Incarto n. 80.2011.49

Lugano 9 luglio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 31 marzo 2011 contro la decisione del 25 febbraio 2011 in materia di IC 2007.

Fatti

A. La RI 1 è una società anonima, con sede a __________, il cui scopo sociale consiste nell’acquisto e nella vendita di immobili, nell’acquisto, nella vendita e nella gestione di aziende agricole e nel commercio di dipinti, oggetti d’arte, mobili e libri antichi.

Nella dichiarazione fiscale 2007, la contribuente indicava di avere conseguito un utile imponibile di fr. 327.– e di avere un capitale imponibile complessivo di fr. 119'845.–.

B. Notificandole la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 20 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava l’utile imponibile in zero franchi (per effetto della compensazione dell’utile del 2007 con una perdita riportata) ed il capitale imponibile in fr. 119'000.–. A ciò si aggiungeva l’imposta immobiliare, calcolata sul valore di stima ufficiale dell’immobile, pari a fr. 119'164.–.

C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 21 dicembre 2008, nel quale contestava il valore di stima attribuito all’immobile. Spiegava che quest’ultimo era un’unità in proprietà per piani (PPP), costituita da un edificio nel paese di __________ Trattandosi di una PPP originaria cantonale, ognuna delle due quote che la componevano disponeva di un’entrata autonoma ed era nettamente separata dall’altra quota. Mentre però l’altra quota era costituita da una casa restaurata, la quota della reclamante era invece inabitabile. Per il fatto che il valore di stima ufficiale si riferiva all’intero immobile, secondo la contribuente il valore attribuito alla sua quota non era adeguato.

L’autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 5 febbraio 2009. Facendo riferimento ad una lettera dell’Ufficio di stima, affermava che l’unica chiave di ripartizione del valore ufficiale di stima era quella dei centesimi di proprietà. Secondo l’autorità di stima, inoltre, si era tenuto debitamente conto dello stato dell’abitazione al momento della valutazione.

D. La contribuente interponeva ricorso alla Camera di diritto tributario, contestando nuovamente il valore di stima servito per calcolare l’imposta immobiliare.

Con sentenza del 2 giugno 2010, la Camera accoglieva il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all’UTPG perché, con la collaborazione dell’Ufficio cantonale di stima, procedesse a determinare il valore di stima ufficiale della PPP n__________. In primo luogo, rilevava che, secondo la legge cantonale sulla stima, ogni fondo dev’essere oggetto di valutazione separata e che, pertanto, la prassi dell’autorità competente, di procedere ad una stima complessiva, era discutibile, soprattutto nei casi delle proprietà per piani originarie (PPPO). Pur riconoscendo che, nell’ambito della procedura di tassazione, l’autorità è tuttavia vincolata alla stima ufficiale accertata dall’autorità competente, la Corte affermava che eccezionalmente si giustificava peraltro l’accoglimento del ricorso del comproprietario, che non aveva impugnato la decisione dell’Ufficio di stima, alla luce dei risvolti procedurali della prassi già ricordata: un ricorso contro la stima di un fondo costituito in PPP è ricevibile solo se proposto congiuntamente da tutti i condomini. Il contribuente non sarebbe verosimilmente stato legittimato ad impugnare la decisione dell’autorità di stima, sicché si giustificava una nuova determinazione del valore di stima ufficiale della sua quota.

E. Con scritto del 14 giugno 2010, l’UTPG trasmetteva la sentenza all’Ufficio di stima, invitandolo a procedere “ad una stima separata delle due PPP che compongono il fondo __________” e ad intimare tale decisione ai proprietari.

Il 7 dicembre 2010, l’Ufficio di stima affermava che la procedura di stima ufficiale prevede la determinazione del valore complessivo del fondo e non delle singole quote; tuttavia, “a titolo abbondanziale”, osservava che, se la procedura di stima “si fosse basata sulla determinazione del valore di ogni singola quota di PPP/PPPO”, alla quota della ricorrente avrebbe attribuito un valore di fr. 55'000.– per l’abitazione e di fr. 2'597.– per il terreno ed alla quota della comproprietaria un valore di fr. 190'000.– per l’abitazione e di fr. 3'895.– per il terreno.

Con decisione del 25 febbraio 2011, l’UTPG confermava nuovamente la propria precedente decisione, affermando che “l’autorità fiscale non può che riconfermarsi nei valori di stima esposti nella notifica di tassazione base attribuendo alla società la quota di fr. 119'164.00 calcolata secondo i centesimi (‰) di proprietà risultanti dal registro fondiario”.

F. Con tempestivo reclamo all’UTPG, che quest’ultimo ha trasmesso alla Camera di diritto tributario, laRI 1 contesta nuovamente il valore della sostanza immobiliare e lamenta un “atto di manifesto arbitrio” ed una violazione del principio di legalità, per il fatto che l’autorità di tassazione ha disatteso la sentenza della Camera di diritto tributario.

Diritto

  1. L’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, non ha tenuto conto della sentenza del 2 giugno 2010, con la quale questa Camera aveva annullato la sua precedente decisione del 5 febbraio 2009 ed aveva disposto che il valore di stima ufficiale della PPP n. __________ RFD di __________ fosse determinato in collaborazione con l’Ufficio cantonale di stima.

Riassumendo, questa Corte aveva stabilito quanto segue:

· secondo la legge cantonale sulla stima (Lst), ogni fondo dev’essere oggetto di valutazione separata;

· pertanto, la prassi dell’Ufficio di stima, di procedere ad una stima complessiva delle quote di comproprietà costituite in proprietà per piani (PPP), è discutibile, in quanto non tiene conto del fatto che la singola quota di comproprietà è un “fondo”;

· tale conclusione si impone in particolar modo in presenza di una cosiddetta proprietà per piani originaria (PPPO), cioè in un caso, come quello in discussione, in cui vi sono due edifici del tutto autonomi, accomunati solo dalla comproprietà di un vano;

· nell’ambito della procedura di tassazione, l’autorità è tuttavia vincolata alla stima ufficiale accertata dall’autorità competente, cioè dall’Ufficio di stima;

· la ricorrente avrebbe dovuto pertanto impugnare la decisione di quest’ultimo dapprima con reclamo allo stesso ufficio e poi con ricorso al Tribunale di espropriazione;

· eccezionalmente è stato però accolto il ricorso del comproprietario, che non aveva impugnato la decisione dell’Ufficio di stima, alla luce dei risvolti procedurali della prassi già ricordata: un ricorso contro la stima di un fondo costituito in PPP è ricevibile solo se proposto congiuntamente da tutti i condomini;

· poiché il contribuente non sarebbe verosimilmente stato legittimato ad impugnare la decisione dell’autorità di stima, si giustificava una nuova determinazione del valore di stima ufficiale della sua quota.

  1. Nella sua lettera del 7 dicembre 2010, con cui ha risposto all’UTPG, che lo aveva interpellato in seguito alla sentenza di questa Camera, l’Ufficio cantonale di stima ha ribadito che “la procedura di stima delle PPP/PPPO prevede la determinazione della stima complessiva del fondo e non le singole quote”, sottolineando che anche il Tribunale di espropriazione ha confermato tale prassi. “A titolo abbondanziale”, ha tuttavia aggiunto che se la procedura di stima si fosse basata “sulla determinazione del valore di ogni singola quota di PPP/PPPO”, vi sarebbe stata una diversa suddivisione del valore di stima; in particolare, alla quota della ricorrente sarebbe stato attribuito un valore di fr. 55'000 per l’abitazione e di fr. 2'597.– per il terreno.

In conclusione, sottolineava che “questa ripartizione è solo indicativa e non rappresenta la valutazione ufficiale di stima cresciuta in giudicato”.

Con la suddetta presa di posizione, l’autorità di stima ammette dunque che l’esito della suddivisione del valore di stima ufficiale in base ai millesimi dà luogo ad un risultato non conforme alla situazione effettiva. Essa si è tuttavia rifiutata di riesaminare la valutazione della quota dell’insorgente, invocando la res iudicata della decisione di stima ufficiale relativa al fondo nel suo complesso.

L’autorità fiscale, a sua volta, ha considerato vincolante la decisione di stima passata in giudicato ed ha così confermato la propria precedente decisione.

  1. 3.1.

Questa Camera non può che ribadire quanto ha già affermato nella propria sentenza del 2 giugno 2010 ed invitare nuovamente l’autorità di tassazione a dar seguito a quanto deciso.

3.2.

All’UTPG va ricordato che le argomentazioni contenute nella decisione di rinvio vincolano l’autorità inferiore, in virtù di un principio affermato in diverse disposizioni legali ed applicabile anche se non codificato. Addirittura, se all’autorità superiore dovesse essere interposto un ricorso contro la nuova decisione dell’autorità inferiore, essa stessa dovrebbe conformarsi alle indicazioni contenute nella propria decisione di rinvio (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale del 6 ottobre 2005, n. 1P.21/2005 e 1P.23/2005, consid. 3.1; DTF 122 I 250 consid. 2; 117 V 237 consid. 2a ; 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; 94 I 384 consid. 389; inoltre Weissenberger, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG-Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1214; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 869 ; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea 1990, n. 42.IV, p. 131).

L’autorità inferiore che non pronunci una nuova decisione, quando l'autorità di ricorso abbia accolto un ricorso e le abbia rinviato gli atti per un complemento d'istruzione, commette un diniego formale di giustizia (DTF 102 Ib 231 consid. 2; inoltre Weissenberger, op. cit., n. 29 ad art. 61 PA, p. 1214).

3.3.

Pur comprendendo il disagio dell’UTPG, di fronte alla lettera con cui l’Ufficio di stima si è opposto ad una riapertura della procedura di determinazione della stima ufficiale, fondandosi sulla res iudicata della decisione relativa alle due quote di PPPO, non si può che constatare che l’autorità fiscale ha disatteso la sentenza della Camera di diritto tributario.

La stessa autorità di stima, del resto, ha riconosciuto che il valore della quota di proprietà della ricorrente è nettamente inferiore rispetto a quello che si ricava dalla suddivisione proporzionale (in centesimi) del valore di stima ufficiale complessivo: fr. 57'597.– invece di fr. 100'596.80.

Per quanto concerne il fatto che la decisione dell’Ufficio di stima sia formalmente passata in giudicato, si tratta di un aspetto di cui si è tenuto conto nella sentenza del 2 giugno 2010. Proprio perché la prassi dell’Ufficio di stima e la giurisprudenza del Tribunale di espropriazione considerano ricevibile un reclamo o un ricorso contro la stima di un fondo costituito in PPP solo se proposto congiuntamente da tutti i condomini, questa Camera ha ritenuto che nel caso concreto non si potesse opporre alla ricorrente la res iudicata della decisione di stima.

3.4.

La decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono nuovamente rinviati all’UTPG, perché dia seguito a quanto deciso con la sentenza del 2 giugno 2010.

  1. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 febbraio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG perché dia seguito a quanto deciso con la sentenza del 2 giugno 2010 della Camera di diritto tributario.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  3. Intimazione a:

-; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2011.49
Entscheidungsdatum
09.07.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026