Incarti n. 80.2015.273 80.2015.277
Lugano 23 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 dicembre 2015 contro la decisione del 27 novembre 2015 in materia di revisione delle decisioni di tassazione IC e IFD 2013-2014.
Fatti
A. a.
Nella dichiarazione fiscale 2013 i coniugi RI 1 e __________ hanno indicato quali spese di gestione e manutenzione d’immobili fr. 3'184.–.
Con decisione del 24 settembre 2014, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, commisurando tali spese in fr. 3'185.– per l’IC e in fr. 2'548.– per l’IFD, concedendo dunque la deduzione forfetaria (pari al 25% del valore locativo per l’IC e al 20% per l’IFD).
b.
Nella dichiarazione fiscale 2014, i contribuenti hanno postulato la deduzione di spese di gestione e manutenzione d’immobili di complessivi fr. 3'185.–.
Con decisione del 10 aprile 2015, l’RS 1 ha notificato loro la tassazione IC/IFD 2014, commisurando le predette spese in fr. 2'548.– sia per l’IC sia per l’IFD, concedendo la deduzione forfetaria (pari al 20% del valore locativo, sia per l’IC sia per l’IFD).
B. Con scritto del 20 maggio 2015 RI 1 ha postulato all’RS 1 “(…) il riesame della tassazione (2013-2014) per un errore gravissimo che ho commesso. Nel 2013 ho dovuto rifare totalmente il tetto e il solaio della mia casa. Purtroppo mi sono dimenticato d’indicare nel capitolo 13.1. le spese effettuate per questi lavori”. Ha contestualmente allegato copia delle relative fatture e dei versamenti eseguiti.
C. L’autorità fiscale ha considerato lo scritto in questione come istanza di revisione delle decisioni di tassazione in materia di IC/IFD 2013 e 2014. Con decisione del 16 luglio 2015, ha respinto l’istanza, richiamando gli art. 232 LT e 147 LIFD e la dottrina e la giurisprudenza in materia di revisione, con la seguente motivazione:
(…) Nella fattispecie, i contribuenti hanno presentato le fatture riguardanti i lavori di rifacimento del tetto e del solaio della propria casa solo al momento dell’istanza di revisione. Sia nella dichiarazione d’imposta 2013 sia nella dichiarazione d’imposta 2014, hanno dichiarato CHF 3'184.- risp. 3'185.-. quali spese di gestione e manutenzione di immobili. Dalla documentazione a disposizione dell’autorità al momento della tassazione non era in alcun modo possibile evincere che i contribuenti stessero procedendo a importanti lavori di ripristino della loro casa di __________. Di conseguenza, l’autorità di tassazione ha reputato che le dichiarazioni d’imposta 2013 risp. 2014 fossero corrette e complete, senza procedere ad eventuali indagini complementari, cui non era tenuta.
D. RI 1 ha impugnato la decisione con reclamo, datato 29 luglio 2015 e spedito il 30 luglio 2015, rilevando quanto segue: “Come voi lo sapete è mio errore di non aver indicato i lavori di manutenzione per una somma di Fr. 85157. Spero che potete prendere in considerazione la mia richiesta, anche se i termini di legge mi sono contrari”.
E. L’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con decisione del 27 novembre 2015, non avendo a suo giudizio i contribuenti presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la reiezione dell’istanza di revisione. Ha anzitutto affermato che nell’ipotesi in cui si dovesse considerare l’istanza alla stregua di un reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, lo stesso sarebbe da dichiararsi irricevibile, poiché tardivo. Ha poi ritenuto che non sarebbe ravvisabile alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, sostenendo in particolare che i contribuenti, già al momento dell’inoltro delle dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014, sarebbero stati “a conoscenza” delle fatture inerenti alle spese per le opere da rifacimento del tetto e del solaio prodotte unitamente alla “domanda di revisione” del 20 maggio 2015.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 riconosce che “è stato il mio errore di non aver indicato i lavori di manutenzione per una somma di Fr. 85157”, ma afferma: “Ma vorrei fare notare - e non voglio dare una lezione - che se la legge può essere applicata alla lettera, questa legge ha anche uno spirito che in certi casi potrebbe anche fare che la sua applicazione venga incontro ad una persona che è stata onesta. Spero che potete prendere in considerazione la mia richiesta, anche se i termini di legge sono contrari”.
G. Nelle proprie osservazioni del 29 dicembre 2015, l’Ufficio di tassazione propone la reiezione del gravame.
Diritto
Nella fattispecie in esame, il ricorrente – anche in rappresentanza della moglie – ha ammesso di aver omesso, per suo errore, di indicare la deduzione per spese di gestione e manutenzione d’immobili, da lui quantificati in fr. 85'157.–, nelle dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014. I contribuenti, come visto in narrativa, per entrambi i periodi fiscali, avevano domandato la deduzione forfetaria riguardo a tali spese, in seguito ammessa dall’Ufficio di tassazione nelle relative decisioni. La decisione di tassazione IC/IFD 2013 è stata intimata il 24 settembre 2014, mentre quella per il periodo fiscale successivo, il 10 aprile 2015. RI 1 ha dapprima impugnato le citate decisioni con un unico scritto del 20 maggio 2015 all’Ufficio di tassazione, che l’ha trattato come istanza di revisione e l’ha respinto. Avverso tale decisione ha inoltrato reclamo all’autorità fiscale con un unico scritto del 30 luglio 2015 sfociato nella decisione qui impugnata, in cui in primo luogo è stato esposto quanto segue:
(…) Se considerassimo l’istanza di revisione alla stregua di un reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, in entrambi i casi dovremmo dichiararlo irricevibile in quanto tardivo.
In secondo luogo, l’Ufficio di tassazione ha analizzato lo scritto del 20 maggio 2015 come istanza di revisione (cfr., nel dettaglio, decisione del 27 novembre 2015).
1.2.
Seguendo l’impostazione proposta dall’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, il ricorso sarà esaminato supponendo, dapprima, che i ricorrenti abbiano interposto reclamo contro le decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2013 e 2014 e, in seguito, che abbiano chiesto la revisione delle stesse decisioni. Nello scritto del 20 maggio 2015, che ha dato avvio alla presente procedura, i contribuenti chiedevano infatti il “riesame” delle suddette decisioni, invocando in tal modo un istituto giuridico che non è previsto dalla legislazione tributaria.
Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT per l’IC e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’IFD, contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.
In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173)].
2.2.
Ricevuta la domanda di “riesame”, l’autorità fiscale l’ha dapprima considerata solo come istanza di revisione, supponendo perlomeno implicitamente che i termini di reclamo fossero scaduti per entrambe le decisioni.
Va al proposito evidenziato che, prima di considerare tardivo un reclamo, deve essere data la facoltà ai contribuenti di esprimersi sulla sua tempestività (mediante l’assegnazione di un termine), a meno che non sia ravvisabile un motivo di restituzione del termine. Il Tribunale federale ha a tale riguardo stabilito che, per non incorrere nella violazione del diritto di essere sentito, l’autorità che intende dichiarare irricevibile un ricorso deve concedere al ricorrente la facoltà di esprimersi su di un’informazione decisiva per l’esito del gravame (decisione TF 1P.446/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2 e riferimenti; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berna 2008, n. 1256, p. 536; Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Rep. 1991 p. 230). In particolare, commette una violazione del diritto di essere sentito l’autorità che, prima di emanare una decisione che tocca l’insorgente nella propria situazione giuridica, non gli concede la possibilità di esprimersi su di un’informazione raccolta d’ufficio in relazione al rispetto di un termine ricorsuale nella misura in cui fosse essenziale per tale decisione (DTF 115 Ia 8, regesto e consid. 2).
2.3.
Nella fattispecie, al momento dell’inoltro della domanda di “riesame”, il 20 maggio 2015, il termine di reclamo era verosimilmente scaduto per entrambe le decisioni. Qualche dubbio poteva tuttavia sussistere in particolar modo in relazione alla decisione di tassazione IC/IFD 2014, inviata al contribuente solo il 10 aprile 2015.
In queste circostanze, tenuto conto anche del fatto che le decisioni di tassazione sono notificate per posta semplice, si sarebbe giustificata l’attribuzione al contribuente, da parte dell’autorità fiscale, di un termine per pronunciarsi sulla tempestività del reclamo.
Non vi sono tuttavia i presupposti per un annullamento della decisione impugnata. L’insorgente non si oppone al fatto che l’RS 1 abbia qualificato lo scritto del 20 maggio 2015 come istanza di revisione. In particolare, non contesta l’affermazione dell’autorità fiscale, contenuta nella decisione su reclamo, secondo cui il loro scritto avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, se fosse stato trattato come reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014. Ammette dunque implicitamente la sua intempestività, circostanza che si desume anche dal contenuto del presente ricorso (“Spero che potete prendere in considerazione la mia richiesta, anche se i termini di legge mi sono contrari”).
Ne consegue che le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014 sono passate in giudicato, poiché non sono state impugnate tempestivamente con un rimedio ordinario (reclamo) dall’insorgente.
Lo scritto del 20 maggio 2015 può dunque essere trattato e analizzato come istanza di revisione.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
3.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
3.3.
Tornando al caso in esame, il ricorrente ha pacificamente ammesso, sia in sede di reclamo, sia in questa sede, di non aver fatto valere, nelle dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014, per suo errore/per sua dimenticanza, la deduzione per spese di gestione e manutenzione d’immobili, da lui quantificate in fr. 85'157.–, relative al rifacimento del tetto e del solaio della propria abitazione. I contribuenti avevano, in effetti, postulato per entrambi i periodi fiscali, la deduzione forfetaria delle citate spese, la quale è stata accettata dall’autorità fiscale nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 24 settembre 2014 e nella decisione di tassazione IC/IFD 2014 del 10 aprile 2015. Le predette decisioni, come rilevato, sono tuttavia regolarmente passate in giudicato, non essendo state impugnate tempestivamente con reclamo ex art. 206 cpv. 1 LT ed ex art. 132 cpv. 1 LIFD.
La dottrina e la giurisprudenza sono chiare in materia di revisione: l’insorgente ha ammesso di aver tralasciato, per sua dimenticanza, la deduzione per spese di gestione e manutenzione d’immobili, che avrebbe invece potuto far valere tramite un mezzo d’impugnazione ordinario. La revisione non può dunque essere ammessa per rimediare a delle dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di tassazione.
3.4.
Non va inoltre dimenticato che il ricorrente – non cognito di diritto – non invoca alcuno dei motivi di revisione previsti dalla legge, limitandosi per contro ad evidenziare che “(…) se la legge può essere applicata alla lettera, questa legge ha anche uno spirito che in certi casi potrebbe anche fare che la sua applicazione venga incontro ad una persona che è stata onesta”. Pur comprendendo il disappunto di un contribuente, che per una dimenticanza deve verosimilmente affrontare un onere fiscale più elevato, appare difficilmente censurabile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la revisione delle tassazioni IC/IFD 2013 e 2014 passate in giudicato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: