Incarti n. 80.2013.84 80.2013.85
Lugano 22 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: avv. Rossano Bervini, Mendrisio
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 marzo 2013 contro la decisione del 6 febbraio 2013 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, è divorziato e svolge la professione di medico psichiatra a __________.
Nella dichiarazione fiscale 2009, indicava di aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 169'577.–. Fra le deduzioni chiedeva in particolar modo quella per figli a carico per un ammontare di fr. 21'800.– e quella per figli agli studi di fr. 14'400.–, con riferimento ai figli __________, nato nel 1985 e studente universitario fuori Cantone, e __________, nata nel 1989 e studentessa liceale.
B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 4 gennaio 2011, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 113'900.– per l’IC ed in fr. 134'700.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolare riconosciuto la deduzione per figli a carico solo nella misura di fr. 10'900.– per l’IC e di fr. 6'100.– per l’IFD e quella per figli agli studi, prevista solo dalla legge cantonale, nella misura di fr. 13'200.–. Nella motivazione indicava di aver tenuto conto della situazione al 31 dicembre 2009.
C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 gennaio 2011, chiedendo che fossero riconosciute le deduzioni per entrambi i figli.
Il 26 gennaio 2012 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al rappresentante del reclamante, informandolo di avere concesso solo le deduzioni per il figlio __________ e di avere invece riconosciuto quelle per __________ alla ex moglie, “come da accordi presi fra i genitori nell’ambito della tassazione 2008”. Concludeva affermando che una diversa ripartizione avrebbe dovuto essere concordata fra le parti ed invitava pertanto il rappresentante del contribuente “a volerci trasmettere un accordo sottoscritto dai genitori”.
Con scritto del 28 marzo 2012, il reclamante inviava all’autorità di tassazione una distinta delle spese sostenute per il mantenimento di __________ e di __________, sottolineando di “aver richiesto alla controparte di fornire il medesimo conteggio”, per poter “definire la proporzione dei costi tra i contribuenti”.
Nel corso di un’udienza tenutasi il 22 agosto 2012, l’Ufficio di tassazione rilevava che, avendo la madre chiesto la stessa deduzione per la figlia __________, si era rivolto ai genitori di quest’ultima, invitandoli a raggiungere un accordo scritto circa “la modalità di ripartizione della deduzione”. Il reclamante attribuiva la responsabilità per il mancato accordo alla ex moglie e ribadiva di esigere il riconoscimento della deduzione parziale, “in base però alle spese effettive sopportate da ognuna delle parti”.
Sentita a sua volta in udienza il 12 ottobre 2012, la ex moglie __________ si dichiarava d’accordo con il riconoscimento della metà della deduzione per figli a carico. Il reclamante, interpellato dall’Ufficio di tassazione si dichiarava tuttavia contrario a tale soluzione. Seguiva uno scambio di corrispondenza fra gli ex coniugi, che persistevano nelle rispettive posizioni.
D. Con decisione del 6 febbraio 2013, l’RS 1 accoglieva parzialmente il reclamo del contribuente, ammettendo per l’imposta cantonale la deduzione per figli a carico nella misura di un mezzo (fr. 5'450.–) con riferimento alla figlia __________. Per l’imposta federale diretta, gli concedeva inoltre la deduzione per persona bisognosa a carico di fr. 6'100.–. Nella motivazione, l’autorità fiscale argomentava che dalla documentazione prodotta era emerso che le spese di mantenimento dei genitori si equivalevano.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che gli venga riconosciuta “la deduzione proporzionale dei costi/spese fatti valere per la figlia __________”. Lamenta che l’autorità fiscale non gli abbia sottoposto l’elenco delle spese fatte valere dalla ex moglie e che non abbia convocato quest’ultima insieme a lui “con lo scopo di trovare una soluzione della problematica che si protrae da troppo tempo”.
F. All’udienza del 20 giugno 2013, il ricorrente ha chiesto che gli fosse riconosciuta la deduzione in proporzione a quanto da lui speso rispetto a quanto speso dalla ex moglie ed ha lamentato di non aver potuto prendere visione della distinta delle spese prodotta da quest’ultima. Preso atto della disponibilità manifestata dalla ex moglie all’Ufficio di tassazione, l’insorgente ha chiesto di tener sospesa la causa in vista di una soluzione tramite un “mediatore esterno”. Il giudice delegato ha acconsentito a sospendere la causa per un anno.
Il 26 maggio 2014 il contribuente ha chiesto di “poter consultare gli atti dell’incarto ed in particolare di poter avere accesso e di estrarre copia delle spese asseritamente sopportate dalla signora __________, per il sostentamento della nostra figlia __________”. La richiesta è stata ribadita il 4 luglio ed il 29 settembre 2014, tramite il nuovo rappresentante, avv. __________.
Diritto
I. Imposta federale diretta (IFD)
Secondo l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’100 franchi.
Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 213 cpv. 2 LIFD).
1.2.
La Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest’ultimo possa far valere la deduzione per figli prevista dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, n. 2 all’art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 ad art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 33 LIFD, pag. 406).
In seguito, la prassi dell’AFC si è modificata: se il genitore perde il diritto alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista dall’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l’altro genitore, quest’ultimo continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico (cfr. ora anche la Circolare dell’AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011; inoltre: Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a ad art. 33 LIFD, p. 122).
La poc’anzi menzionata prassi dell’AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t, p. 362).
Il Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23 gennaio 2002 n. 2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).
1.3.
Il 1° gennaio 2011 la disposizione concernente la deduzione per figli è stata modificata, per effetto dell’entrata in vigore della Legge federale sullo sgravio delle famiglie con figli. In questo contesto, il legislatore federale si è infatti occupato fra l’altro della questione di stabilire chi abbia diritto alla deduzione per figli quando i genitori sono separati o divorziati. In precedenza, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, erano escluse tanto la concessione della deduzione ad entrambi i genitori quanto la divisione della stessa fra questi ultimi. Anche in caso di custodia alternata, solo il genitore che riceveva una pensione alimentare dall’altro per sopperire ai bisogni del figlio era considerato il contribuente che provvede al sostentamento del figlio. Se non vi era alcun versamento di alimenti, la deduzione era attribuita al coniuge che aveva il ruolo più importante nella custodia o, se l’importanza era uguale, il genitore con il reddito più elevato, che si presumeva contribuire in misura più importante al sostentamento del figlio.
La nuova versione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (dal 1° gennaio 2014 è divenuta l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), prevede che, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Secondo il messaggio del Consiglio federale che accompagnava il disegno di legge, la ripartizione per metà della deduzione si intraprende a prescindere dal fatto che la custodia del figlio sia alternata, perché il governo ha ritenuto che non si possa pretendere che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore (cfr. Pedroli, Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2009, p. 564).
1.4.
A parte il fatto che la nuova disposizione legale che consente la ripartizione della deduzione fra i genitori non era ancora in vigore nel periodo fiscale litigioso, la stessa non avrebbe comunque riflessi sulla fattispecie in esame. Infatti, presuppone che il figlio sottostia all’autorità parentale in comune. Ne consegue che il suo campo d’applicazione è necessariamente limitato ai genitori di figli minorenni (cfr. anche Jaques, Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les allégements fiscaux en vigueur dès 2011, ASA 80 p. 217 ss., in particolare p. 250).
La prassi continua pertanto a conformarsi a quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare con la sentenza del 23 gennaio 2002. La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”), che ha sostituito la circolare n. 14 del 1994, prevede infatti che il genitore che versa gli alimenti possa far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l’importo della deduzione (cfr. circolare cit., par. 14.10.2, p. 37).
1.5.
Nel periodo fiscale in questione, __________ abitava con la madre e frequentava una scuola di moda a __________. Il padre le versava un contributo mensile di fr. 825.–, oltre a sostenere diversi costi, in particolare per la sua formazione.
Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi precedentemente evocate, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto all’insorgente la deduzione per persona bisognosa a carico di fr. 6'100.–. Ci si potrebbe chiedere se il ricorrente non avrebbe avuto diritto invece alla deduzione per figli, mentre quella per persona bisognosa avrebbe dovuto essere riconosciuta alla ex moglie. In considerazione del fatto che l’ammontare delle due deduzioni è identico, la questione non merita tuttavia di essere approfondita.
1.6.
Il ricorso in materia di imposta federale diretta è pertanto respinto.
II. Imposta cantonale
Le deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi.
Dal 1° gennaio 2012 anche nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
2.2.
Per la circolare n. 18 del luglio 2009 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”), nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita fra i genitori.
2.3.
Anche secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario si deve tener conto dell’effettivo onere di mantenimento dei figli (cfr. RDAT I-2008 p. 893).
In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l’importo __________.– al mese né quello di fr. 717.– al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli alimenti solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).
Ancora con sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi possono essere suddivise fra i genitori.
Nel caso in esame, il principio della ripartizione della deduzione per figli fra i genitori non è contestato. Il ricorrente pretende tuttavia di aver contribuito in maniera più importante rispetto alla ex moglie al mantenimento della figlia __________ e chiede pertanto la deduzione in proporzione alla parte delle spese di mantenimento da lui sopportate rispetto a quelle affrontate dalla ex moglie. Per poter verificare tale proporzione, l’insorgente chiede altresì di poter visionare i costi fatti valere da quest’ultima.
3.2.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il diritto reciproco dei coniugi di esaminare gli atti è limitato al caso in cui sono tassati congiuntamente (art. 187 cpv. 1 seconda frase LT; v. anche l’art. 114 cpv. 1 seconda frase LIFD). Dal momento della separazione, pertanto, il coniuge non ha più il diritto di esaminare gli atti fiscali dell’altro coniuge, per il fatto che vengono tassati separatamente (cfr. anche: Circolare n. 30 dell’AFC, par. 15.6, p. 42; Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 10 ad art. 114 LIFD, p. 1152).
L’insorgente non ha pertanto alcun diritto di esaminare la distinta delle spese di mantenimento della figlia, che sarebbe allegata alla dichiarazione d’imposta inoltrata dalla ex moglie.
3.3.
L’autorità fiscale sostiene, nella sua decisione su reclamo, che “sulla base della documentazione prodotta emerge che le spese di mantenimento sopportate da ogni genitore (contributo versato dalo contribuente alla ex moglie per la figlia __________ rispettivamente dalla ex-moglie al contribuente per il figlio __________) si equivalgono”.
Contestando tale affermazione, il ricorrente pretende che sia stabilito il rapporto percentuale esatto del contributo fornito da ciascun genitore al mantenimento della figlia __________ e che la deduzione sociale sia ripartita in tale proporzione.
Una simile pretesa non è sostenibile.
3.4.
Si è già rilevato che, nell’ambito dell’imposta federale diretta, sia il genitore che versa gli alimenti sia quello che li riceve hanno diritto ad una deduzione sociale; nel primo caso si tratta della deduzione per i figli, nel secondo di quella per persona bisognosa, purché le sue prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione. L’importo della deduzione è tuttavia uguale (fr. 6'100.– nel periodo fiscale in discussione).
Ora, nel caso dell’imposta cantonale, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello dell’imposta federale diretta, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione. Seguendo lo stesso criterio di ripartizione, si giustifica una ripartizione per metà della deduzione prevista dalla legge cantonale (fr. 10'900.– nel periodo in discussione), a condizione che le prestazioni di entrambi i coniugi raggiungano almeno l’ammontare della metà della stessa (fr. 5'450.–).
In questo contesto, va ancora sottolineato che il mantenimento del figlio maggiorenne può assumere la forma di prestazioni in natura fornite nell’ambito della comune economia domestica (vitto, alloggio ecc.). Di conseguenza, entrambi i genitori partecipano al mantenimento del figlio, anche se uno solo di essi (quello che non abita con lui) versa in senso vero e proprio un contributo di mantenimento pecuniario (cfr. Jaques, op. cit., p. 251 e giurisprudenza citata).
È chiaramente difficile, in queste condizioni, quantificare precisamente, in forma monetaria, il contributo di ciascun genitore e, di conseguenza, stabilire una proporzione esatta.
Si impone allora, anche nell’interesse della praticabilità, la conclusione seguente: quando entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene attribuita all’altro genitore.
3.5.
La decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha ripartito per metà fra i genitori la deduzione per figli relativa alla figlia __________, va pertanto condivisa. Quale che sia la misura del contributo dei genitori, è innegabile che entrambi abbiano speso almeno fr. 5'450.–, considerando anche le prestazioni in natura, in particolare vitto e alloggio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: