Incarti n. 80.2014.225 80.2014.226
Lugano 30 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 dicembre 2013 contro la decisione del 3 settembre 2013 in materia di tassa militare 2010 e 2011.
Fatti
A. RI 1, classe 1984, incorporato nella fanteria, non ha portato a termine la scuola reclute, a causa di una lombalgia acuta. Con decisione del 21 dicembre 2004, la Commissione per la visita sanitaria (CVS) lo ha dichiarato inabile al servizio per motivi di salute.
B. Da quel momento RI 1 è stato astretto al pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, che ha regolarmente corrisposto fino all’anno 2009.
Ricevuta la richiesta di pagamento degli importi di, rispettivamente, fr. 500.70 (per l’anno 2010) e fr. 893.20 (per l’anno 2011), il contribuente si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, con scritto del 14 novembre 2012, contestando il suo assoggettamento alla tassa d’esenzione dal servizio militare.
C. L’Ispettorato fiscale, per il tramite del Servizio della tassa militare, respingeva il reclamo, con decisioni del 3 settembre 2013, così motivata:
L’esame degli atti dell’Assicurazione militare ha permesso di appurare che il danno alla sua salute era stato cagionato dal Servizio militare comunque lo stesso è stato eliminato il 31.12.2004.
Per questa ragione la tassa è corretta e va confermata.
D. Con scritto del 4 ottobre 2013, indirizzato alla Suva Assicurazione militare e trasmesso in copia all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, il contribuente chiedeva alla Suva delucidazioni in merito alle sue conclusioni, ricordandole di essere stato dichiarato inabile al servizio militare e di soffrire ancora oggi di dolori lombari, e all’autorità fiscale “di voler annullare gli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011 e restituirmi il dovuto degli anni precedenti”.
E. L’Assicurazione militare, con lettera del 10 ottobre 2013, rispondeva al contribuente, trasmettendogli, fra l’altro, una copia del rapporto di chiusura del 19 maggio 2005, allestito dal dr. med. __________ di __________.
Il contribuente, con nuovo scritto del 29 ottobre 2013, chiedeva all’Ufficio esazione e condoni di stralciare le bollette di pagamento per gli anni 2010 e 2011 e il rimborso dei “pagamenti già effettuati della tassa militare, che in buona fede ho saldato negli anni passati”.
F. Ricevuti i richiami di pagamento per gli anni 2010 e 2011, il 5 dicembre 2013 presentava un’istanza di conciliazione al giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella quale lamentava nuovamente il suo assoggettamento alla tassa d’esenzione dal servizio militare. Aggiungeva quindi che il suo scritto del 4 ottobre 2013 andava considerato quale ricorso contro le decisioni dell’autorità fiscale e per questa ragione trasmesso d’ufficio alla Camera di diritto tributario.
G. Il giudice di pace non entrava nel merito della richiesta del contribuente, dichiarandosi incompetente. Con successivo scritto del 23 dicembre 2013, RI 1 chiedeva quindi all’Ufficio esazione e condoni di trasmettere l’incarto alla Camera di diritto tributario per competenza.
L’incarto è stato inviato a questa Camera il 9 settembre 2014.
Diritto
In materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, l’autorità competente per tutte le decisioni di accertamento e di tassazione ordinaria, come pure per le decisioni di rimborso della tassa a seguito di ricupero del servizio obbligatorio, è l’Ispettorato fiscale, per il tramite del servizio della tassa militare (art. 2 del regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare; RL 1.5.3.1). L’Ufficio esazione e condoni è invece l’autorità competente per la riscossione e la garanzia della tassa e per l’esazione delle relative multe (art. 3 del regolamento citato).
Quale commissione di ricorso è designata la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (art. 7 del regolamento citato).
1.2.
L’art. 31 cpv. 1 LTEO, in relazione con l’art. 34 OTEO, stabilisce che l’assoggettato, il suo rappresentante o i suoi eredi possono impugnare con ricorso scritto le decisioni su reclamo, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione.
Il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato (art. 30 cpv. 2 LTEO). Spetta a questa Camera, prima di pronunciarsi nel merito dei ricorsi, esaminare preliminarmente se il gravame è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
1.3.
Nella fattispecie, come visto, il Servizio della tassa militare, con decisioni del 3 settembre 2013, ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro le tassazioni del 18 ottobre 2012, confermando il suo assoggettamento alla tassa militare per gli anni 2010 e 2011. Nelle proprie motivazioni, l’autorità ha rinviato alle conclusioni dell’assicurazione militare, argomentando che “il danno alla salute era stato si cagionato dal Servizio militare comunque lo stesso è stato eliminato il 31.12.2004”.
Contrariamente a quanto stabilito dalla legge e a quanto espressamente indicato sulle decisioni in questione, il contribuente non ha inoltrato ricorso alla Camera di diritto tributario. Nel termine di trenta giorni assegnatogli dalla legge si è rivolto direttamente alla Suva Assicurazione militare, chiedendole delucidazioni in merito alle sue conclusioni, e in copia per conoscenza all’Ufficio esazione e condoni, postulando l’annullamento degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011 e la restituzione delle tasse militari pagate negli anni precedenti.
1.4.
Si pone quindi il problema della trasmissione d’ufficio degli atti presentati a un’autorità incompetente.
A differenza di altre leggi federali e cantonali, la LTEO non contiene una disposizione procedurale che tratti espressamente della questione: l’art. 23 cpv. 2 OTEO si limita a stabilire che se l’assoggettato si rivolge tempestivamente ad un’autorità incompetente, il termine si reputa osservato. È tuttavia principio generale comune a tutte le procedure che una dichiarazione indirizzata all’autorità incompetente deve essere compresa nel senso che, in buona fede, il destinatario deve attribuirle (principio dell’affidamento) e che la stessa va trasmessa, appena possibile, all’autorità competente.
Come sottolineato dalla dottrina, in relazione all’art. 8 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), la trasmissione d’ufficio degli atti garantisce, in primo luogo, la realizzazione del diritto sostanziale (nella misura in cui determina l’autorità competente) e, in secondo luogo, l’applicazione del principio d’economia processuale (nella misura in cui permette di evitare decisioni formali inutili e procedure di ricorso; cfr. Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 2 ad art. 8 PA, p. 154). Sebbene l’art. 8 PA non sia in sé applicabile nella presente procedura, tali considerazioni hanno una valenza generale: l’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio gli atti all’autorità ritenuta competente, qualunque sia la procedura applicabile. Spetta poi a quest’ultima procedere autonomamente e d’ufficio all’accertamento della sua competenza (Flückiger, op. cit., n. 25 ad art. 8 PA, p. 162).
1.5.
Tornando alla fattispecie in esame, la competenza di questa Camera a pronunciarsi nel merito dei ricorsi interposti contro le decisioni del Servizio della tassa militare è pacifica.
Che lo scritto del 4 ottobre 2013, inviato direttamente alla Suva Assicurazioni militare e solo in copia per conoscenza all’Ufficio esazione e condoni, potesse essere effettivamente considerato un ricorso nel senso dell’art. 31 LTEO è tuttavia dubbio. Il contribuente si è fondamentalmente limitato a richiedere all’assicurazione militare delucidazioni in merito alle sue conclusioni, mentre la domanda di annullamento degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011 e di restituzione delle tasse militari pagate negli anni precedenti sembra piuttosto una questione di esazione, che esula dalle competenze di questa Camera. Una chiara e incondizionata volontà di impugnare le decisioni su reclamo del Servizio della tassa militare emerge per la prima volta nell’istanza di conciliazione del 5 dicembre 2013, indirizzata al giudice di pace del circolo di Bellinzona, quando ormai il termine di ricorso era scaduto. Ci si può inoltre chiedere se uno scritto indirizzato all’autorità incompetente unicamente in copia per conoscenza adempia le ulteriori condizioni formali cui è sottoposto ogni gravame, ed in particolare l’esigenza di una firma originale del contribuente o del suo rappresentante.
Tali questioni possono nondimeno restare aperte, poiché il ricorso va comunque respinto nel merito.
Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO sono sottoposti alla tassa d’esenzione gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, che nel corso di un anno civile non sono stati incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile.
2.2.
I casi per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO). L’art. 2 OTEO precisa che un danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile è dato ogni volta che l’assoggettato all’obbligo militare non è più abile al servizio in seguito a un’infermità o a un pericolo di ricaduta, causati o aggravati in parte o totalmente dal servizio militare o civile (cfr. Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 88 segg.).
2.3.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio prestato. Un simile nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità preesistente.
L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr. anche decisione TF n. 2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).
Come già anticipato, la richiesta di restituzione delle tasse militari regolarmente corrisposte fino all’anno d’assoggettamento 2009 è priva di ogni fondamento.
È anzitutto pacifico che il ricorrente non possa prevalersi dell’esenzione di tassazioni ormai passate in giudicato e già pagate. Se l’assoggettato può richiedere in qualsiasi momento che venga verificato il suo diritto all’esonero dalla tassa o alla sua riduzione, una simile domanda può avere effetto unicamente sulle tassazioni che non sono ancora passate in giudicato (art. 33 OTEO). È poi altrettanto manifesto che RI 1 non possa prevalersi dell’art. 34a LTOE, secondo cui l’assoggettato può richiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore. Tale disposizione, di identico tenore dell’art. 168 LIFD, concerne infatti la sola riscossione della tassa e non trova pertanto applicazione quando le stesse sono state stabilite mediante una tassazione passata in giudicato (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 1, 6 e 7 ad art. 169 LIFD).
Medesimo discorso vale infine per l’istituto della revisione. L’art. 40 cpv. 2 OTEO, di uguale tenore dell’art. 147 cpv. 2 LIFD, dispone che la revisione è esclusa se il richiedente adduce motivi che avrebbe già potuto far valere nel corso della procedura ordinaria, se avesse dato prova di tutta la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere da lui. Alla diligenza del contribuente nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione è giusto porre determinate esigenze: secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può di principio supporre che non appena ricevuta la decisione di tassazione la verifichi e critichi tempestivamente eventuali errori. Il ricorrente non può pertanto avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (decisione TF n. 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t).
3.2.
Infondata è anche la richiesta di annullamento degli assoggettamenti degli anni 2010 e 2011.
Una simile pretesa, fatta valere a distanza di sette anni dal rapporto di chiusura dell’assicurazione militare e dopo aver pagato per cinque anni la tassa d’esenzione dall’obbligo militare, senza peraltro pretendere né tanto meno documentare una ricaduta dell’infortunio occorso durante la scuola reclute, rappresenta un chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433). Il solo fatto di doversi sottoporre regolarmente a cure di fisioterapia, così come sostenuto nello scritto del 4 ottobre 2013, non basta certo per ritenere il servizio prestato all’origine degli attuali disturbi alla schiena.
Come suggerito dalla dottrina medica in materia, già recepita dalla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, una contusione o distorsione lombare cessa di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei a nove), al massimo un anno, dopo l’insorgenza dell’evento traumatico (decisione TF n. M 10/04 del 31 agosto 2005 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata). Senza voler mettere in dubbio l’esistenza di fastidiosi dolori lombari, l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e l’attuale stato di salute del contribuente è quindi inverosimile e, comunque sia, non è minimamente comprovata (decisione TF n. 2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397). Per non parlare dell’asserita necessità di riqualificarsi professionalmente, che lo avrebbe portato a lasciare l’apprendistato di cuoco per intraprendere l’attività di parrucchiere. Quest’ultima tesi si palesa addirittura temeraria, ove si pensi appena che la professione di parrucchiere è notoriamente considerata un’attività a rischio per il mal di schiena, non fosse altro che per la cattiva postura che i parrucchieri sono costretti a mantenere per tempi prolungati.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
4.2.
Secondo l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.
Nel Canton Ticino, come visto, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle spese processuali e ripetibili. In ogni caso, sia che si faccia riferimento alla procedura amministrativa cantonale (art. 47 e 49 LPAmm) oppure alla procedura amministrativa federale (art. 63 e 64 PA), l’autorità di ricorso può applicare una tassa di decisione e di cancelleria e, se ammette il gravame in tutto o in parte, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese necessarie causate dalla controversia.
4.3.
Nella fattispecie, visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 31 cpv. 2 e 2bis LTEO
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: