Incarto n. 80.2014.138

Lugano 12 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso dell’11 giugno 2014 contro la decisione del 19 maggio 2014 in materia di tassa militare 2012.

Fatti

A. RI 1, classe 1989, non ha portato a termine il proprio servizio militare. Con decisione del 3 giugno 2013, la Commissione per la visita sanitaria (CVS) lo dichiarava inabile al servizio per motivi di salute.

B. Con decisione del 28 gennaio 2014, il Servizio della tassa militare gli notificava conseguentemente la tassa d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2012.

Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 febbraio 2014, contestando di essere tenuto al pagamento della tassa militare. Egli sosteneva in particolar modo che i disturbi cardiaci di cui soffriva sarebbero sorti “solamente dopo un lungo periodo di servizio”.

C. Il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 19 maggio 2014, così motivata:

La SUVA Bellinzona-Assicurazione militare alla quale abbiamo chiesto di prendere posizione in merito alla sua richiesta di esenzione della tassa per l’anno 2012 ha dichiarato quanto segue: “la persona summenzionata presentava un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio). Con il servizio militare l’infermità ha subito un aggravamento. Questo aggravamento era considerevole ed è stato eliminato il 31.12.2011”.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere assoggettato alla tassa militare. Sottolinea dapprima come la visita di reclutamento non abbia riscontrato, né certificato, alcuna anomalia cardiaca. Allega inoltre al gravame un certificato medico della sua dottoressa di famiglia, nel quale si attesta che un primo sintomo di patologia cardiaca (sincope cardiaca) sarebbe insorto solo in data 12 febbraio 2011, durante il pagamento del grado di sergente.

Diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

1.2.

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la tassa d’esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46).

La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

  1. 2.1.

Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO).

La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell’art. 13 LM, l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione comincia perciò all’inizio dell’anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d’età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compie 34 anni

2.2.

I casi per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO).

A differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non dovere più prestare servizio (decisione TF n. 2A.64/1999 del 2 maggio 2000 consid. 1b; Koebel, Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op. cit., pag. 88 segg.).

2.3.

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio prestato.

Un simile nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr. anche decisione TF n. 2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).

  1. 3.1.

Venendo al caso in esame, il Servizio della tassa militare ha di fatto negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e l’attuale stato di salute del contribuente, argomentando che la patologia cardiaca era preesistente al servizio militare, che la stessa si sarebbe effettivamente aggravata durante il pagamento del grado di sergente, ma che in ogni caso tale peggioramento sarebbe stato eliminato nel corso del 2011. RI 1 sostiene, invece, di non avere mai sofferto di simili disturbi cardiaci in passato, sottolineando in particolar modo come la visita di reclutamento non abbia riscontrato, né certificato, alcuna anomalia cardiaca.

3.2.

Secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Nello specifico ambito della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, spetta alle autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora recentemente, la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio della ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale (decisione TF n. 2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).

3.3.

Tornando al caso in esame, l’autorità di tassazione ha correttamente interpellato l’assicurazione militare il 14 maggio 2014, tramite questionario prestampato, chiedendole informazioni in merito all’infermità del ricorrente. L’assicurazione militare ha risposto il medesimo giorno, crociando la variante 3 così formulata:

La persona summenzionata presentava un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio). Con il servizio militare o civile l’infermità ha subito un aggravamento. Questo aggravamento è considerevole e esso è stato eliminato il 31.12.2011.

Dal questionario in discussione risulta anzitutto che il ricorrente già presentava una patologia cardiaca, prima di entrare in servizio. A tale riguardo, le argomentazioni contenute nel gravame non consentono di giungere a diversa conclusione. In primo luogo poiché una corretta e precoce diagnosi di un disturbo al ritmo cardiaco o della frequenza cardiaca può rivelarsi difficile e presuppone un’anamnesi dettagliata e appropriate indagini (esami di laboratorio, elettrocardiogramma ecc.). Il fatto che la visita di reclutamento non abbia riscontrato, né certificato, alcuna anomalia cardiaca, non deve quindi sorprendere. In secondo luogo perché il certificato medico allegato al gravame attesta unicamente l’insorgere di un primo sintomo di patologia cardiaca (sincope cardiaca). Certo, il medico di famiglia certifica di non essere a conoscenza di precedenti “disturbi simili o altri sintomi che lasciavano pensare ad un disturbo del ritmo cardiaco”, ma non esclude tuttavia che una simile patologia cardiaca potesse preesistere all’entrata in servizio. Conclusione questa che sarebbe eventualmente spettata a un medico specialista, dopo aver raccolto le necessarie informazioni cliniche.

Ad ogni buon conto, come precedentemente esposto, per ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato è di per sé sufficiente che lo stato di salute del contribuente si sia aggravato in modo “considerevole” durante il servizio militare. Tale cicostanza emerge chiaramente dal questionario dell’assicurazione militare ed è peraltro avvalorata dallo stesso certificato medico allegato al gravame (laddove ricorda che un primo sintomo della patologia si è manifestato proprio all’inizio del 2011, durante il pagamento del grado di sergente).

3.4.

Sennonché, il questionario in discussione riporta infine che questo peggioramento dello stato di salute del ricorrente sarebbe stato eliminato prima del 31 dicembre 2011. La decisione contestata si fonda essenzialmente su quest’ultimo aspetto, che avrebbe di fatto interrotto il rapporto di causalità naturale esistente tra il servizio militare e l’affezione di cui soffre ancora oggi l’interessato.

Troppo poco, specie se si considera che al questionario prestampato dell’assicurazione militare non è stato allegato alcun documento. Non si conoscono, in particolare, le indagini esperite né tanto meno è dato sapere su quali basi l’assicurazione sia potuta giungere a una simile perentoria conclusione. Tanto basta per annullare la decisione e retrocedere gli atti al servizio della tassa militare per un nuovo giudizio. Del resto, per costante giurisprudenza, l’autorità deve menzionare, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e porre quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1). Si aggiunga inoltre che non sembrerebbe nemmeno che il questionario in discussione sia stato inviato in copia o perlomeno comunicato al ricorrente, per una sua presa di posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti. Tutto questo nuovamente in crassa violazione del suo diritto di essere sentito. Come questa Camera ha già avuto modo di decidere (CDT n. 80.2013.294 del 20 dicembre 2013), l’importanza degli accertamenti svolti dal Servizio della tassa militare direttamente presso l’assicurazione militare avrebbe imposto un suo diretto coinvolgimento, a prescindere dalle possibilità di successo del presente gravame (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

  1. 4.1.

La decisione su reclamo del 19 maggio 2014 deve quindi essere annullata e gli atti rinviati al Servizio della tassa militare, perché, dopo avere sottoposto al contribuente il questionario dell’assicurazione militare e dopo avergli consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione motivata.

4.2.

Secondo l’art. 31 cpv. 2 LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di regola, della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente ammesso, le spese di procedura sono ridotte, o, in via eccezionale, condonate. Esse sono nondimeno addossate al ricorrente ancorché abbia vinto il ricorso, se, con l’adempiere i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire il medesimo risultato nell’istanza precedente. Il cpv. 2bis precisa poi che l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili è stabilito secondo il diritto cantonale.

Nel Canton Ticino, l’art. 7 del regolamento per l’esecuzione per la legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 25 giugno 2013 (RL 1.5.3.1) si limita a designare la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art. 31 cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle tasse di decisione e di cancelleria. A questa Camera non resta quindi che colmare la lacuna rinviando direttamente all’art. 231 LT.

4.3.

Nella fattispecie, visto l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 32 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 19 maggio 2014 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per una nuova decisione.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-; -; -; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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