80.2014.317

Incarti n. 80.2014.317 80.2014.318

Lugano 24 dicembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 17 novembre 2014 contro la decisione del 19 novembre 2014 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

  • con scritto del 17 novembre 2014, indirizzato all’RS 1, RI 1 ha chiesto la deduzione dei premi per l’assicurazione malattia e “dell’affitto”, come pure di verificare se era già stato dedotto il possibile in merito alle spese professionali, nel calcolo dell’imposta sul reddito per il periodo fiscale 2013;

  • l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente, con scritto del 19 novembre 2014, invitandolo a precisare se la sua lettera doveva essere considerata ricorso contro la decisione su reclamo del 19 novembre 2014;

  • il contribuente ha risposto con lettera del 1° dicembre 2014, confermando l’intenzione di ricorrere, non essendo stato dedotto il premio pagato per l’assicurazione contro le malattie;

  • il ricorso è pertanto stato trasmesso alla Camera di diritto tributario;

  • l’autorità fiscale, con scritto del 17 dicembre 2014, ha proposto di dichiarare il ricorso privo d’oggetto, avendo provveduto a rettificare la decisione impugnata, ammettendo in deduzione gli oneri assicurativi, conformemente alla richiesta del ricorrente.

Diritto

  • conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG), la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • come accennato, facendo riferimento ad una recente modifica della giurisprudenza della Camera di diritto tributario (cfr. decisione CDT n. 80.2014.179/180 dell’8 settembre 2014), l’Ufficio di tassazione ha comunicato di aver riesaminato la propria decisione e di aver notificato una nuova decisione al ricorrente;

  • in effetti, sebbene l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), non sia in sé applicabile nella procedura cantonale di ricorso, la Camera di diritto tributario ha ritenuto che sia possibile ispirarsi alla stessa disposizione per consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;

  • lo stesso Tribunale federale non esclude che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possano applicare a titolo sussidiario le norme della PA;

  • l’art. 58 PA consente all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

  • la CDT ha anche ricordato che, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che una disciplina cantonale analoga a quella prevista dall’art. 58 PA non è contraria alle esigenze procedurali previste dalla LIFD (sentenza del 28 agosto 2012 n. 2C_653/2012, consid. 4.2);

  • inoltre, la stessa Camera di diritto tributario, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva già ripetutamente riconosciuto il diritto, per l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (cfr. p. es. CDT n. 80.2013.206/207 del 27 gennaio 2014);

  • ne consegue che, avendo l’autorità fiscale sostanzialmente accolto le contestazioni del ricorrente, modificando la decisione impugnata, il ricorso è divenuto privo d’oggetto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è privo d’oggetto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2014.317
Entscheidungsdatum
24.12.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026