Incarti n. 80.2012.68 80.2012.69
Lugano 27 dicembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 febbraio 2012 contro le decisioni del 22 febbraio 2012 in materia di IC/IFD 2007-2008-2009.
Fatti
RI 1, nato nel 1968, celibe, lavora alle dipendenze della __________ SA, società con scopo la lavorazione e il commercio di tessili, di cui è azionista e amministratore unico;
egli presiede inoltre il consiglio di amministrazione della __________ SA, attiva nel campo immobiliare, ed è stato membro della __________ SA, nel frattempo sciolta in seguito a fallimento;
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 14 settembre 2011, invitava il contribuente a fornirgli, tra l’altro, osservazioni in merito ai calcoli delle sue entrate e uscite degli anni 2007, 2008 e 2009, dai quali emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento;
l’autorità concludeva avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
RI 1, in risposta, produceva documentazione a comprova di due importanti contratti di mutuo conclusi con la __________ SA e la __________ SA;
non si confrontava, per contro, con i calcoli delle sue entrate e uscite allestiti dall’autorità di tassazione;
notificandogli le tassazioni IC/IFD 2007-2008-2009, con separate decisioni del 19 ottobre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna aggiungeva, per ciascun periodo fiscale, “altri redditi” per fr. 60'000.–, spiegando nelle motivazioni allegate che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”;
il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 26 ottobre 2011, nel quale contestava di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate;
l’autorità di tassazione, con lettera raccomandata del 3 gennaio 2012, invitava nuovamente il contribuente a produrre osservazioni in merito ai calcoli delle sue entrate e uscite degli anni 2007, 2008 e 2009, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile, trattandosi di una tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
entro il termine fissato, il reclamante non presentava quanto richiesto e l’autorità fiscale, con separate decisioni del 22 febbraio 2012, dichiarava irricevibile il gravame;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta di “altri redditi” per gli anni 2007 e 2008, chiedendo invece che la stessa venga adeguata ad un importo massimo di fr. 25'000.– in relazione all’anno 2009;
il ricorrente allega al gravame tre tabelle, una per ciascun periodo fiscale, evidenziando in rosso “le posizioni che completano i calcoli annuali del dispendio”.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
questa Camera, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
in nessun caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito della questione: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non è entrato nel merito del reclamo del contribuente, limitandosi a dichiarare irricevibile il gravame in difetto di una risposta alla sua lettera raccomandata del 3 gennaio 2012;
conseguentemente, a questa Camera compete la sola verifica di quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della nuova documentazione prodotta dal ricorrente;
gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);
in altri termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);
ora, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, nelle motivazioni delle prime decisioni del 19 ottobre 2011, ha dichiarato procedere ad una tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, senza tuttavia indicare – nei rimedi giuridici – i requisiti che il reclamo contro una simile tassazione avrebbe dovuto adempiere;
con successiva lettera raccomandata del 3 gennaio 2012, l’autorità ha sì avvertito il contribuente delle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle sue richieste di informazione, omettendo tuttavia di sottolineare che una tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”;
a tale riguardo, il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista per i reclami contro le tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di sua inottemperanza;
vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;
sempre secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);
questa esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale, proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;
ancora recentemente, l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento;
rilevato che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che i ricorrenti erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro mancata collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo in una lettera, che aveva preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro richiesta della documentazione (decisione TF n. 2C_44/2007 del 19 luglio 2007, consid. 5.2);
nella fattispecie non risulta invece che il ricorrente sia mai stato avvertito dei particolari requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una tassazione d’ufficio;
la lettera raccomandata del 2 gennaio 2012, come visto, pone unicamente l’accento sulle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle richieste di informazione formulate dall’autorità di tassazione, senza minimamente indicare i requisiti che il reclamo contro una tassazione d’ufficio avrebbe dovuto adempiere;
in simili circostanze, le decisioni impugnate, con le quali l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, devono essere annullate e gli atti rinviati alla stessa autorità per nuove decisioni, che tengano in considerazione la documentazione frattanto presentata dal contribuente;
nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;
è infatti indubbio che il ricorrente, se avesse correttamente adempiuto gli obblighi di collaborazione previsti dalla legge, avrebbe potuto evitare di ricorrere alla Camera di diritto tributario;
si giustifica pertanto di porre a suo carico, al di là dell’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Le decisioni su reclamo del 22 febbraio 2012 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per nuove decisioni.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: