Incarti n. 80.2014.85 80.2014.86

Lugano 4 giugno 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 2 aprile 2014 contro le decisioni dell’11 marzo 2014 in materia di imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza IC e IFD 2006.

Fatti

A. RI 1, nato nel __________, ha esercitato nel periodo fiscale 2004 la professione di economista alle dipendenze __________ di __________.

Con decisione del 19 marzo 2008, l’RS 1 notificava al contribuente e alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito imponibile per l’imposta cantonale in fr. 392'600.– (reddito determinante per l’aliquota fr. 423'800.–) e per l’IFD in fr. 434'700.–. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità fiscale aveva aggiunto una rendita della previdenza professionale di fr. 85'876.–, poiché aveva appreso che al contribuente era stata versata dalla cassa pensione del datore di lavoro una prestazione in capitale di fr. 521'194.10, corrispondente alla somma delle rendite di vecchiaia accumulate nel periodo fra il 1° settembre 2000 (data del pensionamento ordinario, a 65 anni di età) ed il 1° aprile 2006. A tale riguardo, infatti, convocatolo in udienza il 6 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione aveva fatto presente a RI 1 che a suo giudizio le prestazioni previdenziali diventano esigibili con la realizzazione di un caso d’assicurazione, a prescindere dal fatto che la prestazione venga versata o venga invece lasciata, del tutto o in parte, nel fondo previdenziale. Le rendite degli anni precedenti, dal 2000 al 2006, dovevano pertanto essere aggiunte ai redditi imponibili di quei periodi fiscali.

B. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 aprile 2008, contestando l’imposizione della rendita previdenziale di fr. 85'876.–. Secondo un parere allestito dall’ufficio giuridico della Fondazione collettiva __________, infatti, il contribuente si sarebbe semplicemente avvalso del diritto, previsto dalla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), di rimanere affiliato oltre l’età di pensionamento ordinaria, in caso di continuazione dell’attività lucrativa.

L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 27 ottobre 2010, nella quale ribadiva che a suo avviso le prestazioni previdenziali erano diventate esigibili al compimento dei 65 anni di età del contribuente. L’Ufficio negava inoltre che l’art. 13 cpv. 2 LPP consentisse anche di posticipare la data del pensionamento e non solo di anticiparla.

C. Con ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 avevano contestato nuovamente l’imposizione delle prestazioni previdenziali in questione.

La Camera di diritto tributario accoglieva il ricorso, con sentenza del 16 aprile 2012, nella quale stabiliva che la prestazione previdenziale dovesse essere stralciata dal reddito imponibile del periodo fiscale 2004. La prestazione in capitale percepita nel 2006 avrebbe pertanto dovuto essere imposta integralmente in quest’ultimo periodo.

L’Ufficio di tassazione accoglieva in seguito i reclami pendenti contro le tassazioni dei periodi fiscali 2005 e 2006, stralciando le prestazioni previdenziali.

D. L’Ufficio di tassazione, con due decisioni del 1° giugno 2012, notificava a RI 1 la tassazione dell’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza per il periodo fiscale 2006, assoggettando all’imposta la prestazione in capitale complessiva di fr. 521'194.–, sia per l’IC sia per l’IFD.

Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 5 giugno 2012, adducendo la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare. Essendo la prestazione divenuta esigibile nel 2006, il termine per assoggettarla all’imposta era scaduto a suo avviso il 31 dicembre 2011.

L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisioni dell’11 marzo 2014, nelle quali sottolineava che la decisione di tassazione, la decisione su reclamo e la sentenza della Camera di diritto tributario erano tutti atti interruttivi della prescrizione. In particolare, dopo la sentenza aveva iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di cinque anni, che sarebbe scaduto il 15 aprile 2017.

E. Con tempestivo ricorso, RI 1 chiede che la Camera di diritto tributario constati che, quando l’Ufficio di tassazione gli ha notificato le decisioni relative all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, era già intervenuta la prescrizione del diritto di tassare.

Diritto

  1. Secondo l’art. 120 cpv. 1 LIFD,come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Il cpv. 2 dell’art. 120 LIFD ed il cpv. 3 dell’art. 193 LT, stabiliscono che la prescrizione non decorre o è sospesa:

a. durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;

b. fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;

c. fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Secondo il cpv. 3 dell’art. 120 LIFD e il cpv. 4 dell’art. 193 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre con:

a. ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta;

b. ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell’imposta;

c. la presentazione di una domanda di condono;

d. il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale.

L’art. 120 cpv. 4 LIFD e l’art. 193 cpv. 5 LT stabiliscono infine che il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.

  1. 2.1.

Nella fattispecie, il ricorrente si limita a sostenere che la prescrizione del diritto di imporre la prestazione in capitale percepita nel 2006 dalla cassa pensione sarebbe sopravvenuta prima della notificazione della decisione di tassazione. Infatti, quest’ultima sarebbe stata intimata solo il 1° giugno 2012, mentre il diritto di tassare la prestazione si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2011.

2.2.

Il Tribunale federale ha precisato che ogni atto ufficiale, che mira alla determinazione della pretesa fiscale e che è portato alla conoscenza del contribuente, può interrompere la prescrizione (DTF 126 II 1 consid. 2c p. 3). A titolo di esempio, ha menzionato l’invio del formulario per la dichiarazione d’imposta, la diffida ad inoltrare la dichiarazione, l'annuncio o l’esecuzione di un’ispezione dei libri contabili. Ha anche aggiunto che potevano rientrarvi delle comunicazioni ufficiali che annunciano una tassazione ulteriore ed il cui scopo si limita proprio ad interrompere il decorso della prescrizione (DTF 126 II 1 consid. 2f p. 4 s.). Ha anche ammesso che una semplice lettera spedita da un tribunale amministrativo, con l’obiettivo di sapere se una procedura pendente dinanzi ad un tribunale civile fosse giunta al termine, bastava a raggiungere tale effetto (sentenza n. 2C_555/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.3). Il Tribunale federale ha poi affermato che anche atti che non si presentano in forma scritta, come un fax, hanno l’effetto di interrompere la prescrizione, dal momento che la legge non esige la forma scritta (sentenza 2A.546/2001 del 1° maggio 2002 consid. 3d e 3e, in RDAF 2002 II p. 392).

2.3.

Tornando al caso in esame, la prestazione previdenziale controversa è stata assoggettata all’imposta non appena l’Ufficio di tassazione ne ha avuto conoscenza, con l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2006. Come già ricordato in narrativa, tuttavia, l’autorità fiscale aveva ritenuto che la prestazione in capitale di fr. 521'194.10, corrispondente alla somma delle rendite di vecchiaia accumulate nel periodo fra il 1° settembre 2000 (data del pensionamento ordinario, a 65 anni di età) ed il 1° aprile 2006, dovesse essere assoggettata all’imposta suddividendola fra i periodi fiscali durante i quali a suo avviso le prestazioni previdenziali parziali erano divenute esigibili, anche se erano state lasciate nel fondo previdenziale. Siccome le tassazioni dei periodi fiscali dal 2004 in poi non erano ancora divenute definitive, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto al reddito imponibile di quei periodi la quota della prestazione in capitale riferita a quegli anni. Le tassazioni dei periodi precedenti (2001/2002 e 2003) sarebbero poi state riaperte mediante la procedura di recupero d’imposta.

È il caso di segnalare, in particolare, che la tassazione IC/IFD 2006 è stata notificata al ricorrente ed alla moglie con decisione del 30 novembre 2011 e che la stessa includeva fra i redditi imponibili la prestazione pensionistica di fr. 85'876.–, oltre alla totalità degli interessi maturati durante i sette anni (fr. 41'720.–), che sono stati assoggettati all’imposta come “liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti” (con l’aliquota corrispondente alla prestazione annuale). Contro questa decisione, i contribuenti hanno interposto reclamo il 2 dicembre 2011, facendo riferimento al ricorso contro la tassazione 2004, pendente dinanzi alla Camera di diritto tributario. Il reclamo è stato accolto con decisione del 13 giugno 2012, nella quale l’Ufficio di tassazione ha affermato quanto segue: “La prestazione in capitale corrispondente alle rendite accumulate fino al 1.4.2006 è imposta separatamente secondo l’art. 38 LT”.

Dunque, l’Ufficio di tassazione, dopo che la sentenza di questa Camera (16 aprile 2012) era stata intimata alle parti, ha assoggettato l’intera prestazione in capitale nel periodo fiscale 2006. Poiché però si trattava di una prestazioni in capitale proveniente dalla previdenza, la stessa è stata assoggettata all’imposta annua intera ex art. 38 LT e 38 LIFD. Pertanto, contestualmente alla decisione con cui ha stralciato la quota della prestazione ed i relativi interessi dalla tassazione “ordinaria” per il periodo fiscale 2006, l’Ufficio ha adottato due decisioni, con le quali ha imposto l’intera prestazione (fr. 521'194.–) all’imposta annua intera.

2.4.

Nelle circostanze descritte, si fatica a comprendere come l’insorgente possa invocare la prescrizione del diritto di tassare la prestazione in capitale della previdenza, quando la stessa era già stata imposta, sia pure suddivisa in diversi periodi fiscali, ed in particolar modo alla luce della circostanza che proprio la tassazione del periodo fiscale 2006 era stata tempestivamente notificata ed era stata impugnata dallo stesso contribuente. L’imposta annua intera per il 2006 non è altro che un’imposizione separata della prestazione in capitale proveniente dalla previdenza, che ha lo scopo principale di sottrarre alla progressione dell’aliquota tale reddito. Proprio in considerazione del fatto che la prestazione litigiosa era già stata assoggettata all’imposta sul reddito nella tassazione “ordinaria” 2006, notificata nel 2011, è del tutto evidente che le decisioni, con cui l’Ufficio di tassazione, il 1° giugno 2012, ha assoggettato la prestazione in capitale all’imposta annua intera, rappresentano un semplice adeguamento delle modalità di tassazione del provento alle indicazioni scaturite dalla sentenza di questa Camera.

D’altronde, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni comunicazione ufficiale che fa conoscere al contribuente la volontà delle autorità di proseguire il loro lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale, anche se concretamente non continuano la procedura di tassazione, interrompe validamente il decorso del termine di prescrizione (cfr. p. es. la sentenza del 19 giugno 2003 n. 2P.227/2002, consid. 4.2 e giurisprudenza citata). E, se si tiene conto delle decisioni adottate, dei reclami e del ricorso a questa Camera, è ben difficile dubitare della volontà dell’Ufficio di tassazione di imporre la prestazione previdenziale in questione. L’unico aspetto controverso era rappresentato dalle modalità di imposizione.

  1. Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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