Incarti n. 80.2015.240 80.2015.241

Lugano 24 marzo 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini e Raffale Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 2 novembre 2015 contro la decisione dell’8 ottobre 2015 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

A. La RI 1, con sede a , è stata costituita nel 2011, con lo scopo di gestire esercizi pubblici. In particolare, ha ripreso dalla __________ Sagl la gestione dell’ a __________.

Nella dichiarazione d’imposta relativa al periodo fiscale 2011, la contribuente ha denunciato una perdita d’esercizio di fr. 14'792.–.

B. Dopo aver proceduto, il 22 maggio 2013, ad un controllo fiscale dell’esercizio 2011, con decisione del 5 marzo 2015, l’RS 1 ha intimato alla società contribuente la tassazione IC/IFD 2011 (per il periodo dal 4 febbraio al 31 dicembre 2011), nella quale ha commisurato l’utile imponibile in fr. 60'000.– per l’IC ed in fr. 66'000.– per l’IFD. L’autorità fiscale ha sottolineato di aver rettificato l’utile lordo “in base ai coefficienti d’esperienza validi per le aziende del ramo” e di aver ripreso “vantaggi vari” a titolo di “prestazioni (valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine”.

C. Con scritto del 22 luglio 2015, la __________ Sagl, quale rappresentante contrattuale della contribuente, si è rivolta all’UTPG, affermando di aver ricevuto in consegna dal titolare della società le notifiche della tassazione per i periodi 2012 e 2013 e chiedendo “per quando possiamo aspettarci di ricevere la notifica 2011 così da aver un quadro completo della situazione fiscale”.

In un messaggio email del 30 luglio 2015, l’UTPG ha informato il rappresentante della contribuente di aver spedito la “notifica originale” al recapito della società (__________, __________) e di poter “rilasciare una copia che prevede una tassa di CHF 30.–“.

La __________ Sagl ha risposto con lettera del 17 agosto 2015, adducendo di conoscere il gerente della RI 1, __________, “da lunga data” e di non aver “motivo di dubitare della sua buona fede”. Ha precisato di aver “esatto dal signor __________ che controllasse per bene qualora questa notifica fosse finita in qualche scatolone” e di aver avuto conferma che “la stessa non è mai stata ricevuta”, chiedendo infine “l’emissione della notifica 2011”.

Ricevuta copia della decisione di tassazione, la RI 1 si è rivolta all’UTPG, con scritto del 9 settembre 2015, dichiarando di inoltrare “regolare reclamo”, contestando la commisurazione dell’utile imponibile.

D. L’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, con decisione dell’8 ottobre 2015. Nella motivazione, ha argomentato che il reclamo, interposto contro la decisone di tassazione intimata il 5 marzo 2015, era tardivo.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 ribadisce di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2011. A suo avviso, il reclamo del 9 settembre 2015, interposto nel termine di trenta giorni dal ricevimento della “copia” della decisione di tassazione, sarebbe stato tempestivo.

F. Nelle sue osservazioni del l’11 novembre 2015, l’UTPG propone di respingere il ricorso. Sottolineata la circostanza che la ricorrente “ammette di aver ricevuto le notifiche 2012 e 2013 intimate lo stesso giorno della 2011”, definisce “ragionevolmente improbabile” che quest’ultima non sia stata consegnata insieme alle prime due. Rileva che comunque la prova indiretta dell’avvenuta intimazione sarebbe costituita dal fatto che la contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio d’imposta (del 31 marzo 2015), in cui è indicata la data di intimazione della decisione di tassazione, e poi i richiami di pagamento (del 31 maggio 2015).

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, come visto, la società ricorrente ha interposto reclamo il 9 settembre 2015 contro la decisione di tassazione, che l’UTPG sostiene di averle intimato già il 5 marzo 2015.

L’Ufficio di tassazione ha pertanto dichiarato irricevibile il reclamo, ritenendolo tardivo. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della decisione di tassazione contestata.

  1. 2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.2.

Come esposto in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’RS 1 il 5 marzo 2015, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente unicamente il 9 settembre. Ancora in questa sede, la ricorrente ribadisce tuttavia di non avere mai ricevuto la suddetta decisione di tassazione e di esserne venuta a conoscenza solo il 21 agosto 2015, quando ha ottenuto dall’autorità fiscale una “copia” della decisione già a suo tempo indirizzatale.

2.3.

Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

2.4.

L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l’accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d’impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all’autorità l’onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione di eventuali controversie circa l’osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un’autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo l’art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).

All’autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

2.5.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., art. 138 CPC, p. 579).

2.6.

Tornando al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta intimazione della decisione del 5 marzo 2015, non è stata in grado di fornirla, essendo la stessa avvenuta per posta semplice.

È tuttavia data perlomeno la prova indiretta della sua intimazione. Alla contribuente sono infatti stati inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta, con l’indicazione della data della decisione di tassazione, il 31 marzo 2015. Sono poi seguiti i richiami di pagamento, il 31 maggio 2015. Ne consegue che, anche volendo ammettere che non avesse ricevuto nessun conguaglio d’imposta, al più tardi al momento della notifica del richiamo, all’inizio del mese di giugno del 2015, la ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che la concerneva e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di oltre un mese e mezzo (considerando la lettera del 22 luglio 2015, con cui la sua rappresentante chiedeva quando sarebbe stata notificata la tassazzione 2011, visto che erano pervenute solo quelle dei periodi 2012 e 2013) prima di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva. Del resto – sia detto per inciso – si deve ritenere altamente inverosimile che l’insorgente abbia ricevuto le tassazioni dei periodi fiscali 2012 e 2013 – successivi dunque a quello litigioso – e non si sia perlomeno posto la domanda se la tassazione del periodo fiscale 2011 non gli fosse già stata notificata.

2.7.

Alla luce di quanto precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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