Incarti n. 80.2013.3 80.2013.4

Lugano 28 febbraio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 28 dicembre 2012 contro la decisione del 12 dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2006 e 2007.

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________, ha svolto negli anni 2006 e 2007 l’attività principale di docente alle dipendenze della __________ di __________, inoltre ha esercitato un’attività indipendente quale docente e consulente nel settore dell’istruzione. La moglie RI 2 ha lavorato alle dipendenze de __________ a __________.

B. Il 5 maggio 2011, l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi __________ le decisioni di tassazione IC/IFD per i periodi fiscali 2006 e 2007, commisurando il reddito imponibile per l’anno 2006 in fr. 106'900.- per l’IC e in fr. 119'000.- per l’IFD e per l’anno 2007 in fr. 147'700.- per l’IC e in fr. 160'900.- per l’IFD.

C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 30 maggio 2011, nel quale si limitavano ad affermare il loro disaccordo con le decisioni di tassazione, argomentando che “i costi da indipendente sono più alto” e “mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento (Weiterbildung)”. Allo scritto aggiungevano inoltre che per motivi di salute del marito, si riservavano il diritto di inoltrare entro il 30 settembre 2011 le motivazioni sostanziate.

D. Con un primo scritto datato 6 luglio 2011 i reclamanti richiedevano all’Ufficio di tassazione di Bellinzona “la consegna di documenti fiscali 2006 per giustificare il reclamo”. Il 5 settembre 2011 indirizzavano all’autorità di tassazione una lettera del seguente tenore “2 richiesta – visualizzazione dati fiscali. Chiediamo di consegna di documenti. Estensione delle applicazioni per il deposito del reclamo: 31.10. 2011”. Il 26 settembre 2011 inviavano poi all’Ufficio di tassazione una nuova raccomandata, dal contenuto identico alla precedente, eccezion fatta per l’estensione del termine per l’inoltro delle motivazioni al 31 dicembre 2011. Il 12 dicembre 2011 e il 27 aprile 2012 i contribuenti inoltravano una terza e una quarta richiesta per la visualizzazione degli atti fiscali nella stessa forma dei precedenti scritti, sempre prorogando il termine per l’inoltro delle motivazioni, rispettivamente al 31 marzo e al 31 agosto 2012.

E. Con decisione del 12 dicembre 2012 l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona respingeva il reclamo, con le seguenti motivazioni:

Il contribuente ha presentato reclamo in tempo utile contro la decisione di tassazione del 5 maggio 2011 asserendo in modo generico che; a: i costi indipendenti sono più alti e b: mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento (Weiterbildung). Nello stesso si chiedeva, in conseguenza di un incidente grave avuto dal signor RI 1, una proroga per la consegna di ulteriori documenti giustificativi. Successivamente, a più riprese, sono state chieste ulteriori proroghe, l’ultima con termine 31 agosto 2012. Scaduto tale termine e fino a tutt’oggi (29 novembre 2012) il contribuente non si è più manifestato. La scrivente autorità ha proceduto di conseguenza ad un attento riesame della documentazione agli atti. A suo giudizio la decisione di prima istanza non ha fatto altro che procedere sulla base di quanto emerso in occasione della verifica fiscale esperita sugli esercizi 2004 e 2005 e in conseguenza della sentenza della lodevole Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello del 2 settembre 2010 in merito ai ricorsi contro le decisioni di tassazione degli anni 2004 e 2005. La decisione contestata va dunque confermata per i motivi suesposti.”

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2, contestano la decisione su reclamo dell’autorità fiscale. I ricorrenti sostengono che la decisione del 12 dicembre 2012 dev’essere annullata e gli atti sono da rinviare all’Ufficio di tassazione per concedere agli insorgenti la visione degli atti, così da sanare la violazione del diritto di essere sentiti. Inoltre i ricorrenti richiedono che venga loro concessa la possibilità, dopo avere preso visione degli atti, di inoltrare una motivazione contro la decisione dell’autorità fiscale. Oltre a ciò gli insorgenti sottolineano di avere a più riprese richiesto invano la visione degli atti. Per queste ragioni essi ribadiscono che non è stato possibile recapitare una motivazione dettagliata contro la decisione dell’Ufficio di tassazione.

Nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2013, l’autorità fiscale rimanda alle motivazioni della decisione impugnata. Per quanto concerne la censura sollevata dai ricorrenti in merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona evidenzia che dai reclami IC/IFD 2006 e 2007, presentati il 30 maggio 2011, non emerge la richiesta dei contribuenti di essere sentiti prima dell’evasione del reclamo.

Diritto

  1. 1.1.

Secondo l’art. l’art. 114 cpv. 1 LIFD, di uguale tenore dell’art. 187 cpv. 1 LT, è garantita ai contribuenti la facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. Essi possono inoltre esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (art. 114 cpv. 2 LIFD; art. 187 cpv. 2 LT). L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art. 114 cpv. 3 LIFD; art. 187 cpv. 3 LT).

1.2.

Il diritto di accedere agli atti di un incarto rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost. fed., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 122 I 109). Tuttavia, l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. non conferisce al contribuente una protezione più estesa (decisione TF 2C_160/2008 del 1° settembre 2008). In particolare, non garantisce il diritto di visionare tutti gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia conclusa (DTF 109 Ia 177). Tale esame può essere limitato sia per prevalenti necessità d’inchiesta sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi di terzi.

1.3.

Nel caso in esame risulta che l’Ufficio di tassazione non ha deciso di negare ai ricorrenti l’accesso agli atti, ma non ha neppure mai dato seguito alle loro richieste.

La spiegazione di questa circostanza è dovuta con ogni verosimiglianza ad un fraintendimento tra l’autorità fiscale e i contribuenti, che emerge visionando le note nell’incarto scritte dal funzionario incaricato e che è stato generato indubbiamente dall’italiano perlomeno incerto manifestato negli scritti inviati dai ricorrenti all’Ufficio di tassazione.

Più precisamente in data 30 maggio 2011 i coniugi hanno interposto reclamo contro la decisione di tassazione per gli anni 2006 e 2007 dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona, indicando genericamente due motivi (cioè “i costi indipendente sono più alto” e “mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento

  • Weiterbildung”). Essi concludevano lo scritto aggiungendo che a causa di un incidente grave avuto dal signor RI 1 avevano bisogno di ulteriore tempo per illustrare accuratamente i motivi del reclamo. A ciò sono seguiti diversi scritti dei ricorrenti all’autorità fiscale in cui veniva richiesta la “visualizzazione dati fiscali”. L’autorità fiscale non ha mai dato seguito a queste lettere, poiché dal reclamo aveva inteso che nello stesso si chiedeva una proroga per la consegna di ulteriori documenti giustificativi e di conseguenza aveva interpretato gli scritti successivi (redatti in un italiano alquanto carente) come successive richieste di proroga del termine per l’inoltro della documentazione necessaria.
  1. 2.1.

Da quanto precede risulta che effettivamente non è stata data ai contribuenti la possibilità di esaminare gli atti, come da loro richiesto. Se, pur attribuendo un significato diverso alle scarne frasi dei reclamanti, l’Ufficio di tassazione avesse reagito ai loro successivi scritti, l’equivoco avrebbe potuto essere chiarito in tempi brevi e probabilmente si sarebbe potuto evitare il ricorso alla Camera di diritto tributario. Anche interpretando le missive dei contribuenti come richieste di proroga del termine per motivare il ricorso, infatti, l’autorità fiscale avrebbe dovuto prendere posizione.

2.2.

Gli articoli 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Il termine di 30 giorni dalla notificazione per interporre reclamo all’autorità di tassazione è un termine perentorio poiché stabilito dalla legge (art. 192 cpv. 1 LT) e di conseguenza non può essere prorogato.

Tali disposizioni non esigono tuttavia che il reclamo sia motivato. Nel reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).

2.3.

Dagli scritti indirizzati dai contribuenti all’Ufficio di tassazione, nonostante la loro formulazione infelice, si può intuire che volevano una proroga del termine per motivare il reclamo e che chiedevano all’Ufficio di tassazione di poter conoscere i motivi per cui il reddito aziendale del marito era stato elevato rispetto alla dichiarazione e non erano state riconosciute le deduzioni per spese professionali.

Per gli articoli 205 cpv. 2 LT e 131 cpv. 2 LIFD, le modifiche rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate con breve motivazione al contribuente al momento della notifica della decisione di tassazione. Per l’art. 29 Cost. fed. una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).

Era pertanto legittima la loro pretesa di poter conoscere i motivi su cui si fondava la decisione di tassazione, in modo tale da poter valutare l’opportunità di un reclamo ed eventualmente per poterlo motivare.

Una qualsiasi risposta ai contribuenti, anche sulla base dell’interpretazione errata delle loro richieste, avrebbe con ogni probabilità consentito di chiarire ogni malinteso.

2.4.

Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

Nella fattispecie, si può ritenere che il malinteso, sorto fra le parti a causa della formulazione delle richieste dei contribuenti e non chiarito per effetto dell’inerzia dell’autorità, possa aver pregiudicato l’esercizio dei diritti procedurali dei ricorrenti. Infatti, essi non sono stati messi in condizione di esaminare gli atti e di conoscere nel dettaglio la misura e le ragioni delle riprese sul reddito aziendale. D’altra parte, l’autorità fiscale non ha attirato la loro attenzione sul fatto che il termine di reclamo non è prorogabile e non li ha quindi avvertiti che, se avessero voluto motivare il reclamo ed eventualmente allegare mezzi di prova, avrebbero dovuto provvedervi quanto prima.

La decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché conceda ai ricorrenti la facoltà di esaminare gli atti e adotti una nuova decisione.

  1. Alla luce dell’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 12 dicembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per procedere ad una nuova decisione dopo aver consentito ai contribuenti di esaminare gli atti.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-; -; -; -;


Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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