Incarti n. 80.2012.16 80.2012.17
Lugano 31 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 gennaio 2012 contro la decisione del 29 dicembre 2011 in materia di condono ICom/IC 2008-2009 e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1, nato nel 1949, coniugato, di professione operaio, dal mese di gennaio 2011 è inabile al lavoro per malattia. Nell’attesa di ricevere una decisione dall’Ufficio per l’invalidità (AI), beneficia attualmente di un’indennità giornaliera per perdita di guadagno di all’incirca fr. 150.–, versatagli direttamente dalla compagnia assicurativa __________. La moglie __________, nata nel 1940, percepisce invece una rendita AVS di fr. 767.–.
B. Il 14 aprile 2011, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali e cantonali 2008/2009 e dell’imposta federale diretta 2009, per un ammontare totale di fr. 5'356.55. A sostegno della domanda poneva l’accento sul suo stato di salute, che ne aveva compromesso la capacità di guadagno, e sulla partenza dal nucleo famigliare della figlia __________, che aveva sempre contribuito alle spese dell’economia domestica.
C. L’autorità fiscale, con separate decisioni del 23 settembre 2011, respingeva la domanda. Spiegava anzitutto che il nucleo famigliare, dedotte le spese correnti calcolate secondo le direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia esecutiva, poteva ancora contare su una disponibilità mensile di fr. 669.–. Osservava inoltre che la moglie __________ aveva diritto al rimborso delle spese di malattia, comprese nella sfera delle prestazioni complementari, ponendo infine l’accento sull’eccessivo onere locatizio pagato dal contribuente.
D. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 25 ottobre 2011, nel quale precisava in particolare di avere nel frattempo sottoscritto un nuovo contratto di locazione con oggetto un appartamento meno costoso, sottolineando poi che le spese alle quali doveva far fronte mensilmente erano in ogni caso superiori alle entrate del nucleo famigliare.
L’Ufficio esazione e condoni, con separate decisioni del 29 dicembre 2011, accoglieva parzialmente il reclamo, concedendo al contribuente la possibilità di liquidare il debito erariale in dieci rate mensili. Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che la disponibilità mensile del nucleo famigliare risultava addirittura superiore a quella rilevata in prima istanza, ma che alla luce del debito fiscale complessivo si giustificava la concessione di una sua rateizzazione.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente un condono, almeno parziale, delle imposte arretrate, sostenendo che la sua situazione finanziaria si è nel frattempo ulteriormente deteriorata. Da una parte, a contare dal 1° gennaio 2012 è stato affiliato alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività lucrativa e, dall’altra, la moglie __________ ha perso il diritto al conferimento della prestazione complementare e conseguentemente al rimborso dei premi della cassa malati.
F. Nelle proprie osservazioni del 26 gennaio 2012, l’Ufficio esazione e condoni, preso atto della mutata situazione finanziaria del nucleo famigliare del ricorrente, ha intrapreso un nuovo calcolo delle entrate e delle uscite mensili, giungendo alla conclusione di una disponibilità finanziaria di fr. 607.–. L’autorità fiscale ribadisce inoltre che l’attuale canone locatizio, seppure ridotto da fr. 2'100.– a fr. 1'780.–, risulta ancora sproporzionato al lamentato stato di disagio economico, aggiungendo infine che il contribuente non ha più versato alcunché a partire dal mese di gennaio 2011.
G. Con scritto del 14 marzo 2012, RI 1 pone nuovamente l’accento sul fatto che l’Istituto delle assicurazioni sociali, con decisione del 6 gennaio 2012, ha soppresso il conferimento della prestazione complementare alla moglie e con esso il diritto al rimborso dei premi della cassa malati.
Con ulteriore scritto dell’8 maggio 2012, il ricorrente ha infine comunicato di voler versare una rata mensile di fr. 100.– per le imposte ancora arretrate.
Diritto
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
· l’esistenza di una situazione di bisogno, e
· conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 LEF (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
· un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
· considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);
· oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
Le nozioni di bisogno e di grave rigore sono in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
3.3.
Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).
Come esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di condono inoltrata dal ricorrente il 14 aprile 2011 in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno, ponendo l’accento sulla disponibilità mensile del nucleo famigliare e sull’eccessivo canone locatizio pagato, in netto contrasto con lo stato di disagio economico lamentato.
4.2.
In via generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso, solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale sul condono). Nel rispetto del principio della parità di trattamento di tutti i contribuenti, il condono deve piuttosto rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di una riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).
Per valutare l’esistenza di una sproporzione tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria d’insieme di un contribuente, ovvero l’esistenza di una situazione di bisogno, si può quindi far capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Oltre ad un importo base mensile calcolato forfetariamente per tutta la Svizzera, partendo dal presupposto che a tutti gli escussi deve essere garantito un minimo assolutamente impignorabile con il quale poter vivere dignitosamente, al di sopra della soglia della povertà (Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 35), esse considerano inoltre le spese strettamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, che quest’ultimo paga effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea 2010, n. 25 ad art. 93, p. 910), ad esclusione in particolare di quelle confacenti al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b) e, per quanto più di interesse nell’ambito di una procedura di condono, garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti.
4.3.
Determinante è la situazione economica d’insieme del contribuente al momento della decisione, compresa l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e le prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Ora, come sostenuto nel gravame qui in esame, la situazione economica dei ricorrenti si è oggettivamente aggravata con l’inizio del nuovo anno. Da una parte, RI 1 è stato effettivamente affiliato alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività lucrativa. Dall’altra, la moglie __________ ha realmente perso il diritto al conferimento della prestazione complementare e conseguentemente il diritto al rimborso dei premi della cassa malati e delle spese di malattia debitamente comprovate (cfr. art. 5 ss. della Legge cantonale di applicazione della Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LaLPC; RL 6.4.5.3]).
Contrariamente a quanto sostenuto nel successivo scritto del 14 marzo 2012, l’Ufficio esazione e condoni ha però già considerato la mutata situazione economica del nucleo famigliare del ricorrente. Nelle proprie osservazioni del 26 gennaio 2012, l’autorità fiscale ha infatti intrapreso un nuovo calcolo delle loro entrate e delle uscite mensili dei contribuenti, giungendo alla conclusione di una disponibilità finanziaria di fr. 607.–:
Entrate:
indennità giornaliere marito fr. 4'564.–
rendita AVS moglie fr. 767.–
Totale fr. 5'331.–
Uscite:
importo base mensile fr. 1'700.–
pigione (+ spese accessorie) fr. 1'780.–
contributi AVS fr. 97.–
assicurazioni private fr. 100.–
premi cassa malati fr. 847.–
spese mediche fr. 200.–
Totale fr. 4'724.–
Pur considerando gli oneri fiscali correnti (cfr., al proposito, decisione TAF n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011), che nella decisione su reclamo qui impugnata vengono valutati in complessivi fr. 4'500.–, rimane comunque una disponibilità finanziaria mensile di oltre 200 franchi.
4.4.
Come visto, le sole entrate prese in considerazione dall’Ufficio esazione e condoni sono le attuali indennità giornaliere di malattia del marito – pari a 4'564 franchi, in base a quanto emerge dalla decisione del 6 gennaio 2012 dell’Istituto delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni complementari – e la rendita AVS della moglie Anna di fr. 767.–.
Per quanto attiene invece alle spese, come detto, oltre all’importo base mensile (che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.–), va considerato unicamente il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del contribuente e della sua famiglia. In questo senso, le spese elencate in modo dettagliato nel reclamo del 25 ottobre 2011 (__________, __________ Card, __________ abbigliamento, ecc.) non sono di nessuna rilevanza ai fini del presente giudizio, ma confermano semmai che il ricorrente ha sempre vissuto al di sopra delle proprie possibilità finanziarie. Per contro, diversamente da quanto sostenuto nello scritto del 14 marzo 2012, tra le spese strettamente necessarie al sostentamento, effettivamente e regolarmente pagate dal contribuente, l’autorità fiscale ha già considerato sia i contributi che lo stesso dovrà versare alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività lucrativa (di circa 97 franchi al mese, in base alle informazioni ottenute direttamente dalla competente autorità) sia i premi della cassa malati pagati dal nucleo famigliare (di circa 847 franchi), che a rigor di logica andavano ridotti ai soli oneri dell’assicurazione obbligatoria, pari a fr. 744.– (DTF 134 III 323).
4.5.
Il principio secondo il quale il contribuente deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza vale evidentemente anche per le spese dell’alloggio (decisione CDT n. 80.2010.139 del 3 marzo 2011). Di principio, nel determinare il minimo vitale va quindi considerato unicamente il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che il contribuente si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità.
Certo, un contribuente non può essere costretto ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia, il canone deve essere ridotto ad una misura normale se lo stesso utilizza un’abitazione costosa solo per una sua eccessiva comodità (cfr. la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2010/156). In concreto, il costo per l’alloggio occupato dal ricorrente e dalla moglie __________, di complessivi fr. 1'780.–, appare già a prima vista in contrasto con il lamentato stato di disagio economico, specie se si considera che il contratto di locazione è stato sottoscritto il 29 luglio 2011, quando era già pendente la domanda di condono qui in esame, ed ha per oggetto un appartamento di 3 ½ locali con rifiniture di standing superiore, grande terrazzo e lavanderia privata, che di tutta evidenza mal si concilia con una situazione di bisogno ai sensi degli art. 246 LT e 167 LIFD.
A giudizio di questa Camera, l’importo rivendicato a titolo di canone locatizio (spese accessorie comprese) andrebbe pertanto diminuito di almeno 400/500 franchi, così da adeguarlo ai costi di un appartamento per una famiglia di due persone a Bellinzona o dintorni (cfr., al proposito, il portale di annunci immobiliari www.homegate.ch).
4.6.
Dal contratto di locazione emerge inoltre che il ricorrente possiede un posto auto esterno e un posto moto/scooter interno, ciò che è pure difficilmente conciliabile con il lamentato disagio economico. È infatti principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile o di una motocicletta rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ai sensi dell’art. 92 LEF, ossia se lo stesso è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73), ciò che non è evidentemente il caso del ricorrente e di sua moglie.
4.7.
Alla luce di tutto quanto precede, la prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno non è pacificamente adempiuta. Di fronte ad un’eccedenza mensile di oltre 200 franchi (già compresi gli oneri fiscali correnti) e preso inoltre atto dell’eccessivo onere locatizio, che a rigore andrebbe diminuito di almeno 400/500 franchi, la decisione del 29 dicembre 2011 qui impugnata, con la quale l’Ufficio esazione e condoni ha concesso al contribuente la possibilità di liquidare il debito fiscale in dieci rate mensili, non presta il fianco a critiche.
Premesso che l’autorità fiscale dispone di un ampio margine di apprezzamento nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o parziale (Filippini/ Mondada, op. cit., p. 481), nella fattispecie è appena il caso di sottolineare che una semplice riduzione del canone locatizio ai costi di un alloggio usuale per una famiglia di due persone – giacché la figlia __________ ha ormai lasciato da tempo il nucleo famigliare – permetterebbe al ricorrente di liquidare il debito erariale di fr. 5'356.55 in meno di un anno.
Come evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni nelle proprie osservazioni, il ricorrente (dal mese di gennaio 2011) non ha più versato alcun acconto a titolo di imposte, continuando invece ad onorare i debiti privati (__________, __________ Card, __________ abbigliamento, ecc.), prevalentemente dovuti al piccolo credito. Ora, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, se l’eccessivo indebitamento è da ricondurre a un simile motivo, l’ente pubblico non può rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio di terzi: un condono può entrare in considerazione solo nella misura in cui gli altri creditori del contribuente rinunciano anch’essi ai loro crediti nella stessa proporzione (Curchod, op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438), ciò che di tutta evidenza non si è verificato nel caso in esame.
Così stando le cose, era più che legittimo aspettarsi dal ricorrente che provvedesse al pagamento di acconti, cosa che sembrerebbe (finalmente) intenzionato a fare nel futuro, così come comunicato nello scritto dell’8 maggio 2012 indirizzato a questa Camera. D’altra parte, di fronte ad una disponibilità mensile di oltre 1'000 franchi, già accertata nell’ambito delle domande di condono presentate negli anni 2007/2008 e puntualmente respinte, era pure legittimo aspettarsi che provvedesse alla costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte future.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
Vista la particolarità del caso e preso atto dell’intenzione del ricorrente di onorare le imposte arretrate, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
6.2.
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: