80.2014.147

Incarto n. 80.2014.147

Lugano 29 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 15 giugno 2014 contro la decisione del 12 giugno 2014 in materia di IC 2013.

Fatti

  • con la dichiarazione d’imposta 2013, inoltrata il 22 marzo 2014, i coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________ (__________) e limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare, hanno attribuito alla casa di Giubiasco un valore locativo di fr. 9'000.–;

  • in una lettera allegata, hanno precisto che la casa è stata abitata dal figlio __________ fino al mese di giugno, per poi essere ceduta in locazione, dopo la sostituzione delle finestre;

  • notificando loro la tassazione IC 2013, con decisione del 16 aprile 2014, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in zero franchi ed il reddito determinante per l’aliquota in fr. 227’000.–;

  • rispetto alla dichiarazione, l’Ufficio di tassazione aveva commisurato il valore locativo della casa di Giubiasco in fr. 18'000.–;

  • i contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 21 aprile 2014, con il quale, ritenendo che nonostante il reddito nullo la decisione avesse “effetto pregiudizievole per l’imposizione nel cantone di domicilio e per l’IFD”, hanno chiesto di ridurre il valore locativo a fr. 9'000.–, argomentando che, “se la casa è locata od offerta in locazione non può essere imposto il valore per uso proprio”;

  • con decisione del 12 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, sostenendo che i contribuenti “non sono legittimati a contestare la decisione di tassazione”, in quanto il debito d’imposta è di zero franchi;

  • secondo la motivazione della decisione, le censure contro la decisione di tassazione contestata dovrebbero essere esaminate dall’autorità fiscale del cantone di domicilio, “competente per l’emissione delle tassazioni cantonali e federali”;

  • con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ripropongono la loro contestazione contro il valore locativo della casa di __________ e argomentano che “è facile prevedere” che l’autorità fiscale del cantone di domicilio “non solo riprenderà il valore di cui alla tassazione del 13 aprile 2014, ma anche opporrà la crescita in giudicato ai contribuenti che lo contestassero”;

  • gli insorgenti chiedono quindi, in via principale, che gli atti siano rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo, e, in via subordinata, che gli atti gli siano rinviati, perché sospenda il giudizio in attesa dell’emissione della tassazione 2013 da parte dell’autorità fiscale del cantone di domicilio”.

Diritto

  • la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

  • essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

  • se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

  • nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti per carenza di legittimazione;

  • infatti, il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

  • in alltri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;

· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

  • secondo la decisione di tassazione del 16 aprile 2014, l’imposta cantonale sul reddito dovuta per il 2013 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad ottenere una decisione dell’autorità fiscale ticinesa sulla commisurazione del reddito imponibile (cfr. anche Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870);

  • del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);

  • in altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;

  • i ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

  • la preoccupazione manifestata dai ricorrenti, che paventano che l’autorità di tassazione del cantone di domicilio possa opporre “la crescita in giudicato ai contribuenti” in caso di reclamo contro la decisione di tassazione, non tiene conto del fatto che le decisioni dell’Ufficio di tassazione di __________ non possono vincolare il fisco del Canton Berna:

· per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 216 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è esclusiva;

· per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);

  • l’autonomia dei cantoni nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p. 147);

  • di conseguenza, spetterà all’autorità di tassazione del Canton __________ tener conto della circostanza che l’abitazione è stata vuota per una parte dell’anno, durante i lavori di sostituzione dei serramenti e la ricerca degli inquilini;

  • il ricorso deve pertanto essere respinto.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:


Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2014.147
Entscheidungsdatum
29.07.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026