Incarti n. 80.2012.60 80.2012.61
Lugano 18 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. dall’. RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 marzo 2012 contro la decisione del 16 febbraio 2012 in materia di IC e IFD 2007, 2008 e 2009.
Fatti
A. A.a.
La RI 1 (successivamente…), costituitasi nel 2005, è una società il cui scopo consiste nel detenere, acquistare e vendere partecipazioni come pure marchi e brevetti ed altri diritti immateriali. La società è stata sottoposta fino al periodo fiscale 2006 alla tassazione ordinaria, senza privilegio holding.
A.b.
Nelle dichiarazioni 2007 e 2008 venivano indicati solo i fattori imponibili risultanti dai conti di esercizio annuali allegati, senza chiedere l’imposizione quale società holding. Ivi si dichiarava: per l’anno 2007, una perdita di fr. 177'085.73 ed un capitale di fr. 2'000'000.-; per l’anno 2008, una perdita di fr. 98'601.79 ed un capitale di fr. 2'000'000.-.
Notificando alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, con decisioni del 26 maggio 2011, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava l’utile imponibile per il periodo fiscale 2007 in fr. 70'900.– e per il periodo fiscale 2008 in fr. 52'100.–. Nelle motivazioni, precisava che la società aveva svolto attività di servizi e quindi era stato deciso di definire i fattori imponibili con un margine a favore della RI 1 SA pari al 5% dei costi lordi.
A.c.
La contribuente ometteva per contro di inoltrare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2009, sicché l’UTPG le notificava, con decisione dell’8 agosto 2011 una tassazione d’ufficio. L’utile imponibile era commisurato in fr. 50'000.– ed il capitale imponibile in fr. 3'439'000.–.
B. La RI 1 interponeva reclamo tempestivo e generico avverso le decisioni di tassazione 2007 e 2008 tramite la rappresentante __________ SA. Nel reclamo, veniva fatta esplicita richiesta di “essere sentiti per la decisione definitiva”. L’invio della dichiarazione d’imposta per l’anno 2009, pervenuta il 7 settembre 2011, valeva quale reclamo avverso la decisione di tassazione d’ufficio.
Dopo aver preso contatti con i rappresentanti della contribuente per accordarsi sull’evasione dei reclami, l’Ufficio di tassazione intraprendeva una reformatio in peius. Con decisioni del 16 febbraio 2012 elevava l’utile imponibile a fr. 80'300.– per il periodo fiscale 2007, a fr. 75'700.– per l’anno 2008 ed a fr. 58’300.– per l’anno 2009.
C. Con ricorso tempestivo alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata dall’RA 1, postula l’annullamento delle decisioni su reclamo. In primo luogo, l’insorgente rileva di essere una holding e, come tale, ritiene che avrebbe dovuto beneficiare dello statuto fiscale apposito. Lamenta poi che l’autorità fiscale abbia “di fatto scavalcato” il fiscalista cui il precedente rappresentante aveva delegato la gestione della fase del reclamo, con la conseguenza che l’accordo raggiunto in tale sede non sarebbe vincolante. Inoltre, la contribuente contesta le riprese effettuate dall’UTPG per il triennio 2007-2009.
D. Nelle osservazioni del 13 aprile 2012, l’UTPG, dopo un excursus sulla cronistoria della tassazione relativa alla RI 1 SA, sottolinea che nel ricorso per la prima volta è stata rivendicata la tassazione prevista per le holding; tale regime fiscale privilegiato potrebbe essere applicato solo in materia di IC ed è subordinato alla richiesta di parte. Inoltre, essendo la società stata tassata nel 2005 e nel 2006 in maniera ordinaria, l’eventuale passaggio ad una tassazione quale società holding avrebbe comportato l’imposizione delle riserve occulte “per realizzazione dovuta alla sistematica fiscale”. La società, poi, non rispecchierebbe una delle principali caratteristiche delle holding, ovvero il fatto di non esercitare alcuna attività commerciale in Svizzera: questo perché la stessa presenta ricavi in relazione alla fatturazione per il recupero di spese proprie e di terzi. L’UTPG confuta quindi le censure indirizzate contro le riprese effettuate nelle decisioni su reclamo, fondate sul presupposto che la società effettivamente svolga un’attività di servizio a favore delle affiliate. Rileva altresì che nel conto economico presentato la contribuente non ha contabilizzato i costi per interessi passivi.
E. All’udienza del 5 dicembre 2012, i rappresentanti della ricorrente hanno insistito sul fatto che a loro avviso non sarebbe validamente intervenuto un accordo transattivo ed hanno riproposto la richiesta di riconoscere alla contribuente lo statuto di holding. L’UTPG ha chiesto per contro la conferma delle decisioni impugnate, sottolineando che nello scambio di mail intervenuto con i diversi rappresentanti della ricorrente era stata chiaramente prospettata la reformatio in peius.
Diritto
L’UTPG ha intrapreso, con le decisioni impugnate, una reformatio in peius delle decisioni di tassazione. A tale risultato è peraltro pervenuto al termine di una procedura di reclamo caratterizzata da un intenso scambio di corrispondenza elettronica con i rappresentanti della contribuente. Secondo l’autorità fiscale, gli elementi imponibili sono in tal modo stati definiti di comune accordo con la reclamante.
1.2.
Va premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
· in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
· in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).
1.3.
La fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale concordato con il rappresentante della contribuente un utile imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, soprattutto a dipendenza della limitata collaborazione prestata proprio dalla ricorrente. Quest’ultima aveva infatti inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2007 e 2008 allegando unicamente il bilancio ed il conto economico, mentre per il periodo 2009 era stata addirittura sottoposta ad una tassazione d’ufficio per non aver inoltrato la dichiarazione fiscale. Il reclamo era inoltre del tutto generico e privo di ogni motivazione ed indicazione di mezzi di prova. Dopo che la reclamante ha prodotto la scheda contabile relativa agli interessi attivi ed ha fornito informazioni telefoniche e per posta elettronica, è sopravvenuta la transazione.
1.4.
Dagli atti risulta in particolare che, in un primo colloquio telefonico fra un funzionario dell’UTPG ed un rappresentante della contribuente (__________ della __________), quest’ultimo aveva manifestato l’intenzione di ritirare il reclamo per i periodi 2007 e 2008, mentre quello per il periodo fiscale 2009 sarebbe stato parzialmente accolto (cfr. scambio di mail del 10 e 16 gennaio 2012).
In seguito ad una richiesta di documentazione ulteriore (17 gennaio 2012), il rappresentante della ricorrente ha poi trasmesso all’Ufficio la scheda degli interessi del 2009, oltre ad una nuova versione di quella del 2010. A questo punto il funzionario dell’UTPG si è rivolto al mittente, rilevando di non “ritrovarsi” con gli importi contabilizzati e sottoponendogli una nuova ricostruzione degli interessi per tutti e tre i periodi fiscali (cfr. mail del 18 gennaio 2012). __________ ha reagito dicendosi disposto e prendere posizione la settimana seguente (cfr. mail del 18 gennaio 2012).
A questo punto, trascorse un paio di settimane, l’Ufficio si è rivolto (telefonicamente) alla società di consulenza che aveva inoltrato il reclamo per conto della contribuente (__________ SA), nell’intento di chiarire il metodo di calcolo degli interessi dovuti dalle consociate. Sulla base delle informazioni ottenute, il funzionario dell’UTPG ha sottoposto alla rappresentante della contribuente un nuovo calcolo dell’utile, prospettando una reformatio in peius per il periodo fiscale 2008 (cfr. mail del 3 febbraio 2012, ore 13.13). Poco dopo, la __________ SA ha reagito, allegando un suo conteggio, con alcune differenze (cfr. mail del 3 febbraio 2012, ore 14.19). Lo stesso giorno, il funzionario incaricato ha rielaborato nuovamente le tabelle del calcolo dell’utile, in base alle informazioni ricevute, e le ha sottoposte alla rappresentante della reclamante, attirando l’attenzione sulla circostanza che “per effetto delle riprese apportate, le decisioni su reclamo di ciascun esercizio presentano un utile imponibile superiore alla decisione originale” e affermando di restare in attesa di una conferma (cfr. mail del 3 febbraio 2012, ore 15.28). Poco dopo, la __________ SA, nella persona di __________, ha risposto con la seguente frase: “Ho controllato la scheda, per quanto ci riguarda è tutto in ordine!” (cfr. mail del 3 febbraio 2012, ore 15.45).
Ricevuta questa risposta, il funzionario dell’Ufficio di tassazione si è ancora rivolto a __________, cui peraltro erano già state inviate in copia le precedenti comunicazioni dell’UTPG, informandolo dell’accordo intervenuto con __________ SA e spiegandogli che “la differenza con gli importi inizialmente registrati dalla signora __________ è da ricondurre ai cambi utilizzati”.
1.5.
Alla luce dello svolgimento della procedura di reclamo, non si può negare che quest’ultima sia sfociata in un accordo transattivo, con il quale le parti hanno definito l’utile imponibile per i periodi fiscali litigiosi.
Senonché, in questa sede il nuovo rappresentante della ricorrente contesta il contenuto dell’accordo transattivo, argomentando che l’autorità fiscale avrebbe “scavalcato” il fiscalista cui era stato affidata la trattazione del reclamo.
2.2.
Ritornando alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).
2.3.
È evidente che l’insorgente non può far decadere l’accordo semplicemente affermando che quest’ultimo sarebbe stato concluso senza coinvolgere il fiscalista cui la contribuente aveva affidato il “disbrigo” del reclamo, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio della buona fede.
Va ricordato, a tale riguardo, che il reclamo contro le decisioni di tassazione era stato inoltrato dalla __________ SA e non dalla __________ SA. Quest’ultima si è manifestata solo quando, dopo che i ripetuti tentativi dell’UTPG di contrattare la società che aveva redatto il reclamo si erano rivelati vani, __________ si era rivolto telefonicamente all’autorità di tassazione, spiegando di essere stato incaricato di assistere la __________ SA nella procedura di reclamo. Mai la ricorrente ha comunicato all’UTPG di aver conferito procura alla __________ SA.
Se gli amministratori della ricorrente avevano conferito mandato ad una società fiduciaria perché si occupasse della loro pratica fiscale e la rappresentante ha raggiunto un accordo transattivo valido con l’autorità competente, non può certo essere opposta a quest’ultima la circostanza che la rappresentante si avvalesse a sua volta di un consulente fiscale.
Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: “Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).
Se poi il rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta all’autorità di tassazione.
2.4.
In relazione al coinvolgimento di __________, della ____________________, nella procedura di reclamo, è opportuno sottolineare ancora che l’autorità fiscale non lo ha mai escluso dal procedimento.
Quando la __________ SA ha inoltrato il reclamo in nome e per contro della contribuente, l’UTPG si è ovviamente rivolto alla rappresentante che gli era nota, convocandola per discutere del reclamo generico che era stato inoltrato. Quando poi __________ è intervenuto nel procedimento, con l’incarico di assistere __________ SA, l’Ufficio di tassazione ha sì indirizzato le successive comunicazioni a lui, ma ha continuato a inviarle in copia a __________, in qualità non solo di presidente e direttore della __________ SA ma anche di membro del consiglio di amministrazione della stessa contribuente.
Nel momento in cui, come già ricordato, __________ ha chiesto di poter rispondere alla mail del 18 gennaio 2012 la settimana successiva, essendo assente per un paio di giorni, il funzionario dell’UTPG ha preso contatto telefonico con la __________ SA, con la quale ha avuto diverse comunicazioni telefoniche e scambi di corrispondenza elettronica (dal 3 febbraio 2012). Se avesse ritenuto che l’iniziativa dell’Ufficio di tassazione “scavalcasse” il legittimo rappresentante, si sarebbe come minimo rifiutata di rispondere alle sollecitazioni dell’autorità fiscale. In ogni caso, anche le successive comunicazioni con la __________ SA sono state inviate in copia a __________, che era quindi al corrente del proseguimento della procedura. Ancora dopo che la __________ SA aveva dato il proprio assenso alla proposta formulata dall’UTPG, quest’ultimo ha indirizzato una comunicazione a __________, informandolo dell’esito della trattativa. Sebbene non fosse tenuta a farlo, l’autorità di tassazione ha così continuato a coinvolgere nel procedimento quel professionista che, pur non essendo mai stato indicato quale rappresentante della contribuente, era tuttavia intervenuto quale consulente.
Non è pertanto compatibile con la buona fede la pretesa della ricorrente di non essere vincolata all’accordo intervenuto, a causa del mancato coinvolgimento di __________.
Anche a questo proposito, è perlomeno discutibile, dal profilo del principio della buona fede, che la richiesta di beneficiare di tale regime fiscale privilegiato venga sollevata solo nella procedura di ricorso e, a maggior ragione, dopo aver raggiunto una transazione con l’autorità fiscale.
In ogni caso, come ha rilevato l’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, lo statuto di holding è previsto solo nell’ambito dell’imposta cantonale (cfr. articoli 28 cpv. 2 LAID e 91 LT) e non anche per l’imposta federale diretta e presuppone la richiesta della società contribuente. Inoltre, la concessione ad una società, fino a quel momento tassata normalmente, dello statuto di società holding comporta la tassazione delle riserve occulte presenti nel bilancio alla data del cambiamento di statuto (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 10).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
__________ .
Ammi
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: