80.2015.125

Incarti n. 80.2015.125 80.2015.126

Lugano 8 ottobre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 20 luglio 2015 contro la decisione del 24 giugno 2015 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

A. RI 1, di professione venditrice,è titolare di un negozio d’abbigliamento a Bellinzona.

Nella dichiarazione fiscale 2013, per quanto qui di rilevanza, la contribuente indicava un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 39'992.–.

B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 12 maggio 2015, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 34'800.– per l’IC ed in fr. 37'100.– per l’IFD.

Per quanto qui di interesse, l’autorità rivalutava in fr. 41'000.– il reddito aziendale, spiegando nella motivazione allegata di averlo rettificato sulla base degli elementi a lei noti, delle indicazioni fornite dal contribuente o dai coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale.

C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 giugno 2015, contestando la rivalutazione del reddito aziendale. Si opponeva, in particolar modo, all’utilizzo di coefficienti di utile medio, definendo di nicchia la sua attività commerciale, oltretutto sottoposta a frequenti chiusure per manifestazioni pubbliche e a causa del suo stato di salute precario.

L’autorità di tassazione, con decisione del 24 giugno 2015, confermava in fr. 41'000.– il reddito da attività indipendente della contribuente, con la seguente motivazione:

(…) reddito da attività indipendente confermato in fr. 41'000.–, viene mantenuta la ripresa di fr. 1'008.– quale partecipazione privata alle spese generali, in particolare per le spese telefoniche, di rappresentanza e trasferta.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente che il reddito aziendale venga riportato al valore dichiarato.

La ricorrente ripropone quanto già esposto in sede di reclamo, contestando poi la ripresa dell’importo di fr. 1'008.– quale partecipazione privata alle spese contabilizzate nel conto economico. Con particolare riferimento alle spese telefoniche, essa spiega che vi rientrano pure i costi di noleggio dell’apparecchio per la registrazione degli incassi con carte di credito così come i costi dell’abbonamento internet. Quanto alle spese di trasferta e di rappresentanza sostiene infine che sarebbero imputabili ad alcuni viaggi presso i fornitori nonché alla fidelizzazione della clientela.

E. Nelle proprie osservazioni del 22 luglio 2015, l’autorità fiscale sottolinea di essersi limitata ad un’esigua ripresa generica per partecipazione privata alle spese.

Diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Dai medesimi proventi sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate, ed in particolare gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive sul patrimonio aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale nonché gli interessi su debiti commerciali (art. 26 LT; art. 27 LIFD).

1.2.

Si tratta nondimeno di una lista esemplificativa e non esaustiva. Per spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (CDT n. 80.2014.24 del 9 maggio 2014 consid. 2.2, con rimandi).

  1. 2.1.

Come esposto in narrativa, l’autorità di tassazione ha rivalutato in fr. 41'000.– il reddito aziendale dichiarato di fr. 39'992.–, giustificando la ripresa dell’importo di fr. 1'008.– “quale partecipazione privata alle spese generali, in particolare per le spese telefoniche, di rappresentanza e trasferta”.

2.2.

Dall’esame del conto economico presentato dalla ricorrente colpiscono in particolare le spese telefoniche di fr. 2'852.45. A prima vista, esse appaiono effettivamente eccessive per un negozio di moda maschile, specie se si considera che l’attività commerciale della ricorrente era ridotta, a causa delle “chiusure forzate per manifestazioni pubbliche” e del suo stato di salute precario (cfr. reclamo dell’11 giugno 2015).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il riferimento, contenuto nella legge, alla giustificazione aziendale e professionale delle spese, attribuisce all’autorità fiscale un rilevante margine di apprezzamento, rafforzato dal fatto che essa non ha l’onere della prova in caso di rifiuto della deduzione (cfr. p. es. le sentenze n. 2C_658/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 2.1; n. 2C_132/2010 del 17 agosto 2010 consid. 3.2). Nel gravame in esame, la ricorrente prova perlomeno a giustificare l’importo in discussione, spiegando che nelle spese telefoniche registrate nel conto economico rientrano pure i costi di noleggio dell’apparecchio per i pagamenti senza contanti così come i costi dell’abbonamento internet. A sostegno delle sue argomentazioni produce la scheda contabile del conto, dalla quale emerge che la stessa ha sottoscritto tre distinti abbonamenti con __________, __________ e __________ (oggi __________ AG).

Certo, la ricorrente non dimostra convenientemente di avere un abbonamento per cellulari e smartphone privato, limitandosi ad affermare di possederne uno, senza tuttavia produrre una copia del relativo contratto e delle bollette mensili pagate. Di fronte alle argomentazioni da lei sollevate nel gravame, l’ufficio di tassazione non poteva nondimeno rinunciare alla formulazione di proprie osservazioni, invocando semplicemente l’esigua ripresa generica per partecipazione privata alle spese. Questo soprattutto in considerazione del fatto che le ulteriori spese di trasferta e rappresentanza, di complessivi fr. 462.25, menzionate nella decisione qui impugnata non appaiano di primo acchito spropositate, nemmeno per un negozio di moda maschile.

2.3.

A quest’ultimo riguardo si deve ricordare che adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi). Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2.4.

Tornando alla fattispecie in esame, la motivazione della decisione impugnata si limitava, come visto, a giustificare la ripresa dell’importo di fr. 1'008.– “quale partecipazione privata alle spese generali, in particolare per le spese telefoniche, di rappresentanza e trasferta”. Di fronte alle argomentazioni contenute nel gravame, l’autorità ha quindi invocato l’esigua ripresa generica per partecipazione privata alle spese, senza però minimamente specificare le correzioni apportate e le loro basi di calcolo.

In simili circostanze, se ne deve dedurre che la motivazione della decisione su reclamo non rispetta le esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito e che le successive osservazioni al gravame non hanno permesso di sanare il suo vizio formale, ciò che avrebbe eventualmente messo la ricorrente in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.

  1. Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, non fosse altro che per garantire alla ricorrente un doppio grado di giudizio.

Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 25 giugno 2015 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione motivata.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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