Incarti n. 80.2012.229 80.2012.230
Lugano 7 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 ottobre 2012 contro la decisione del 27 settembre 2012 in materia di revisione IC e IFD 2007, 2008, 2009 e 2010.
Fatti
A. RI 1, di professione ingegnere diplomato HTA/HES, lavora come indipendente nel settore dell’artigianato e convive con la compagna __________. Dalla loro unione è nata nell’anno 2006 la figlia __________.
Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito da attività indipendente principale pari a fr. 19'148.-, nella dichiarazione d’imposta 2008 dichiarava un importo corrispondente a fr. 17'756.-, nel periodo fiscale 2009 il reddito denunciato equivaleva a fr. 43'557.- e per l’anno 2010 a fr. 57'922.-.
B. L’RS 1 notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD per i periodi dal 2007 al 2010 con decisioni, rispettivamente, del 3 dicembre 2008, del 16 dicembre 2009, del 7 luglio 2010 e del 5 ottobre 2011.
Nelle decisioni relative ai primi due periodi, aggiungeva ai proventi dichiarati “altri redditi” per un ammontare di fr. 25'000.–, spiegando nella motivazione che tale importo era stato aggiunto a titolo di prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.
Per le tassazioni IC/IFD 2009 e 2010 l’autorità fiscale fissava il reddito da attività lucrativa indipendente principale in fr. 50'000.– per la tassazione 2009 e in fr. 64'000.– per la tassazione 2010. Nella motivazione essa adduceva che erano state aggiunte prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente e riprese spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata. Sottolineava inoltre che i valori erano rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per azienda del ramo e facenti parte della realtà locale.
Le decisioni, non contestate, passavano regolarmente in giudicato.
C. Con decisione del 21 aprile 2008 la Cassa cantonale per gli assegni familiari poneva i conviventi, a decorrere dal primo aprile 2008, al beneficio di un assegno integrativo di fr. 723.- e un assegno di prima infanzia di fr. 1'353.-, corrisposti a scadenze mensili. Dal primo gennaio 2009 l’importo mensile degli assegni veniva modificato in fr. 746.- per l’assegno integrativo e in fr. 1'643.- per l’assegno di prima infanzia. Con nuova decisione del 24 aprile 2009 i sussidi sopraccitati aumentavano in fr. 746.- rispettivamente in fr. 1'646.- a partire dal primo aprile 2009.
Il 27 giugno 2012 la stessa Cassa ordinava al contribuente e alla sua convivente la restituzione di un importo complessivo di fr. 19'902.- erogato a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia. A tale riguardo l’autorità per gli assegni familiari specificava che sulla base di un ricalcolo del reddito da attività indipendente principale del contribuente esposto nelle decisioni di tassazione 2009 e 2010, nel periodo dal primo gennaio 2009 al 31 marzo 2010, il diritto alle prestazioni sociali sarebbe stato di complessivi fr. 1'656.- e non di complessivi fr. 21'558 e di conseguenza la differenza di fr. 19'902.- risulterebbe indebitamente percepita.
D. Con istanza del 20 luglio 2012, RI 1 chiedeva all’Ufficio di tassazione di Locarno la revisione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2007, 2008, 2009 e 2010, adducendo che le stesse erano fondate su un errore di base ripetutosi negli anni, il quale consiste nella mancata considerazione della ricezione degli assegni da parte del contribuente e della sua convivente nel calcolo del dispendio economico effettuato dall’autorità per stabilire il reddito dell’insorgente.
In data 10 agosto 2012 l’autorità di tassazione respingeva l’istanza, ritenendo che nella fattispecie non si era verificato nessuno dei motivi di revisione previsti dalla legge. Nel dettaglio specificava che l’istante non aveva scoperto né un errore essenziale di procedura, né un fatto nuovo rilevante, né un mezzo di prova decisivo che non avrebbe potuto far valere tempestivamente nell’ambito della procedura ordinaria di reclamo o di ricorso.
Contro la suddetta decisione, l’insorgente inoltrava reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno, ribadendo le motivazioni indicate nella richiesta di revisione e specificando che l’autorità fiscale non era a conoscenza della ricezione degli assegni e per questa ragione aveva aumentato il reddito imponibile, adeguandolo di conseguenza ad un tenore di vita presunto visto il maggiore dispendio di mezzi liquidi nel calcolo delle entrare e delle uscite.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 settembre 2012, nella quale sottolineava in particolare che “il reclamante non presenta nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’ufficio, che ha respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; motivi che avrebbero già potuto essere fatti valere, con un minimo di diligenza dal contribuente (o dal suo rappresentante) nella procedura di tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nell’ambito della procedura ordinaria“.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione delle tassazioni IC/IFD 2007, 2008, 2009 e 2010, chiedendo che le decisioni di tassazione per gli anni dal 2007 al 2010 vengano annullate e modificate in base ai redditi effettivamente dichiarati. Il contribuente aggiunge inoltre la richiesta di non prelevare tasse di giustizia e spese processuali nel caso in cui il ricorso fosse respinto e richiede un versamento di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Nelle sue argomentazioni il ricorrente sostiene in primo luogo che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che conosceva o doveva conoscere, in quanto non avrebbe considerato la ricezione degli assegni integrativi e di prima infanzia e avrebbe quindi modificato d’ufficio i redditi per equilibrare il maggiore dispendio economico. In secondo luogo il ricorrente ritiene che la decisione di restituzione dei sussidi da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari configurerebbe la scoperta di un fatto rilevante o di un mezzo di prova decisivo ai sensi dell’art. 232 cpv. 1 lett. a LT. Il contribuente sottolinea poi che i motivi d’esclusione della revisione secondo gli art. 232 cpv. 2 LT non sarebbero adempiuti, avendo egli usato la diligenza che poteva essere ragionevolemente pretesa, in particolare avendo fornito in modo trasparente tutti i dati necessari all’Ufficio di tassazione per emanare una decisione corretta. Inoltre, il ricorrente censura una violazione di principi essenziali della procedura (art. 232 cpv. 1 lett. b LT), poiché egli, con l’inoltro del reclamo, avrebbe richiesto all’Ufficio di tassazione d’essere sentito, senza tuttavia essere convocato. L’insorgente lamenta infine in via subordinata un errore di calcolo e richiede di conseguenza la rettificazione ai sensi dell’art. 235 LT.
F. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno respinge integralmente le contestazioni sollevate dall’insorgente. In particolare l’autorità fiscale specifica che “né la legge tributaria cantonale, né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo” e aggiunge che “né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente”. Inoltre l’autorità di tassazione ritiene che “la decisione di restituzione degli assegni da parte dell’Istituto della assicurazioni sociali non costituisca un fatto nuovo legittimante una domanda di revisione delle tassazioni cresciute in giudicato e non contestate nell’ambito della procedura ordinaria di reclamo”.
Diritto
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Nel caso in esame, il ricorrente solleva sostanzialmente tre motivi di revisione. Anzitutto, la scoperta di un nuovo fatto rilevante che consisterebbe nella decisione di restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari. In secondo luogo, la mancata considerazione da parte dell’autorità di tassazione della ricezione dei sussidi e da ultimo la violazione di principi essenziali della procedura, dato che egli dopo l’inoltro del reclamo non è stato convocato da parte dell’autorità fiscale. Inoltre il ricorrente sostiene di aver usato tutta la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, in quanto ha fornito in modo trasparente tutti i dati necessari all’autorità di tassazione per emanare una decisione corretta.
2.2.
In linea di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol. I/2b, Basilea 2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).
Già per questa ragione la decisione della Cassa cantonale per gli assegni familiari, in cui si richiede la restituzione dell’importo di fr. 19'902.- non costituisce un fatto nuovo nel senso inteso dalla legge. Essa è infatti stata adottata in un momento successivo a quello dell’accertamento degli elementi imponibili per i periodi fiscali in discussione. Né si può affermare che sia la decisione stessa a fare apparire errata la valutazione dei fatti intrapresa al momento della procedura di tassazione. Infatti, se le decisioni di tassazione si devono considerare viziate da errore, ciò dipenderebbe tutt’al più dal fatto che il ricorrente e la sua compagna percepivano gli assegni, e che l’autorità di tassazione non ne abbia tenuto conto, e non dalla circostanza che questi ultimi sono stati in seguito oggetto di una decisione di restituzione.
2.3.
Nemmeno si può sostenere che l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, in quanto non avrebbe considerato la ricezione degli assegni integrativi e di prima infanzia e avrebbe quindi modificato d’ufficio i redditi per equilibrare il maggiore dispendio economico.
Infatti, il ricorrente era evidentemente a conoscenza dell’eroga- zione degli assegni e, se non già nella dichiarazione fiscale, avrebbe potuto e dovuto informarne l’autorità di tassazione perlomeno con un reclamo contro le decisioni di tassazione che avevano aumentato il reddito dell’attività lucrativa indipendente.
Se poi si volesse ritenere che la decisione dell’Ufficio di tassazione fosse inficiata da un errore di diritto, basti ricordare che il rimedio giuridico della revisione è escluso quando il ricorrente pretende di far valere che l'autorità fiscale ha adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino l’apprez-zamento errato, rispettivamente arbitrario, di una prova o la sussunzione mal fondata (errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono un motivo valido di revisione (Casanova, in. Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 8 ad art. 147 LIFD).
2.4.
Per quanto concerne la violazione dei principi essenziali di procedura, in quanto il ricorrente non sarebbe stato convocato dall’autorità di tassazione in seguito al suo reclamo, basti rilevare che la censurata infrazione sarebbe avvenuta non già nell’ambito della procedura di tassazione, bensì nel corso della procedura di reclamo contro la decisione che aveva negato all’insorgente la revisione delle decisioni di tassazione. Non può quindi trattarsi in alcun modo di una “violazione di principi essenziali della procedura” atta a giustificare la revisione di una decisione di tassazione. In ogni caso, come ricordato anche dall’autorità di tassazione, nelle osservazioni al ricorso, dal diritto di essere sentito non discende il diritto di essere convocati personalmente (sentenza CDT n. 80.2000.150 del 13 dicembre 2000). La censura appare ancor meno comprensibile alla luce della circostanza che, per stessa ammissione del ricorrente, il 6 luglio 2012 è avvenuto un colloquio tra lo stesso, la convivente e l’Ufficio di tassazione in cui è stata data al contribuente l’opportunità di potersi esprimere, visionare gli atti e discutere le procedura di tassazione degli anni presi in causa. È pertanto evidente che una nuova convocazione, per quanto neppure tutelata dal diritto di essere sentiti, sarebbe stata del tutto superflua.
2.5.
Infine, come già precedentemente ricordato, la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolemente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). Nel caso in esame non si comprende cosa abbia potuto impedire al contribuente di interporre reclamo contro le decisioni di tassazione entro il termine legale di 30 giorni. Irrilevante ai fini di questa decisione risulta l’affermazione del contribuente, in cui sostiene che la motivazione dell’autorità fiscale (“prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”), l’ha portato a credere che l’aggiunta di fr. 25'000.- fosse proprio dovuta alle entrate degli assegni integrativi e di prima infanzia. Neppure le allegazioni del ricorrente al riguardo della sua incompetenza in materia giuridica e al fatto che credesse gli assegni integrativi e di prima infanzia computabili nel reddito sono rilevanti per l’esito del presente ricorso: difatti secondo la giurisprudenza, la revisione è esclusa quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell'ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.). Vista l’attenzione e la diligenza che le circostanze imponevano, si poteva quindi ragionevolmente esigere che il ricorrente facesse immediatamente capo al rimedio del reclamo, tanto più in considerazione della circostanza che era a conoscenza della situazione particolare in cui egli e la convivente si trovavano. Per questa ragione, la motivazione dell’autorità fiscale avrebbe dovuto fargli sorgere il dubbio che l’aggiunta di altro reddito per l’ammontare di fr. 25'000.- non dovesse necessariamente corrispondere alle entrate degli assegni integrativi e di prima infanzia. Controllando e approfondendo, con la dovuta diligenza che la situazione richiedeva, le differenze fra quanto dichiarato e quanto accertato dall’autorità nelle decisioni notificategli, il contribuente avrebbe quindi potuto far valere subito i suoi argomenti.
In via subordinata, il ricorrente reclama inoltre una rettifica della decisione sulla base di un errore di calcolo.
3.2.
Secondo l'art. 150 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 235 cpv. 1 LT, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta. Le correzioni che interessano il merito della decisione, cioè che si riferiscono all’applicazione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie, non rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 150 LIFD (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 17 aprile 2007 n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006, consid. 3.1, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).
In altre parole, per errori di calcolo devono intendersi gli errori nel computo aritmetico degli elementi imponibili (cfr. CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.).
3.3.
Nelle decisioni di cui il ricorrente invoca la rettifica, l’autorità di tassazione non ha commesso alcun errore di calcolo. Non siamo in effetti in presenza di nessun errore aritmetico, bensì la problematica riguarda il merito della decisione. La domanda del ricorrente di procedere ad una rettificazione degli errori di calcolo non può pertanto essere accolta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: