Incarti n. 80.2013.251 80.2013.252
Lugano 13 gennaio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 settembre 2013 contro la decisione del 30 agosto 2013 in materia di condono IFD, IC e ICom 2011.
Fatti
RI 1, nato nel 1973, divorziato, lavora per __________ di __________ quale parcheggiatore;
domiciliato a __________, convive con la compagna __________;
il 24 aprile 2013, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte federali, cantonali e comunali 2011;
a sostegno della sua domanda, lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare di essere pagato a ore e di guadagnare mediamente all’incirca 1'800 franchi al mese;
l’autorità fiscale, con separate decisioni del 10 giugno 2013, respingeva la domanda;
nelle motivazioni, l’autorità spiegava anzitutto che l’immatricolazione di un’autovettura __________ contrastava con l’affermato stato di bisogno, sottolineando inoltre che al condono delle imposte si opponeva pure il principio della parità di trattamento tra creditori di diritto privato (almeno in parte regolarmente tacitati) e di diritto pubblico;
il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 9 luglio 2013, nel quale poneva l’accento sulla costante diminuzione delle ore di lavoro, aggiungendo poi di avere nel frattempo riconsegnato l’autovettura, per mancato pagamento delle rate di leasing;
l’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 30 agosto 2013;
nelle motivazioni ribadiva sostanzialmente che le ragioni alla base della mancata concessione del condono non andavano ricercate tanto nelle sue attuali entrate, quanto piuttosto nella gravità dell’indebitamento presentato;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta all’Ufficio esazione e condoni di non avere debitamente ponderato la sua situazione economica e sanitaria;
con successivo scritto del 17 ottobre 2013, il ricorrente pone nuovamente l’accento sulle sue difficoltà finanziarie, allegando una lettera dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), che il 20 settembre 2013 gli assegnava un ultimo termine di dieci giorni per saldare multe scoperte e interessi per un totale di fr. 2'432.50, e una copia delle procedure d’incasso promosse dalla Sezione della circolazione di __________ per il mancato pagamento delle imposte di circolazione.
Diritto
secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;
il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);
le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione;
per motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria, si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009 e dottrina citata);
il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge;
nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);
conformemente a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi: l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale;
la prima condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);
se, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);
a differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);
conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);
tornando al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di condono inoltrata dal ricorrente in difetto della seconda condizione del grave rigore;
pur ammettendo che le sue attuali entrate non gli permettono verosimilmente di far fronte a tutte le spese mensili ricorrenti, l’autorità di condono ha posto l’accento sul grave indebitamento, concludendo che la sua situazione economica risulterebbe in ogni caso compromessa;
a preoccupare questa Camera non è soltanto l’entità complessiva di tali debiti (fr. 61'777.70), ma soprattutto il fatto che il contribuente abbia indiscutibilmente privilegiato i suoi creditori privati a discapito di quelli pubblici;
mentre le imposte scoperte risalgono ormai al periodo fiscale 2005, al momento della presentazione della domanda di condono risultava ancora immatricolata a suo nome un’automobile di grossa cilindrata, una __________, per la quale il contribuente pagava regolarmente rate mensili di fr. 655.30 (pari ad un importo annuale di fr. 7'863.60) e le targhe di fr. 1'024.–;
così come deciso dall’Ufficio esazione e condoni, è quindi lecito concludere che un eventuale condono delle imposte 2011 ancora scoperte, per un totale di fr. 949.05 oltre interessi e spese, non favorirebbe tanto il ricorrente quanto piuttosto i suoi creditori privati;
ciò che di tutta evidenza contraddice il principio stabilito dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, secondo cui una procedura di condono deve contribuire al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente e deve pertanto giovare a quest’ultimo e non ai suoi creditori;
ragioni di equità impongono infine di non considerare gli ulteriori oneri finanziari descritti nell’ultima lettera del 17 ottobre 2013;
il solo rischio di vedersi commutare in pena detentiva sostitutiva le numerose multe ancora scoperte, così come le procedure d’incasso promosse dalla Sezione della circolazione dimostrano semmai che l’attuale situazione di bisogno del ricorrente è da ricondurre ad uno stile di vita eccessivo, che non può in nessun caso giustificare un grave rigore;
la decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita pertanto piena tutela;
decidere diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali;
vista la sua precaria situazione finanziaria, si rinuncia tuttavia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali;
contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF);
teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione a:
-; -; -; -; -,.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: