Incarto n. 80.2014.212
Lugano 17 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 agosto 2014 contro la decisione del 21 luglio 2014 in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno 2012.
Fatti
A. RI 1 (1985), incorporato nella brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9), ha assolto la scuola reclute nel 2006. Quale milite del distaccamento d'esercizio della brigata egli ha prestato, in corsi di ripetizione, sei giorni di servizio nel 2012.
B. Con decisione del 28 gennaio 2014 il RS 1 della Divisione delle contribuzioni gli ha notificato la tassa d'esenzione dall'obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012, commisurandola in fr. 486.–.
C. RI 1 ha impugnato la suddetta decisione il 6 febbraio 2014, argomentando di aver potuto prestare solo sei giorni in quanto non era stato chiamato in servizio.
Il Servizio della tassa militare ha respinto il reclamo, con decisione del 21 luglio 2014. Richiamato l’art. 15 cpv. 8 dell’Ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), secondo cui ogni milite incorporato nei distaccamenti d'esercizio deve essere chiamato in servizio per almeno dieci giorni all'anno, l'autorità ha osservato che della nuova versione erano stati informati sia i militi che i Comandi delle unità: gli interessati sapevano pertanto che se i giorni di servizio non erano interamente prestati doveva allora essere pagata la tassa d'esenzione. Dato che il reclamante aveva compiuto solo quattro giorni di servizio nel 2012, egli doveva pertanto pagare la tassa d'esenzione intera. In queste condizioni, visti gli art. 1 e 2 della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS 661) e preso atto di diverse sentenze di tribunali cantonali in casi analoghi (Sciaffusa, Berna, Friborgo), il reclamo andava respinto.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’assoggettamento alla tassa militare, non essendogli stata data la possibilità di prestare più di sei giorni di servizio, come confermato dalla lettera allegata del tenente colonnello __________ il quale, rilevando che il distaccamento d’esercizio della brigata era in soprannumero, fa valere le difficoltà riscontrate affinché tutti i militari assolvano i richiesti dieci giorni di servizio.
Diritto
Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.
Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).
1.2.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 46).
La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.3.
Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).
La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni.
Venendo al caso in esame, il ricorrente non nega di essere soggetto all’obbligo di prestare servizio militare. Quale milite del distaccamento d’esercizio della brigata, riconosce inoltre che avrebbe dovuto prestare almeno 10 giorni di servizio all’anno. Sostiene, tuttavia, che nonostante la sua disponibilità non gli sarebbe stata data la possibilità di prestare più di sei giorni nel 2012.
Di parere avverso l’autorità di tassazione, secondo cui i militi dei distaccamenti d’esercizio, così come i vari Comandi delle unità, sarebbero stati debitamente e tempestivamente informati sulla necessità di compiere almeno 10 giorni di servizio all’anno e sull’obbligo di pagare la tassa d’esenzione nel caso in cui avessero prestato meno giorni.
2.2.
2.2.1.
Nella sentenza n. 80.2014.198 del 12 settembre 2014, questa Camera si è confrontata con il caso di un commilitone del ricorrente, che a sua volta aveva contestato la tassa militare posta a suo carico per non avere prestato i dieci giorni di servizio richiesti, proponendo le seguenti considerazioni.
2.2.2.
Dal 1° gennaio 2010, come correttamente sottolineato dall’autorità di tassazione, vige il principio che le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d’esercizio sono chiamate ogni anno a prestare servizio per almeno dieci giorni. Dapprima disciplinato dall’art. 9 cpv. 9 dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), dal 1° luglio 2012 è stato spostato all’art. 15 cpv. 8 della stessa ordinanza.
Come pure ricordato dall’autorità di tassazione, il 1° gennaio 2010 sono inoltre entrate in vigore alcune importanti modifiche riguardanti direttamente la tassa d’esenzione, ed in particolare il suo calcolo e il diritto al rimborso in caso di servizio sostitutivo. Quando è dovuta, la tassa d’esenzione ammonta al 3% del red-dito netto conseguito in Svizzera e all’estero (art. 11 LTEO), ma almeno a 400.– franchi (art. 13 LTEO). Il primo obiettivo della re-visione era proprio quello di aumentare la tassa minima da 200.– a 400.– franchi, al fine di ribattere all’obiezione secondo la quale chi veniva esentato dal servizio, in particolare gli studenti, potevano cavarsela a buon mercato (Messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2008, n. 08.026, concernente la modifica della legge federale sul servizi civile sostitutivo e della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, in: FF 2008 2255, pag. 2274). Secondo obiettivo della revisione era quello di abolire l’agevolazione della cosiddetta “regola dei tre”. Se, precedentemente, chi prestava almeno tre giorni di servizio militare era tenuto a versare solo la metà della tassa, l’attuale tenore dell’art. 15 cpv. 1 LTEO dispone che l’obbligato al servizio militare che nel corso dell’anno di assoggettamento ha prestato più della metà del servizio militare cui è tenuto deve la metà della tassa. Dal 1° gennaio 2010 si deve quindi svolgere più della metà del servizio dovuto, prima di poter beneficiare di una riduzione della tassa. Infine, l’ultimo obiettivo della revisione era quello di restringere il diritto al rimborso della tassa già pagata, sottoponendolo alla condizione di avere assolto l’intero obbligo di servizio. Nella sua attuale versione, l’art. 39 cpv. 1 LTEO prescrive, infatti, che l’obbligato al servizio che recupera un corso ha diritto al rimborso della tassa solo dopo aver prestato l’intero servizio obbligatorio, con il dichiarato intento di arginare le domande di differimento dei corsi di ripetizione (Messaggio cit., pag. 2298).
2.2.3.
Fatte queste premesse, la Camera ha ritenuto già a prima vista prive di fondamento le conclusioni cui era giunta l’autorità di tassazione ed ha sottolineato che le revisioni appena citate consentono semmai di affermare che dal 1° gennaio 2010, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare incorporate nei distaccamenti d’esercizio devono la metà della tassa a contare dal sesto giorno di servizio, mentre ne sono esonerate una volta compiuti i dieci giorni prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM. Le descritte modifiche legislative nulla cambiano, invece, con riguardo ai principi di assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
2.3.
Con sentenza 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016, il Tribunale federale ha respinto un ricorso in materia di diritto pubblico interposto dall’Amministrazione federale delle contribuzioni contro la sentenza di questa Corte, affermando fra l’altro che le lunghe spiegazioni fornite dalla ricorrente riguardo all’inasprimento della legislazione in materia di calcolo della tassa d'esenzione e di rimborso in caso di servizio sostitutivo si rivelavano prive di pertinenza dato che, erano in concreto adempiute le condizioni poste dall’art. 8 cpv. 2 LTEO (consid. 4.2.4).
2.4.
Si tratta pertanto di esaminare il ricorso sotto il profilo dell’adempimento delle condizioni poste dall’art. 8 cpv. 2 LTEO.
Può essere assoggettato alla tassa sostitutiva solo chi non è incorporato per più di sei mesi in una formazione dell’esercito (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non presta il servizio militare cui è tenuto (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO) per motivi personali.
Si tratti di ragioni mediche, professionali o di formazione, i motivi del mancato adempimento in natura dell’obbligo di prestare servizio militare devono essere in ogni caso inerenti alla persona di colui che è chiamato al pagamento della tassa. Non si spiegherebbe altrimenti la disposizione dell’art. 8 cpv. 2 LTEO, secondo cui l’obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona.
3.2.
Nella già citata sentenza 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016, il Tribunale ha proposto le seguenti considerazioni (consid. 4.2.2):
Come ben rilevato dalla Camera di diritto tributario, la quale si richiama alla giurisprudenza del Tribunale federale, […] è tenuto a pagare la tassa d'esenzione solo chi non presta servizio per ragioni personali. Detta tassa non può invece essere esatta da chi, abile e pronto a compiere il proprio obbligo militare, non viene convocato a un corso di formazione o d'istruzione rispettivamente da chi per motivi estranei alla sua volontà, ad esempio perché soprannumerario, non riceve l'ordine di marcia e non può quindi presentarsi in servizio. Tale interpretazione corrisponde come accennato in precedenza alla prassi di questa Corte, come già giudicato nella DTF 56 I 22 pag. 24 ove viene spiegato che "Wenn demnach ein Feldweibel des Bataillons 128 (...) als überzählig nach Hause entlassen wurde, so ist er nicht ersatzpflichtig (...)", oppure nella DTF 108 lb 115 consid. 4c pag. 120 ove si precisa "die aus einem nicht in ihrer Person liegenden Grund den Dienst versäumen und gemäss Art. 8 Abs. 2 MPG dafür keinen Militärpflichtersatz leisten müssen". Tale tesi è stata riconfermata nella sentenza A.56/1983 del 2 novembre 1984 consid. 2c pubblicata in Rep 1986 pag. 54 nonché nella DTF 120 lb 36 consid. 2a ove viene riaffermato il concetto con rinvio alle precedenti sentenze.
3.3.
Alla luce di queste premesse, nel caso già citato, che concerneva un commilitone del ricorrente, l’Alta Corte ha ritenuto che emergesse chiaramente dalla lettera prodotta dal ricorrente, firmata dal tenente colonnello __________, che il distaccamento d'esercizio della brigata nel quale era incorporato il milite era in palese soprannumero, ciò che creava delle difficoltà per convocare ogni anno tutti gli incorporati affinché assolvessero ognuno da cinque a dieci giorni di servizio computabili. In queste condizioni il Tribunale federale ha concluso che l’insorgente non aveva potuto compiere il minimo di giorni di servizio ai quali era tenuto per questioni estranee alla sua persona e dovute invece a motivi organizzativi all'interno della sua brigata, segnatamente al soprannumero dei militi incorporati nel suo distaccamento d'esercizio. Al riguardo ha anche osservato che la versione originaria della norma prevede espressamente che “il servizio non si reputa omesso, quando il militare ne sia stato dispensato per motivi non inerenti alla sua persona (perché soprannumerario, per misure di polizia in caso di epidemie, ecc., vedasi RU 1959 2125 pag. 2129)” (cfr. sentenza 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.2.3).
3.4.
Il Tribunale federale ha anche escluso che la tesi del RS 1 e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni potesse essere supportata dalle quattro sentenze di tribunali cantonali, da loro richiamate. Nei giudizi in questione, infatti, le autorità non hanno esaminato le fattispecie dal profilo dell’art. 8 cpv. 2 LTEO, tranne la causa della Steuerrekurskommission des Kantons Bern del 16 agosto 2013, ove viene constatato che le condizioni previste da detta norma non sono date in concreto (cfr. decisione citata consid. 6.2 pag. 8 in fine). Dette sentenze non state pertanto ritenute di alcun aiuto per l’autorità ricorrente (sentenza 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.2.8).
3.5.
Tornando al caso in esame, si impongono le stesse conclusioni. Anche il ricorrente ha adempiuto tutti i suoi obblighi militari, entrando in servizio ogniqualvolta veniva chiamato dallo Stato maggiore della brigata. Poco importa invece se nel 2012 ha prestato unicamente sei giorni di servizio, contro i dieci prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM per i militi dei distaccamenti d’esercizio. Come ben emerge dalla lettera del tenente colonnello __________, allegata al gravame, il distaccamento d’esercizio della brigata fanteria montagna 9 (Br fant mont 9) si trova in palese sovrannumero (160 militi e quadri contro i 50 necessari) e di conseguenza “risulta difficile, se non impossibile, riuscire a chiamare in servizio per 5-10 giorni la totalità dei militi incorporati nel distaccamento”.
È quindi evidente che il ricorrente non ha potuto prestare l’intero servizio obbligatorio per cause indipendenti dalla sua disponibilità. Il mancato adempimento dei giorni prescritti dall’art. 15 cpv. 8 OOPSM non dipende pertanto dalla persona del ricorrente, bensì da problemi organizzativi all’interno dell’esercito. In contingenze del genere, si ravvisano gli estremi dell’art. 8 cpv. 2 LTEO e il gravame appare conseguentemente fondato.
Il ricorso è accolto e il contribuente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno d’assoggettamento 2012.
4.2.
Secondo l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.
Nel Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1) si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando direttamente all’art. 231 LT.
4.3.
Nella fattispecie, visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 luglio 2014 è riformata nel senso che il contribuente è esonerato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno di assog-gettamento 2012.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: