Incarti n. 80.2013.129 80.2013.130
Lugano 12 settembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 maggio 2013 contro le decisioni del 22 aprile 2013 in materia di condono IFD/IC/ICom 2008 e 2009.
Fatti
la RI 1, con sede a __________, è una società con scopo l’acquisto, la vendita, la distribuzione, l’importazione e l’esportazione al dettaglio e all’ingrosso di videogiochi, indumenti, orologi, gioielli, vino, alcolici, alimentari e di qualunque bene mobile connesso con lo scopo sociale, in Svizzera e tra Svizzera ed estero;
fondata nel marzo 2007, la società dispone di un capitale di 20'000 franchi, interamente liberato mediante conferimenti in natura;
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), con decisione del 10 settembre 2009, notificava alla neo costituita società la tassazione 2007, allestita d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta, esponendole un utile netto di fr. 5'000.–;
l’UTPG stabiliva per apprezzamento anche le successive tassazioni 2008 e 2009, commisurando l’utile imponibile in, rispettivamente, fr. 10'000.– e fr. 20'000.–;
il 30 aprile 2011, tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva all’autorità fiscale, postulando il condono delle imposte federali, cantonali e comunali 2008/2009;
a sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, sottolineando in particolare di trovarsi in uno “stato fallimentare”;
l’Ufficio esazione e condoni, con decisioni del 22 febbraio 2013, respingeva la domanda sulla base di due ordini di idee: la mancata collaborazione verso l’autorità di tassazione e il sovraindebitamento della società, tale da minacciarne un fallimento ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO;
la contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 5 marzo 2013, nel quale poneva l’accento sugli eccessivi utili stabiliti per apprezzamento dall’UTPG, in realtà mai realizzati;
l’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 22 aprile 2013;
spiegava anzitutto che l’istituto del condono non poteva servire a correggere le tassazioni d’ufficio, ormai passate in giudicato, ribadendo inoltre che la minaccia di fallimento imponeva di respingere la domanda, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 14 dell’Ordinanza federale sul condono dell’imposta;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 sottolinea anzitutto di avere nel frattempo provveduto a risollevare la sua situazione debitoria, chiedendo nuovamente di pagare “l’effettivo delle imposte che non corrisponde a quello valutato”;
nelle proprie osservazioni del 27 maggio 2013, l’autorità fiscale propone di respingere il gravame.
Diritto
secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;
il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);
le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione;
per motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria, si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009 e dottrina citata);
il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge;
nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);
conformemente a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi: l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale;
non costituiscono, per contro, motivo di condono eventuali inesattezze contenute nelle decisioni di tassazioni;
come indicato dall’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (RS 642.121), la procedura di condono non può infatti sostituire i rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato;
nel gravame qui in esame, come visto, è la stessa ricorrente ad ammettere di avere nel frattempo provveduto a risollevare la sua situazione economica, postulando il condono delle imposte 2008 e 2009 sostanzialmente per censurare gli eccessivi utili di, rispettivamente, fr. 10'000.– e fr. 20'000.–, stabiliti per apprezzamento dall’UTPG;
in simili circostanze, le decisioni impugnate, con cui l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di condono, si palesano chiaramente fondate, senza la necessità di ulteriori approfondimenti;
il ricorso è conseguentemente respinto;
vista la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali;
contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF);
l’Alta Corte si rifiuta inoltre di entrare nel merito di ricorsi sussidiari in materia costituzionale, (art. 113 LTF), negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione a:
-; -; -; -,; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: