80.2014.280

Incarto n. 80.2014.280

Lugano 4 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 29 ottobre 2014 contro la decisione del 22 ottobre 2014 in materia di IC 2013.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto

  • nel periodo fiscale in esame RI 1, domiciliata a __________, era limitatamente imponibile nel Cantone Ticino, in quanto proprietaria di un rustico nel comune delle __________ (frazione di __________);

  • nel medesimo periodo decedeva suo fratello __________ – di cui era l’unica erede – che pure era proprietario di un immobile nel Cantone Ticino: il mapp. __________ di __________, che deteneva in comunione ereditaria con __________ e __________;

  • non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2013, nonostante una diffida, con decisione del 16 luglio 2014 l’Ufficio di tassazione di Locarno le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.– e le attribuiva un termine di venti giorni per adempiere ai suoi obblighi, avvertendola che in caso contrario avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio;

  • con decisione del 10 settembre 2014, l’autorità fiscale notificava alla contribuente la tassazione IC 2013, allestita d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione;

  • il reddito imponibile era commisurato in fr. 7'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 157'800.–, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr. 266'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 2'266'000.–;

  • nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere esposto, fra l’altro, la sostanza immobiliare ereditata dal fratello __________;

  • la contribuente, rappresentata dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 settembre 2014;

  • la reclamante allegava una copia della dichiarazione fiscale presentata alle autorità del Cantone Zurigo, sostenendo in particolar modo che il fratello __________ aveva lasciato la sua quota di proprietà del mapp. __________ di __________, tramite legato, ad __________ e __________;

  • l’autorità di tassazione, con decisione del 22 ottobre 2014, accoglieva parzialmente il gravame, commisurando in fr. 4'600.– il reddito imponibile ed in fr. 86'500.– quello determinante per l’aliquota, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr. 228'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 982'000.–;

  • l’autorità aveva attribuito all’immobile di __________ un valore locativo di fr. 7'600.– e una sostanza di fr. 253'989.–, mentre all’immobile delle __________ unicamente una sostanza di fr. 52'160.–;

  • con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che le venga azzerato il reddito imponibile e che la sostanza sia ridotta a fr. 38'000.– (quella determinante per l’aliquota a fr. 792'000.–);

  • la ricorrente ha allegato al ricorso una copia del contratto successorio concluso con il fratello __________, nel quale era previsto che, in caso di premorienza di quest’ultimo, la sua quota di proprietà del mapp. __________ di __________ fosse stata trasferita, tramite legato, ad __________ e __________;

  • nelle proprie osservazioni del 2 dicembre 2014, l’autorità di tassazione ha proposto di accogliere il gravame, sottolineando che l’immobile di __________ è di fatto usufruito da __________;

  • il successivo 4 novembre 2015, preso atto della recente giurisprudenza di questa Camera, ha infine notificato alla contribuente una nuova decisione su reclamo, che accoglie interamente le sue richieste: il reddito imponibile è stato azzerato, mentre la sostanza imponibile ridotta a fr. 37'000.– (quella determinante per l’aliquota a fr. 761'000.–);

  • tale modo di procedere, come anticipato, è conforme alla più recente giurisprudenza di questa Camera, secondo la quale l’effetto devolutivo del ricorso deve essere attenuato dalla facoltà, per l’autorità di tassazione, di riesaminare la decisione impugnata (decisione CDT n. 80.2014.179/180 dell’8 settembre 2014; CDT n. 80.2014.68/69 del 26 novembre 2014);

  • sebbene l’art. 58 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), non sia in sé applicabile nella procedura cantonale di ricorso, questa Camera ha infatti ritenuto che sia possibile ispirarsi alla stessa disposizione per consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la medesima è stata impugnata dal contribuente;

  • lo stesso Tribunale federale non esclude che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possano applicare a titolo sussidiario le norme della PA;

  • l’art. 58 PA consente all’autorità inferiore, fino all’invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1): in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all’autorità di ricorso (cpv. 2), la quale continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

  • come ancora ricordato da questa Camera, il Tribunale federale ha stabilito che una disciplina cantonale analoga a quella prevista dall’art. 58 PA non è contraria alle esigenze procedurali previste dalla LIFD (sentenza del 28 agosto 2012 n. 2C_653/2012, consid. 4.2);

  • inoltre, la stessa Camera di diritto tributario, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha già ripetutamente riconosciuto il diritto, per l’autorità di tassazione, di ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (cfr. per esempio decisione CDT n. 80.2013.206/207 del 27 gennaio 2014);

  • tornando alla fattispecie in discussione, l’Ufficio di tassazione di Locarno, nelle proprie osservazioni del 2 dicembre 2014, ha proposto di accogliere il gravame, alla condizione che __________ avesse dichiarato l’intero immobile nella sua partita fiscale;

  • il 5 novembre 2011, come visto, l’autorità ha notificato alla contribuente una nuova decisione su reclamo, che accoglie interamente le sue richieste, dopo aver appreso della dichiarazione presentata da __________;

  • il ricorso di RI 1 si rivela pertanto privo d’oggetto;

  • visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è privo d’oggetto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-; -; -.

Copia per conoscenza:

municipio delle __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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