Incarti n. 80.2012.189 80.2012.190
Lugano 24 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 settembre 2012 contro la decisione del 9 agosto 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
RI 1, di professione estetista, è titolare della __________ Sagl, nel frattempo dichiarata sciolta per fallimento;
nella dichiarazione fiscale 2010, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 37'796.–;
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 27 gennaio 2012, la invitava a presentargli osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2012, dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria;
l’autorità concludeva avvertendola che in caso contrario avrebbe allestito una tassazione d’ufficio in base agli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
in mancanza di una risposta, con decisione del 28 marzo 2012, le notificava la tassazione IC/IFD 2010, commisurando il reddito imponibile in fr. 65'500.– per l’IC e in fr. 68'400.– per l’IFD;
in particolare, l’autorità aveva aggiunto a quanto dichiarato “altri redditi” per fr. 38'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”;
la contribuente, rappresentata dalla fiduciaria __________, impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 25 aprile 2012, nel quale contestava di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate;
a giustificazione dell’insufficiente disponibilità finanziaria, la reclamante sosteneva di avere beneficiato dell’aiuto del suo ex convivente, per un importo di fr. 6'000.– quale partecipazione alle spese domestiche, e di una vincita al Casinò di __________ di circa fr. 40'000.–;
l’autorità di tassazione, con lettera raccomandata del 27 aprile 2012, invitava la contribuente a produrre documentazione a comprova della vincita di fr. 40'000.– e della sua destinazione (copia dell’accredito bancario), con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile, trattandosi di una tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
la reclamante comunicava di non essere in grado di comprovare la vincita, non essendogli stata rilasciata alcuna attestazione, né tanto meno la sua destinazione, non avendo versato l’importo su un conto corrente bancario;
spiegava nondimeno di avere utilizzato la maggior parte della vincita per “liquidare tante fatture scoperte e/o debiti/prestiti di ca. CHF 25'000 – CHF 30'000”;
l’autorità fiscale, con decisione del 9 agosto 2012, dichiarava irricevibile il gravame;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta di altri redditi”, ribadendo di avere beneficiato dell’aiuto economico del suo ex convivente e di una vincita di circa fr. 40'000.– al Casinò di __________;
nelle proprie osservazioni del 12 settembre 2012, l’autorità di tassazione pone l’accento sul fatto che la ricorrente non ha nemmeno comprovato di avere richiesto al Casinò una ricevuta delle sue vincite, mettendo inoltre in discussione l’aiuto economico dell’ex convivente, “in quanto anche il dispendio di quest’ultimo risulta estremamente limitato”;
in risposta alla replica della ricorrente, l’autorità fiscale ha quindi aggiunto che da informazioni assunte direttamente presso il Casinò di __________, le vincite di una certa rilevanza sono sempre accompagnate, su richiesta, da una ricevuta;
con ulteriore scritto del 14 dicembre 2012, la ricorrente sostiene infine, contraddicendo quanto dichiarato dalla sua rappresentante, di avere conseguito nel 2010 diverse vincite di piccoli importi.
Diritto
questa Camera, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
in nessun caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito della questione: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non è entrato nel merito del reclamo del contribuente, limitandosi a dichiararlo irricevibile in difetto della postulata documentazione a comprova della vincita di fr. 40'000.– e della sua destinazione (copia dell’accredito bancario);
conseguentemente, a questa Camera compete la sola verifica di quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente;
gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);
in altri termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);
ora, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, nella motivazione della prima decisione del 28 marzo 2012, ha dichiarato di procedere ad una tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, senza tuttavia indicare – nei rimedi giuridici – i requisiti che il reclamo contro una simile tassazione avrebbe dovuto adempiere;
con successiva lettera raccomandata del 27 aprile 2012, l’autorità ha sì avvertito la contribuente delle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle sue richieste di informazione, omettendo tuttavia di sottolineare che una tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”;
a tale riguardo, il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista per i reclami contro le tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di sua inottemperanza;
vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;
sempre secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);
questa esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale, proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;
ancora recentemente, l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento;
rilevato che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che i ricorrenti erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro mancata collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo in una lettera, che aveva preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro richiesta della documentazione (decisione TF n. 2C_44/2007 del 19 luglio 2007, consid. 5.2);
nella fattispecie non risulta invece che la ricorrente sia mai stata avvertita dei particolari requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una tassazione d’ufficio;
la lettera raccomandata del 27 aprile 2012, come visto, pone unicamente l’accento sulle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle richieste di informazione formulate dall’autorità di tassazione, senza minimamente indicare i requisiti che il reclamo contro una tassazione d’ufficio avrebbe dovuto adempiere;
in simili circostanze, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, deve essere annullata e gli atti rinviati alla stessa autorità per nuova decisione, che tenga conto delle argomentazioni nel frattempo sollevate dalla ricorrente;
poco importa se nelle proprie osservazioni al gravame si è già espressa nel merito della questione, sottolineando in particolare che da informazioni assunte direttamente presso il Casinò di __________, le vincite di una certa rilevanza sono sempre accompagnate, su richiesta, da una ricevuta;
alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa circostanza non consente una diversa conclusione, non fosse altro che per garantire un doppio grado di giudizio alla contribuente;
in questa sede ci si limita a evidenziare la contraddittorietà delle sue argomentazioni: nello scritto del 10 luglio 2012 afferma infatti di avere vinto una cifra importante nel mese di ottobre 2010, mentre con l’ultimo scritto del 13 dicembre 2012 sostiene di avere conseguito diverse vincite di piccoli importi;
visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 9 agosto 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: