Incarti n. 80.2014.188 80.2014.189
Lugano 20 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 luglio 2014 contro la decisione del 9 luglio 2014 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1, nata nel 1952, è membro, segretaria, direttrice e azionista unica della __________ SA con sede a __________.
Per il periodo fiscale 2010 la contribuente esponeva un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.-, dichiarando che si trattava di un anticipo ereditario.
B. Con decisione del 12 dicembre 2012, l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2010, indicando che la tassazione era stata effettuata in base ai dati da lei forniti.
C. Con reclamo del 28 marzo 2013 la contribuente sosteneva, per quanto qui di interesse, come con la dichiarazione d’imposta 2010 era stato “erroneamente notificato un reddito (altri redditi) di Fr. 50'000.- concernente un anticipo ereditario ricevuto dalla mamma”. La contribuente riteneva che vi fosse stata “una palese iniqua tassazione” e ne chiedeva pertanto la rettifica.
Con mail del 17 luglio 2013 la contribuente inviava all’Ufficio di tassazione la copia di un estratto del conto __________ a lei intestato dal quale risultava essere stato accreditata il 6 dicembre 2010 la somma di fr. 120'000.- quale anticipo ereditario.
D. All’audizione del 10 settembre 2013 con l’RS 1, la contribuente ritirava il reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2010 del 12 dicembre 2012, in quanto le era stato segnalato come lo stesso fosse palesemente tardivo, essendo stato inviato solo il 28 marzo 2013. Le parti si accordavano inoltre in merito alla rettifica del riparto intercantonale, per gli anni 2008, 2009 e 2010, a causa dell’errata attribuzione al Comune di __________ di un immobile sito ad __________.
E. L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città emetteva le decisioni di tassazione dopo rettificazione il 25 settembre 2013, spiegando che era stata intrapresa la rettifica concordata in sede di audizione del 10 settembre 2013.
F. Contro le decisioni di tassazione dopo rettificazione per i periodi fiscali 2008, 2009 e 2010 la contribuente inoltrava reclamo il 21 ottobre 2013.
All’audizione del 28 novembre 2013 le parti convenivano che le decisioni di tassazione dopo rettifica erano conformi al verbale di audizione del 10 settembre 2013. Pertanto la contribuente ritirava il reclamo per quanto atteneva alle decisioni di tassazione dopo rettificazione per gli anni 2008 e 2009. Per quanto concerneva invece la tassazione 2010, la contribuente contestava l’esposizione del reddito d’altra fonte, adducendo una “una presunta donazione di capitali nel __________”. L’autorità di tassazione informava la contribuente in merito al fatto che le sarebbe stata richiesta la documentazione necessaria per stabilire la provenienza dei capitali oggetto della donazione e la avvertiva che, nel caso in cui non avesse comprovato la provenienza di tali capitali, non sarebbe più stato concesso il ritiro del reclamo e il reddito d’altra fonte sarebbe stato rettificato, sulla base del calcolo della disponibilità finanziaria, in un importo superiore ai fr. 50'000.- esposti in sede di tassazione.
G. Con lettera del 2 dicembre 2013 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla contribuente, chiedendole di presentare entro il 20 dicembre 2013 la prova della provenienza dei capitali addotti come presunta donazione, il formulario bancario con le generalità e il domicilio dell’avente diritto economico del conto di addebito dei fr. 120'000.- (valuta 6 dicembre 2010) accreditati sul suo conto __________ e la situazione finanziaria del conto di addebito prima del versamento (situazione al 31.12.2009 e al 31.12.2008). La avvertiva che, in caso di mancato inoltro della documentazione richiesta, il reclamo sarebbe stato deciso come a verbale di audizione del 28 novembre 2013.
Con scritto del 5 dicembre 2013 la contribuente dava seguito alla richiesta dell’Ufficio di tassazione del 2 dicembre 2013, allegando parte dei documenti richiesti, ossia l’estratto di avviso d’addebito sul conto della banca __________ di fr. 120'000.- . Produceva inoltre l’estratto di avviso di addebito sul conto del __________ di ulteriori fr. 22'000.- quale anticipo ereditario e la corrispondenza intercorsa tra il suo legale a __________, avv. __________, e quello di suo fratello, avv. __________. Indicava di essere ancora in attesa degli altri documenti richiestole.
Con scritto del 3 febbraio 2014 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla contribuente, invitandola a presentare entro il 3 marzo 2014 il formulario bancario con le generalità e il domicilio dell’avente diritto economico del conto di addebito dei fr. 120'000.- accreditati il 6 dicembre 2010 sul suo conto __________ e la situazione finanziaria del conto di addebito prima del versamento (al 31.12.2009 e al 31.12.2008).
La contribuente, con scritto del 1° marzo 2014, comunicava che l’avvocato __________ di suo fratello le aveva indicato di richiedere direttamente un intervento dell’autorità fiscale ticinese presso l’autorità fiscale __________. Chiedeva pertanto che la pratica fosse sospesa, sino al ricevimento della documentazione richiesta.
Con lettera datata 11 aprile 2014 l’autorità fiscale __________, appellandosi al segreto fiscale, si rifiutava di comunicare alla contribuente i dati concernenti la situazione fiscale della madre.
H. All’audizione del 24 giugno 2014 la contribuente confermava il reclamo contro l’imposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.- e produceva ulteriori documenti. L’autorità fiscale comunicava di riservarsi di esaminare la documentazione prodotta e di decidere in merito al reclamo senza ulteriori comunicazioni o convocazioni.
I. Con decisione del 9 luglio 2014, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, confermando la precedente decisione dopo rettificazione del 25 settembre 2013. Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava come l’esame del dispendio evidenziasse una “disponibilità finanziaria insufficiente”. Inoltre, rilevava come i documenti presentati in sede di reclamo non comprovassero in modo inequivocabile la provenienza del versamento di fr. 120'000.- accreditato sul conto bancario. Osservava come la contribuente, malgrado diverse richieste, non avesse mai fornito le generalità e il domicilio dell’avente diritto economico del conto, limitandosi a confermare che si trattava di “donazioni/anticipi ereditari della madre”.
In conclusione, l’autorità fiscale, a fronte di una disponibilità finanziaria insufficiente di circa fr. 80'000.-, riteneva che l’imposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.- fosse “prudenziale e giustificata dalla mancata presentazione di validi documenti probatori” in merito al presunto anticipo ereditario.
L. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 produce, indicando di averli ricevuti solo in un secondo tempo, i documenti richiestile dall’ufficio di tassazione, ossia: la copia del contratto bancario intestato a sua madre, __________, beneficiaria economica del conto. Segnala come al momento dell’apertura del conto, il 18 ottobre 1992, la madre fosse domiciliata a __________, mentre attualmente risiede a __________. Produce inoltre gli estratti del conto intestato alla madre al 31.12.2008 e al 31.12.2009.
M. Il 28 luglio 2014 questa Camera ha impartito alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso conformemente alla legge, avvertendola che altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con scritto del 31 luglio 2014 il rappresentante della contribuente ha precisato che il ricorso verte unicamente sull’esposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.-. Osserva come l’ufficio di tassazione abbia “giustamente” imposto un reddito d’altra fonte dopo la verifica della disponibilità finanziaria della contribuente, anche se quest’ultima aveva “prodotto diversa documentazione atta a comprovare la provenienza dei fondi”. Produce il contratto di apertura del conto di deposito presso la __________ SA, intestato a nome della madre della contribuente e dal quale sono stati effettuati i versamenti a favore della figlia a titolo di anticipi ereditari. Allega inoltre gli estratti del conto intestato alla madre della contribuente al 31.12.2008 e al 31.12.2009.
Chiede infine lo stralcio dell’importo di fr. 50'000.- quale reddito d’altra fonte.
N. Con osservazioni del 26/28 agosto 2014, l’Ufficio di tassazione rileva che, malgrado l’accordo siglato il 10 settembre 2013 in merito alla rettifica del riparto intercomunale e la conseguente decisione di tassazione dopo rettificazione, la contribuente ha inoltrato un nuovo reclamo il 21 ottobre 2013, che è stato “(erroneamente) iscritto (sia per l’IC sia per l’IFD)”.
Dato che la contribuente non aveva prodotto i documenti necessari a comprovare la provenienza del capitale ricevuto a titolo di anticipo ereditario, l’autorità di tassazione aveva pertanto riconfermato l’imposizione del reddito d’altra fonte per fr. 50'000.-. Rileva infine come la documentazione precedentemente richiesta alla contribuente sia stata allegata al ricorso.
O. All’udienza del 29 aprile 2015, l’Ufficio di tassazione ha fatto notare che il reclamo interposto il 28 marzo 2013 contro la decisione del 12 dicembre 2012 era tardivo e che la contribuente, dopo essere stata convocata in udienza il 10 settembre 2013 e ricevute le spiegazioni del caso, aveva ritirato il reclamo. La conseguente decisione di rettificazione concerneva unicamente il riparto intercomunale: per ragioni legate al sistema informatico, l’Ufficio di tassazione ha dovuto emettere, insieme al nuovo riparto, anche delle nuove decisioni di tassazione, che tuttavia non equivalevano ad una nuova notificazione delle decisioni già passate in giudicato.
La ricorrente ha dichiarato di mantenere ugalmente il suo ricorso, sottolineando che solo ora è in grado di portare le prove della donazione di cui ha beneficiato nel corso del periodo fiscale 2010.
Diritto
Gli articoli 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Il termine di 30 giorni dalla notificazione per interporre reclamo all’autorità di tassazione è un termine perentorio poiché stabilito dalla legge (art. 192 cpv. 1 LT) e di conseguenza non può essere prorogato.
1.2.
Nel caso in esame, contro la decisione di tassazione del 12 dicembre 2012 per il periodo fiscale 2010 la ricorrente ha interposto reclamo solo il 23 marzo 2013. Il termine per presentare reclamo era pertanto manifestamente tardivo. Ciò è pure stato comunicato alla ricorrente nell’udienza tenutasi il 10 settembre 2013, come si evince dal tenore del verbale sottoscritto dalle parti:
La contribuente ha inoltrato reclamo contro la notifica IC e IFD del 2010.
La notifica porta la data 12 dicembre 2012 e la lettera di reclamo è stata timbrata presso i nostri uffici con data 29 marzo 2013.
La richiesta è palesamente tardiva e dopo le spiegazioni del caso la contribuente decide il ritiro dello stesso.
Per quanto riguarda l’immobile di __________ erroneamente esposto sotto __________, si trova d’accordo per la rettificazione degli anni 2008, 2009 e 2010”.
Successivamente, il 25 settembre 2013, l’Ufficio di tassazione ha emesso la decisione dopo rettificazione, indicando che si era proceduto alla rettifica del riparto intercomunale come da verbale sottoscritto il 10 settembre 2013. Contro questa decisione la contribuente ha presentato reclamo, poi respinto, ed ha in seguito interposto ricorso presso questo Tribunale.
1.3.
All’udienza del 29 aprile 2015 dinanzi a questa Camera l’autorità fiscale ha ribadito che il reclamo contro la decisione di tassazione del 12 dicembre 2012 era tardivo e che la contribuente, dopo le debite spiegazioni, lo aveva ritirato. Ha quindi spiegato che, per mere ragioni legate al sistema informatico, ha dovuto emettere insieme alla rettifica del riparto intercomunale anche delle “nuove decisioni di tassazione”, che tuttavia non equivalevano ad una nuova notificazione delle decisioni già passate in giudicato. L’Ufficio di tassazione ha reso altresì noto che il problema informatico è stato nel frattempo risolto.
È pacifico che l’errore di attribuzione nel riparto, per i periodi fiscali 2008, 2009 e 2010, dell’immobile di __________ al Comune di __________ è una semplice svista, che ha potuto essere soggetta a rettifica.
2.2.
Difatti, l’art. 235 cpv. 1 LT (di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD) stabilisce che gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica. Il cpv. 2 precisa che la rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza. Per errore va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame (decisione TF n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).
2.3.
L’autorità fiscale, acconsentendo alla richiesta di rettifica della contribuente, ha pertanto agito correttamente. Del resto, tale modo di procedere è stato convenuto fra le parti nell’udienza del 10 settembre 2013.
Come visto, per procedere alla rettifica del riparto intercomunale, l’Ufficio di tassazione ha dovuto emettere delle nuove decisioni di tassazione dopo rettificazione, che sono semplicemente una conseguenza della rettifica del riparto intercomunale, che per ragioni informatiche non poteva avvenire senza emettere nel contempo delle “nuove” decisioni.
2.4.
Ora, a prescindere dalla necessità o meno, per l’autorità fiscale, di adottare una nuova decisione di tassazione, in seguito alla rettifica del solo riparto intercomunale, è escluso in ogni caso che ciò consentisse di rimettere in discussione aspetti della tassazione estranei alla rettifica in sé.
È vero, infatti, che gli articoli art. 235 cpv. 3 LT e 150 cpv. 2 LIFD prevedono che la rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza. Tuttavia, come è evidente, considerata la natura dell’istituto giuridico in discussione, il rimedio giuridico non può servire a rimettere in discussione altri elementi della tassazione (cfr. Casanova/Zweifel, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht –Direkte Steuern, Zurigo 2008, p. 384 e giurisprudenza citata; inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 9 ad art. 150 LIFD, p. 1272; Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. l/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 13 ad art. 150 LIFD, p. 483).
2.5.
L’Ufficio di tassazione non avrebbe pertanto dovuto entrare nel merito delle contestazioni concernenti il reddito d’altra fonte, poiché la decisione di tassazione era già passata in giudicato e la rettifica concerneva esclusivamente l’attribuzione della sostanza immobiliare stabilita con il riparto intercomunale.
Quando l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso. La decisione impugnata deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto del difetto procedurale (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.116 del 3 ottobre 2003, in RtiD I-2004 n. 16t).
Con la decisione impugnata, l’autorità fiscale avrebbe semplicemente dovuto constatare che la decisione di tassazione era già passata in giudicato e che quindi non erano adempiuti i presupposti per entrare nel merito del reclamo della contribuente. Tale conclusione si imponeva a maggior ragione alla luce della circostanza che la reclamante aveva ritirato il suo reclamo nel corso dell’udienza del 10 settembre 2013.
2.6.
Visto quanto precede, ne consegue che la vertenza in oggetto era da considerarsi già conclusa nel momento in cui la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione del 12 dicembre 2012. Tutto ciò che è avvenuto in seguito non merita ulteriore disamina e in particolare questa Camera non deve entrare nel merito delle censure sollevate con il ricorso.
L’Ufficio di tassazione è difatti solo per un’incomprensibile svista entrato nel merito del reclamo del 21 ottobre 2013 contro le decisioni dopo rettificazione del 25 settembre 2013, che ha portato ad un’ulteriore udienza tra le parti e ad un vasto scambio di corrispondenza, finché l’autorità fiscale ha in seguito rilasciato nuovamente una decisione su reclamo per il periodo fiscale 2010, contro la quale la contribuente è poi insorta presso questo Tribunale.
La tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte eccezionalmente, per tener conto del fatto che la procedura di ricorso è stata condizionata da un errore dell’Ufficio di tassazione, sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: