Incarti n. 80.2014.122 80.2014.224

Lugano 12 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 9 maggio 2014 contro la decisione del 10 aprile 2014 in materia di IC e IFD 2005, 2006, e 2007.

Fatti

A. La RI 1 è una società, costituita il 9 agosto 2004, il cui scopo consiste nell’esercizio di una lavanderia.

Negli esercizi 2005, 2006 e 2007, la contribuente ha dichiarato una perdita di, rispettivamente, fr. 122'983.61 nel 2005, fr. 42'598.– nel 2006 e fr. 49’927.– nel 2007.

B. L’RS 1 (UTPG) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2005 (per il periodo dal 31 agosto 2004 al 31 dicembre 2005), 2006 e 2007 con tre decisioni del 9 luglio 2009. L’utile imponibile è stato commisurato, rispettivamente, in fr. 16'000.– per il 2005, in fr. 15'000.– per il 2006 e in fr. 1'500.– per il 2007. Rispetto alle dichiarazioni presentate, l’autorità fiscale ha ripreso gli interessi passivi su un prestito non riconosciuto ed ha intrapreso un adeguamento dell’utile lordo in base ai coefficienti d’esperienza per le aziende del ramo.

C. La contribuente ha impugnato le suddette decisioni, con reclami del 28 luglio 2009, contestando sia la ripresa degli interessi passivi sia l’adeguamento dell’utile.

L’11 dicembre 2013 l’autorità fiscale ha proceduto ad un’ispezione contabile presso gli uffici della RA 1, sua rappresentante fiscale.

Con tre decisioni del 10 aprile 2014, l’UTPG ha parzialmente accolto i reclami della RI

  1. In tutti e tre i periodi fiscali, l’utile imponibile è stato commisurato in zero franchi. Da un lato, l’autorità di tassazione ha rinunciato alla ripresa degli interessi passivi; dall’altro, ha tuttavia confermato l’adeguamento dell’utile in base ai coefficienti d’esperienza, rilevando che la verifica intrapresa aveva confermato l’esistenza di problemi nella tenuta della cassa. Le tre decisioni hanno commisurato la perdita d’esercizio computabile sugli esercizi futuri, rispettivamente, in fr. 58'090.– per l’esercizio 2005, in fr. 68'171.– per il 2006 ed in fr. 87'679.– per il 2007.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta l’adeguamento dell’utile deciso dall’autorità di tassazione.

Nelle sue osservazioni del 4 giugno 2014, l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso.

Diritto

  1. 1.1.

Deve essere preliminarmente verificata la ricevibilità del ricorso, interposto dalla contribuente contro tre decisioni che hanno commisurato l’utile imponibile in zero franchi.

1.2

Dall’utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale, in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di quegli anni (art. 75 cpv. 1 LT; art. 67 cpv. 1 LIFD).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in applicazione dell’art. 67 LIFD, una tassazione in materia di imposte dirette acquista l’autorità di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere valutate in modo diverso in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono la semplice qualifica di motivi che come tali non godono dell’autorità di cosa giudicata sostanziale (cfr. la sentenza 2A.370/2004 dell’11 novembre 2005, in ASA 77 p. 257, consid. 4.2). In particolare, quando un contribuente riceve una decisione di tassazione che stabilisce un utile nullo, con la conseguenza che non vi è alcun debito d’imposta, l’ammontare delle perdite che hanno portato a stabilire l’utile nullo costituisce unicamente un motivo della decisione di tassazione, sicché tale importo non beneficia della forza di cosa giudicata sostanziale. Nella misura in cui un contribuente auspica che l’ammontare della perdita da riportare sul periodo fiscale successivo sia oggetto di una decisione secondo l’art. 67 LIFD, gli manca un interesse attuale degno di tutela (sentenze 2C_973/2012 e 2C_974/2012 del 4 ottobre 2013, in RDAF 2014 II p. 34 = RF 69/204 p. 65, consid. 4.2; 2C_91/2012 del 17 agosto 2012, in RF 68/2013 p. 158, consid. 1.3.3 e giurisprudenza citata; 2A.192/2000 del 9 maggio 2001, in StE 2001 B 96.11 n. 6, consid. 1b/bb, 1b/cc et 3).

Ciò implica che il riporto delle perdite deve essere esaminato nel momento in cui è domandato, in particolare in occasione della tassazione dei periodi fiscali successivi. Inversamente, se in procedura ordinaria o in procedura di tassazione per apprezzamento un contribuente è stato tassato su un utile netto positivo e tale tassazione diventa definitiva, le perdite degli esercizi compresi nel periodo di calcolo e le perdite riportate dagli esercizi precedenti non possono più essere compensate nei periodi fiscali successivi (RDAF 2014 II p. 34 = RF 69/204 p. 65, consid. 4.2, con riferimento alle sentenze: 2C_240/2011 dell’8 aprile 2011, in RF 66/2011 679, consid. 2; 2C_220/2009 del 10 agosto 2009 consid. 8.1 e riferimenti citati).

1.3.

Alla luce della giurisprudenza citata, il ricorso si rivela irricevibile. La ricorrente, il cui utile imponibile in tutti e tre i periodi fiscali litigiosi è stato stabilito in zero franchi, non ha un interesse attuale degno di tutela a contestare le relative decisioni. L’insorgente potrà chiedere che le perdite dei periodi fiscali litigiosi siano aumentate, nel momento in cui gli sarà notificata una tassazione su un utile positivo.

  1. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:


Copia per conoscenza:

  • municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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