare i coniugi che dispongono entrambi di redditi elevati, come nella presente fattispecie.

Come ancora ricordato da questa Camera, non è in ogni caso possibile risolvere il problema attraverso un’interpretazione audace della nozione di “coniugi non separati legalmente o di fatto”, prevista sia dalla legge federale che dalla cantonale armonizzata, poiché l’art. 190 Cost. impone di applicare le disposizioni della legge federale, anche se incostituzionali. I ricorrenti sembrano invocare un’interpretazione della legge federale conforme alla Costituzione, ma la stessa non può evidentemente consistere nell’ignorare semplicemente il chiaro e univoco tenore dell’art. 9 cpv. 1 LIFD, che impone il cumulo dei redditi dei coniugi non separati. Un’interpretazione conforme alla Costituzione di una legge federale è ammessa infatti se i metodi ordinari di interpretazione lasciano sussistere dei dubbi in merito al suo senso (DTF 131 II 710 consid. 5.4 p. 721; DTF 129 II 249 consid. 5.4 p. 263 e riferimenti). L’interpretazione conforme alla Costituzione trova tuttavia i suoi limiti in una disposizione legale il cui tenore ed il cui senso sono assolutamente chiari, sebbene in contrasto con la Costituzione (DTF 137 I 128 consid. 4.3.1; DTF 133 II 305 consid. 5.2; 131 II 710 consid. 4.1 p. 716).

4.3.

Ne consegue quindi che gli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT devono essere applicati, nonostante la loro verosimile incostituzionalità.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1'080.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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