80.2013.80

Incarti n. 80.2013.80 80.2013.81

Lugano 8 luglio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 Locarno

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 1° marzo 2013 contro la decisione del 3 febbraio 2013 in materia di condono ICom/IC/IFD 2005-2010.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto

  • RI 1, nato nel 1972, di formazione programmatore informatico, ha cessato ogni attività lucrativa nel 2009, a seguito di un burnout;

  • il suo medico curante, con certificato del 29 dicembre 2011, gli diagnosticava una spondilodiscite cronicizzata (infezione della colonna vertebrale) ed un esaurimento psico-fisico, dichiarandolo inabile al lavoro sin dal 14 luglio 2010;

  • l’assicurazione per l’invalidità non gli riconosceva tuttavia alcuna rendita;

  • il 3 dicembre 2011, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’autorità fiscale, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali dal 2005 al 2009;

  • a sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare di non poter beneficiare delle indennità giornaliere di disoccupazione (in quanto inabile al lavoro) e di non avere in vista nessuna nuova attività lucrativa, a causa dei suoi problemi di salute;

  • aggiungeva quindi di avere nel frattempo pressoché esaurito i risparmi e di vivere grazie all’aiuto finanziario dei genitori (prestito familiare di fr. 10'000.–);

  • nel mese di gennaio 2012, RI 1 si trasferiva nel Nord della __________;

  • con successivo scritto del 31 agosto 2012, suo padre __________ estendeva la domanda di condono anche alle imposte 2010, sottolineando in particolare che il figlio si trovava all’estero per curarsi dalla sindrome da burnout;

  • con separate decisioni del 12 novembre 2012, l’Ufficio esazione e condoni respingeva la domanda;

  • pur ammettendo l’esistenza di una situazione di bisogno, l’autorità poneva l’accento sugli importanti redditi percepiti negli anni in discussione, unitamente ai capitali posseduti, che gli avrebbero senz’altro permesso di accantonare le necessarie riserve per far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco;

  • il contribuente, rappresentato dal padre, impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 12 dicembre 2012, nel quale sottolineava di essere stato costretto a consumare tutti i suoi risparmi, inizialmente destinati ad onorare le imposte arretrate, e di vivere attualmente grazie ai pochi aiuti finanziari ricevuti dai genitori;

  • l’Ufficio esazione e condoni, con separate decisioni dell’8 febbraio 2013, respingeva il reclamo, osservando dapprima che il padre aveva rifiutato una proposta di liquidazione per compromesso del debito fiscale e aggiungendo poi che per prassi costante “non è dato l’esame di merito per domande di condono presentate da contribuenti residenti all’estero”;

  • con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, asseritamente per conto di ………., contesta nuovamente la decisione dell’Ufficio esazione e condoni;

  • il ricorrente sottolinea anzitutto che il figlio ha avuto problemi sin dai tempi degli studi liceali e soffre tutt’oggi della sindrome da burnout, all’origine della sua decisione di lasciare la Svizzera;

  • aggiunge inoltre che ha perso i risparmi in operazioni commerciali e finanziarie avventate, spendendo il rimanente per il proprio sostentamento;

  • all’udienza dell’8 maggio 2013, il padre del contribuente si è impegnato a far pervenire alla Camera di diritto tributario una procura legalizzata di suo figlio entro il termine di quaranta giorni;

  • a tutt’oggi egli non ha prodotto alcuna valida procura, sicché non è legittimato ad interporre ricorso davanti a questa Camera;

  • in simili circostanze, il presente gravame deve essere dichiarato irricevibile;

  • è qui appena il caso di rilevare che lo stesso andrebbe comunque respinto nel merito, ove si pensi appena che gli importanti redditi percepiti negli anni in discussione (fr. 110'322.– nel 2005, fr. 114'870.– nel 2006, fr. 113'884.– nel 2007, fr. 104'845.– nel 2008, fr. 77'064.– nel 2009) gli avrebbero permesso di costituire le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, prima di avventurarsi in operazioni commerciali e finanziarie avventate;

  • vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali;

  • contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF);

  • teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Intimazione a:

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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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