Incarti n. 80.2013.272 80.2013.273
Lugano 6 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 novembre 2013 contro la decisione del 2 ottobre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. Nel corso del 2012 RI 1, divorziato, di professione consulente-formatore, lavorava a tempo parziale alle dipendenze della __________ SA di __________. Il 1° dicembre dello stesso anno trasferiva il proprio domicilio civile da __________ a __________, per stare vicino alla madre anziana.
B. Nella dichiarazione fiscale 2012, il contribuente faceva valere in deduzione le seguente spese professionali:
trasporto (veicolo privato) fr. 17'910.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 20'410.–
C. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 24 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione unicamente l’importo di fr. 4'438.– a titolo di spese di trasporto, spiegando nella motivazione allegata di avere rettificato i chilometri percorsi, in funzione del cambiamento di domicilio intervenuto il 1° dicembre 2012.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 agosto 2013, contestando, fra l’altro, l’ammissione solo parziale delle spese di trasferta rivendicate in deduzione. Egli sosteneva in particolare di essersi trasferito nel comune di __________ già alla fine del 2011, ma di avere notificato il suo arrivo solo un anno più tardi, poiché le sue intenzioni iniziali erano quelle di accudire per un tempo limitato la madre e fare successivamente ritorno a __________.
D. L’ufficio di tassazione respingeva la richiesta del contribuente, con decisione del 2 ottobre 2013 così motivata:
Dalle informazioni in possesso dell’Autorità Fiscale, in particolare dagli avvisi di mutazione allestiti dalle cancellerie comunali, risulta che il trasferimento del domicilio è avvenuto in data 30 novembre 2012.
Tenuto conto di quanto procede la deduzione per spese di viaggio viene confermata in Fr. 4'438.–.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di poter dedurre le spese di trasferta fatte valere con la dichiarazione fiscale.
Il ricorrente ribadisce di essersi trasferito nel comune di __________ già alla fine del 2011 e di avere formalizzato il cambiamento di residenza solo il 1° dicembre 2012, convinto com’era che il suo fosse uno spostamento temporaneo “motivato dalla necessità di occuparmi di mia madre, 88 enne bisognosa di assistenza”. Allega al gravame una dichiarazione scritta del proprietario dello stabile di __________, che conferma la sua partenza alla fine del mese di ottobre 2011.
Diritto
Fra le spese professionali deducibili, gli art. 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD menzionano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro. L’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse sono stabilite dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, del 20 dicembre 2011, segnatamente dall’art. 4, secondo cui sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Analoghe deduzioni sono previste dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (art. 5) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo. Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza federale e l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
1.2.
Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
In ogni caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante da un’attività lucrativa dipendente.
Venendo al caso in esame, la necessità dell’uso del veicolo privato non è contestata. Oggetto di discussione è unicamente il luogo di partenza.
Il ricorrente chiede che il comune di __________ sia considerato quale suo domicilio di partenza per tutto il periodo fiscale 2012, sostenendo di essersi trasferito già alla fine dell’anno precedente. L’autorità di tassazione, per contro, fondandosi sugli avvisi di mutazione delle rispettive cancellerie comunali, considera quale luogo di partenza __________ per i primi undici mesi e il comune di __________ per l’ultimo mese:
Dal
al
Domicilio
Lavoro
Km
Giorni
Tot. km
1.1
30.11
16
190
3040
1.12
31.12
110
30
3300
2.2.
La legge, secondo la sua chiara lettera, riconosce unicamente la deduzione delle spese strettamente necessarie per raggiungere il luogo di lavoro partendo dal proprio domicilio. Sono in particolare escluse le spese per raggiungere il luogo di lavoro da un altro luogo discosto, per esempio da una dimora secondaria. In questi casi, l’eccedenza di spesa che ne deriva costituisce infatti una spesa voluttuaria di carattere privato (decisione CDT n. 80.2006.6 del 22 marzo 2006). Si noti che in passato si era affermata una giurisprudenza che non considerava necessaria la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal domicilio, quando questo era sito in un’altra località, per esempio in zona rurale, per ragioni di tranquillità, di miglior conforto o di minor costo (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2ª ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 82).
2.3.
Nel caso di specie, assodato che il cambiamento di domicilio civile è intervenuto solo a contare dal 1° dicembre 2012, rimane da verificare se il ricorrente ha effettivamente trasferito anticipatamente il proprio domicilio fiscale, che non corrisponde necessariamente a quello civile. In caso affermativo, le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro sono quelle da __________ a __________ e viceversa per tutto il periodo fiscale 2012, così come sostenuto nel gravame. In caso contrario, la decisione impugnata va confermata e le spese eccedenti sopportate dal contribuente per accudire la madre nella propria abitazione di __________ vanno annoverate tra le spese private non deducibili.
Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p. 794).
3.2.
Per l’art. 2 cpv. 1 LT, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque i due seguenti elementi:
Ø l’effettiva residenza in un determinato luogo;
Ø l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
Come ancora recentemente confermato dal Tribunale federale, il domicilio fiscale è caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo (decisione TF n. 2C_107/2013 del 17 giugno 2013 consid. 4.1 e rinvii citati).
3.3.
Tornando al caso in esame, il ricorrente si è verosimilmente trasferito nel comune di __________ già alla fine del 2011. Agli atti dell’incarto fiscale non vi sono elementi per mettere in discussione tale affermazione, che sembra anzi confermata dalla dichiarazione scritta del suo precedente proprietario di casa, allegata al gravame.
Tuttavia, è lo stesso ricorrente che ammette di essersi trasferito nel comune di __________ solo per accudire la madre ammalata, senza avere in particolare l’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Giustifica così il ritardato annuncio del suo arrivo alle autorità comunali. Tanto basta per concludere che il trasferimento del domicilio fiscale da __________ a __________ è intervenuto solo il 1° dicembre 2012, in coincidenza con quello civile. Pur ammettendo l’esistenza dell’elemento oggettivo del domicilio fiscale nel comune di __________, il ricorrente non potrebbe ora, senza venire contra factum proprium, pretendere di adempiere anche l’elemento soggettivo.
3.4.
La decisione impugnata va conseguentemente confermata e le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro ammesse in fr. 4'438.–, dal momento che il computo dei chilometri percorsi giornalmente da __________ a __________ (per i primi undici mesi) e da __________ a __________ (per l’ultimo mese) non è stato contestato.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: