Incarto n. 80.2012.13

Lugano 3 febbraio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso dell’11 gennaio 2012 contro la decisione del 24 novembre 2011 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

Fatti

A. Con decisione del 24 marzo 2011, l’RS 1 di Bellinzona notificava a RI 1 la decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla vendita del mapp. n__________ RFD di __________, nella quale commisurava l’utile imponibile in fr. 240’731.– e l’imposta dovuta in fr. 64'997.35.

B. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 1° aprile 2011, postulando il differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione primaria.

L’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 24 novembre 2011, riducendo l’utile imponibile a fr. 160'056.– e l’imposta a fr. 43'215.10.

C. Con ricorso dell’11 gennaio 2012, RI 1 postula la riduzione dell’aliquota al 6%, considerando nel calcolo della durata del possesso anche quella della precedente abitazione primaria.

Diritto

  1. Conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organiz-zazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

  2. 2.1.

Secondo l’art. 216 cpv. 2 LT, contro la notifica di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231.

2.2.

L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

  1. 3.1.

Nella fattispecie, la ricorrente ha impugnato, con atto ricorsuale dell’11 gennaio 2012, la decisione su reclamo datata 24 novembre 2011 ma recapitatale (secondo le sue affermazioni) il 28 novembre 2011. Essa sostiene che, per effetto delle ferie giudiziarie, il termine sarebbe venuto a scadere il 12 gennaio 2012.

3.2.

La legge tributaria cantonale non prevede le ferie giudiziarie.

Questa Camera ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge di procedura amministrativa (LPAmm). È vero che l'art. 1 LPAmm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm). Tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPAmm rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, art. 1 LPamm, n. 5), che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. 80.99.00086 del 13 agosto 1999; CDT n. 80.2004.117 del 5 novembre 2004).

3.3.

Del resto, neppure la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie. Il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311).

Queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

Per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).

3.4.

Il termine di ricorso non è quindi sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 13 lett. a LPAmm.

Ne consegue che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. Esso è infatti stato inoltrato ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dal combinato disposto degli articoli 216 cpv. 2 e 227 cpv. 1 LT.

  1. 4.1.

Nella sua replica del 24 gennaio 2012 alle osservazioni dell’Uffi-cio di tassazione, che ha attirato l’attenzione sull’irricevibilità del ricorso, la ricorrente domanda la restituzione dei termini, sostenendo di essere stata tratta in inganno dal tenore dell’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011. Quest’ultima disposizione consentiva infatti alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irri-cevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” avrebbe lasciato supporre che il termine di ricorso fosse sospeso dalle ferie. Non a caso, secondo l’insorgente, la disposizione citata sarebbe stata modificata dal legislatore cantonale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

4.2.

La restituzione dei termini, secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, è data se è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

4.3.

Nella fattispecie, non si giustifica la restituzione dei termini alla ricorrente, che non è stata tratta in inganno da un’informazione dell’autorità ma ha tardato ad interporre il suo ricorso nell’erronea convinzione che il termine fosse sospeso dalle ferie. La semplice circostanza che l’art. 231 cpv. 1 LT contenesse l’inciso – poi soppresso – che escludeva la sospensione per ferie del termine per pagare la garanzia delle spese giudiziarie non può essere assimilata ad un’informazione errata dell’autorità competente, che nel caso concreto non è stata interpellata.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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