Incarto n. 80.2011.75
Lugano 4 luglio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. dallo RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 maggio 2011 contro la decisione del 26 aprile 2011 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
con atto pubblico del 28 aprile 2010, i coniugi RI 1 e __________ vendevano il mapp. n. __________ RFD di __________, di cui erano comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, al prezzo di fr. 350'000.–;
il successivo 18 giugno 2010, RI 1 acquistava il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 620'000.–;
con due decisioni del 26 agosto 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca notificava ai coniugi __________ la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla vendita della casa di __________, suddividendo fra loro l’imposta di fr. 14'989.30;
i contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con due reclami del 23 settembre 2010, con i quali postulavano il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare per reinvestimento nell’abitazione primaria;
l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente i reclami, dimezzando le due quote dell’imposta sugli utili immobiliari;
nella motivazione delle decisioni, argomentava che al differimento integrale dell’imposizione si opponeva la circostanza che non vi era perfetta identità fra venditore ed acquirente, per il fatto che l’immobile venduto apparteneva in comproprietà ai coniugi mentre quello acquistato in sua sostituzione era della sola moglie;
ne conseguiva che il differimento dell’imposizione poteva essere accordato “solo sulla metà dell’abitazione venduta di proprietà della moglie, non essendoci un ‘reinvestimento’ da parte del coniuge”;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità fiscale, nella misura in cui ha dimezzato l’utile imponibile e la relativa imposta, disattendendo in tal modo il fatto che, nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari, non vige il principio della tassazione del nucleo familiare;
con scritto del 1° giugno 2011, l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera di diritto tributario che il ricorso è divenuto privo d’oggetto, in quanto la decisione impugnata ha erroneamente suddiviso l’utile imponibile fra i coniugi, invece di concedere alla sola ricorrente il differimento dell’imposizione.
Diritto
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
come detto, con scritto del 1° giugno 2011, l’Ufficio di tassazione ha comunicato alla Camera di diritto tributario che il ricorso è divenuto privo d’oggetto, in quanto la decisione impugnata ha erroneamente suddiviso l’utile imponibile fra i coniugi, invece di concedere alla sola ricorrente il differimento dell’imposizione.
l’autorità fiscale ha concluso affermando di aver già segnalato al marito della ricorrente l’errore commesso, precisando che la nuova decisione sarebbe stata intimata il 20 giugno 2011, “azzerando la quota d’imposta della ricorrente e attribuendo il complessivo del dovuto al marito”;
a tale proposito, va ricordato che il ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., III vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109 DIFD, pp. 268-269; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, n. 2 ad art. 140 LIFD, p. 361; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna, 1995, p. 161);
ciò significa che, dal momento in cui il ricorso è pendente davanti all’autorità di ricorso, la competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a quest’ultima, la quale può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova che le appaiono utili o necessari per una precisa definizione della fattispecie che le è stata sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, loc. cit.);
all’autorità di tassazione è conseguentemente preclusa una riconsiderazione della sua decisione di tassazione (Meister, op. cit., p. 25; Cavelti, loc. cit.);
è vero che il Tribunale federale ammette che l'autorità di tassazione possa in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una propria decisione fintantoché il termine d'impugnazione non sia scaduto, ma ciò vale solo per il caso in cui la decisione stessa sia incontestata, cioè non sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74);
del resto, la procedura di ricorso prevede espressamente che i ricorsi siano trasmessi all’autorità fiscale, che invia gli atti e che ha la facoltà di chiedere, entro il termine di trenta giorni, di poter presentare delle osservazioni scritte (art. 228 cpv. 2 LT);
analogamente la legge federale dispone che l’autorità giudiziaria chieda a quella di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti (art. 142 cpv. 1 prima frase LIFD);
è quindi chiaro che, quando l’autorità di tassazione ritenga, alla luce del ricorso, di essere d’accordo con il contribuente, dovrà formulare le proprie osservazioni scritte, proponendo l’accogli-mento del gravame;
all’autorità di tassazione è per contro preclusa una revoca della decisione impugnata;
di conseguenza, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, un'eventuale acquiescenza a posteriori può venir considerata come una proposta di accoglimento dell'impugnativa (cfr. sentenza del 7 luglio 2008, n. 2C_162/2008, consid. 5.2.2);
ne consegue che l’Ufficio di tassazione non può annullare la propria decisione;
la lettera dell’Ufficio di tassazione deve così essere interpretata come un’adesione al ricorso;
non vi è ragione di non seguire tale proposta dell’autorità di tassazione: considerando il fatto che l’oggetto sostitutivo è stato acquistato unicamente dalla ricorrente e non anche dal marito, è solo lei che può beneficiare del differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare per reinvestimento nell’abitazione primaria;
l’esito del ricorso comporta che non si prelevino né tassa di giustizia né spese processuali e che alla ricorrente sia riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 aprile 2011 è riformata nel senso che è ammesso il differimento dell’imposi-zione dell’utile imponibile per reinvestimento nell’abitazione primaria.
Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: