Incarto n. 80.2013.250
Lugano 20 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 settembre 2013 contro la decisione del 13 agosto 2013 in materia di tassa militare 2011.
Fatti
A. RI 1, nato nel 1984, è stato assunto dalla polizia comunale di __________ il 1° gennaio 2011.
Due settimane più tardi, il 14 gennaio 2011, tramite formulario ufficiale, presentava una richiesta di proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio militare.
B. Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, con decisione del 31 gennaio 2011, accoglieva la richiesta e pronunciava il suo proscioglimento anticipato dal servizio militare a contare dallo stesso giorno, in applicazione dell’art. 18 cpv. 1 lett. f della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10).
Con successiva decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio della tassa militare notificava a RI 1 la tassa d’esenzione dal servizio militare per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 615.60.
C. Il contribuente, rappresentato dal Comando della polizia comunale di __________, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 9 aprile 2013. Sottolineava in particolare di avere iniziato la sua attività di agente il 1° gennaio 2011 e che per prassi “le domande di esenzione dal servizio militare vengono inoltrate nei primi mesi dell’anno in cui si svolge la scuola di polizia”.
Il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 13 agosto 2013 così motivata:
La decisione di esonero dal servizio militare ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. f della Legge militare è datata 31.1.2011;
il suo corso di ripetizione era previsto dal 17.1 al 28.1.2011 e quindi antecedentemente all’esonero, ragione per la quale tenuto conto della disposizione della Legge d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) e della relativa ordinanza per l’anno 2011 la tassa è dovuta.
L’autorità di tassazione, con successivo scritto del 9 settembre 2013, indirizzato direttamente alla Polizia comunale di __________, ribadiva che la tassa militare rimaneva dovuta poiché il corso di ripetizione era previsto prima della decisione di proscioglimento anticipato dal servizio militare.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere tenuto al pagamento della tassa militare relativa all’anno di assoggettamento 2011. Il ricorrente pone l’accento sulla data determinante del proscioglimento anticipato dal servizio militare, che a suo dire non può essere quella della decisione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, ma piuttosto quella di inizio della scuola di polizia.
Diritto
Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.
Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR 65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 LM la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.2.
Secondo l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (lett. c).
1.3.
I casi per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, quale membro dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile (art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO).
In quest’ultima categoria rientrano tutte quelle attività considerate “indispensabili” dal legislatore. Secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. f LM sono, fra gli altri, esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego, i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all’esercito per lo svolgimento di compiti di polizia. L’art. 77 dell’ordinanza federale concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) precisa che si tratta dei membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione.
1.4.
L’art. 18 cpv. 3 LM stabilisce infine che i membri dei servizi di polizia sono esentati unicamente su richiesta. Quest’ultima deve essere presentata congiuntamente dall’interessato e dal suo datore di lavoro o dall’ufficio al quale è subordinato. L’autorità competente a decidere le domande d’esenzione dal servizio militare è lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, al quale spetta pure stabilire la data a partire dalla quale ha effetto l’esenzione (art. 72 cpv. 1 OOPSM).
Venendo al caso in esame, con decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio cantonale della tassa militare ha notificato al ricorrente la tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 615.60. A suo dire, la tassa militare è dovuta poiché il corso di ripetizione era previsto dal 17 al 28 gennaio 2011, ovvero prima che lo Stato maggiore di condotta dell’esercito emettesse la sua decisione di proscioglimento anticipato dal servizio militare (con effetto al 31 gennaio 2011).
RI 1 si è invece opposto alla tassazione, argomentando di avere iniziato la sua attività di agente della polizia comunale di __________ il 1° gennaio 2011.
2.2.
Come il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare in una vecchia sentenza del 2 luglio 1982 (ASA 51 pag. 655), l’esenzione formale dal servizio militare pronunciata in virtù dell’art. 18 LM (vecchio art. 13 OM) è una condizione per l’esenzione dal pagamento della tassa militare ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO. La decisione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito rappresenta quindi una cosiddetta decisione d’accertamento (Feststellungsverfügungen) ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), che determina se un assoggettato ha diritto all’esenzione o alla riduzione della tassa per una durata superiore all’anno di assoggettamento (art. 29 LTEO). Essa va chiaramente distinta dalle decisioni di tassazione, che disciplinano il rapporto giuridico-fiscale come una sentenza per ogni singolo periodo fiscale (art. 28 LTEO; v. anche Informazioni fiscali, La taxe d’exemption de l’obligation de servir, edizione 2013, cifra 3.2).
2.3.
In una sentenza del 3 dicembre 2003, chiamato a giudicare un caso di applicazione della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza, il Tribunale federale ha concluso che le decisioni del Gruppo del personale dell’esercito, fondate sull’art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO, hanno un carattere costitutivo e di conseguenza producono i loro effetti ex nunc: un’esenzione non può pertanto essere pronunciata con effetto retroattivo (sentenza TF n. 2A.135/2003, in: ASA 73 pag. 579). In una successiva decisione del 10 gennaio 2006, l’Alta Corte ha poi precisato le sue conclusioni, affermando che le decisioni dello Stato maggiore dell’esercito non possono riaprire le tassazioni già passate in giudicato (fatta eccezione per l’esistenza di un motivo di revisione), ma hanno effetto su tutte le tassazioni non ancora passate in giudicato, conformemente a quanto disposto dall’art. 33 cpv. 1 OTEO (sentenza TF n. 2A.184/2005, consid. 3.2).
2.4.
Tornando al caso in esame, poco importa quindi se la decisione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito è datata 31 gennaio 2011 e conclude espressamente per l’esenzione dal servizio militare a partire unicamente da tale data. Ciò che più conta è che a quel momento l’Ufficio della tassa militare non aveva ancora emesso la propria decisione di tassazione relativa all’anno di assoggettamento 2011, che sarebbe seguita solo due anni più tardi, il 22 marzo 2013.
Del resto, il periodo di calcolo della tassa militare corrisponde al periodo di calcolo dell’imposta federale (art. 8 OTEO), ovvero all’anno civile (art. 209 LIFD). Sarebbe quindi manifestamente iniquo tassare il ricorrente sull’intero anno di assoggettamento 2011 solo perché il corso di ripetizione era previsto dal 17 al 28 gennaio 2011, ovvero due settimane prima che lo Stato maggiore di condotta dell’esercito lo prosciogliesse anticipatamente dal servizio militare. Come affermato dal Tribunale federale, l’effetto ex nunc di una simile decisione d’esenzione va inteso nel senso che i suoi effetti si ripercuotono su tutte le tassazioni ancora pendenti, fatta eccezione unicamente per eventuali mancati servizi degli anni precedenti la decisione d’esenzione.
Visto l’esito de gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 agosto 2013 è riformata nel senso che il contribuente è esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno di assoggettamento 2011.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: