Incarto n. 80.2011.168

Lugano 15 ottobre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 9 dicembre 2011 contro la decisione del 9 novembre 2011 in materia di esenzione.

Fatti

A. La RI 1, fondata nel 1910, è un’associazione senza fini di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC; RS 210).

Affiliata alla Federazione sportiva svizzera di tiro (FST), alla Federazione ticinese delle società di tiro (FTST) e all’Assicurazione infortuni delle società di tiro (AIST), l’associazione si propone essenzialmente di promuovere il tiro militare e sportivo. L’art. 1 degli Statuti così si esprime:

Essa ha lo scopo di mantenere e promuovere l’arte del tiro nell’interesse della difesa nazionale conformemente alle prescrizioni del DDPS (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport). Compiti principali saranno pure la promozione e la propaganda del tiro sportivo, di mantenere uno spirito di camerateria e di amicizia tra i soci, di instaurare e di accrescere i sentimenti patriottici.

B. Il 25 ottobre 2006, nell’ambito di un controllo generale sulla gestione delle tombole nel Cantone Ticino, l’Ispettorato fiscale procedeva ad una verifica contabile nei confronti di __________, membro del comitato direttivo dell’associazione quale responsabile delle manifestazioni ricreative.

Nel suo rapporto del 17 agosto 2007, l’Ispettorato concludeva per un adeguamento dei redditi della persona fisica e, per quanto più di interesse in questa sede, per l’iscrizione al ruolo dei contribuenti della RI 1.

C. L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), con decisioni del 12 giugno 2008, notificava alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2003, 2004 e 2005, commisurando l’utile imponibile in base ai soli ricavi provenienti dalle tombole e altre manifestazioni ricreative.

In risposta, con istanza del 2 luglio 2008, l’associazione chiedeva all’UTPG di essere esentata dal pagamento delle imposte sull’utile e sul capitale, ponendo l’accento sullo sforzo profuso dai suoi organi dirigenti nel raccogliere i fondi necessari per far fronte agli ingenti investimenti che un poligono di tiro periodicamente richiede.

D. Con decisione del 23 giugno 2009, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni respingeva l’istanza di esenzione, sostenendo in particolare che l’attività della società era rivolta principalmente ai suoi stessi membri, ossia a favore di una cerchia determinata di destinatari.

L’associazione impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 luglio 2009, nel quale sottolineava, fra l’altro, che il poligono di __________ era utilizzato non soltanto dai soci, ma anche dalla polizia comunale e dal comando delle guardie di confine dietro versamento di una partecipazione finanziaria ai costi d’esercizio.

E. La Divisione delle contribuzioni respingeva anche il reclamo, con decisione del 9 novembre 2011. L’autorità ribadiva anzitutto che l’associazione presentava tutti i requisiti di un ente a scopo ideale, ma che difettava della necessaria condizione del disinteresse per poter essere considerata anche di pubblica utilità. Aggiungeva poi che i sussidi pubblici percepiti dalla Confederazione nell’ambito del tiro militare obbligatorio erano ininfluenti in rapporto ai suoi attivi e, comunque sia, insufficienti a giustificare un’esenzione fiscale.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente la concessione dell’esenzione fiscale.

La ricorrente osserva preliminarmente di assolvere un compito pubblico demandatole dalla Confederazione, mettendo le sue infrastrutture a disposizione del tiro obbligatorio e del tiro federale in campagna. Chiarisce poi di essere una società sportiva aperta a chiunque, “senza limitazione alcuna per appartenenza politica, confessione o cittadinanza”. Sottolinea quindi che l’organizzazione di manifestazioni ricreative ha quale unico scopo quello di permettere la sopravvivenza del poligono di tiro di __________, precisando inoltre che il compenso richiesto alla polizia comunale e al comando delle guardie di confine rappresenta unicamente una partecipazione finanziaria ai costi d’esercizio. Solleva infine una disparità di trattamento con altre società di tiro, che beneficerebbero dell’esenzione fiscale.

G. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2012, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame.

L’autorità ribadisce anzitutto che l’associazione, nella misura in cui si propone di promuovere e propagandare il tiro sportivo e attività ludiche quali la tombola, presenta tutti i requisiti di un ente a scopo ideale. Ricorda inoltre che i sussidi pubblici percepiti nell’ambito del tiro obbligatorio rappresentano una minima percentuale dei ricavi totali, aggiungendo infine che gli importanti introiti versati dalla polizia comunale e dal comando delle guardie di confine confermerebbero semmai l’esistenza di un’attività a scopo lucrativo.

Diritto

  1. Secondo gli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile (anche il capitale, per l’imposta cantonale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.

Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali.

  1. 2.1.

Secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo disinteressato.

Devono quindi essere adempiute le seguenti condizioni:

· lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;

· il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;

· la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità

(cfr. sentenza CDT n. 80.1998.26 e 80.1998.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 7t).

2.2.

Le leggi fiscali vigenti affiancano allo scopo di pubblica utilità lo scopo pubblico.

Secondo il Tribunale federale, tale nozione dev’essere interpretata in modo restrittivo, in considerazione del principio costituzionale della generalità dell’imposta previsto dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a: Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2004, n. 81 e n. 104 ad art. 56 LIFD). Un’esenzione legata al conseguimento di uno scopo pubblico è in linea di principio esclusa quando una persona giuridica persegue essenzialmente uno scopo lucrativo. È riservata un’esenzione fiscale (anche parziale) quando:

· una persona giuridica di questo tipo è incaricata di assolvere compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per esempio la legge);

· questo scopo pubblico è effettivamente adempiuto in modo concretamente verificabile;

· la persona giuridica non distribuisce dividendi;

· la persona giuridica è soggetta ad una determinata vigilanza della collettività pubblica;

· il capitale proprio è destinato dagli statuti, in modo esclusivo ed irrevocabile, allo scopo pubblico

(cfr. DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a DTF 127 II 113 consid. 6b; v. anche sentenza CDT n. 80.2007.163 del 3 febbraio 2009, in: RtiD II-2009 n. 8t consid. 2.1.).

2.3.

Dalla pubblica utilità e dallo scopo pubblico occore da ultimo distinguere lo scopo ideale.

In linea di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di scopo di lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello della pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di un’attività per il bene generale della collettività (RDAT II-1993 n. 5t). Vi rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare, delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei membri, ma che non mirano al bene di terzi.

L’esenzione fiscale degli enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte ordinarie e della lett. e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione e donazione della legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1° gennaio 1987: il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere l’esonero anche a quegli enti che, quale attività principale, promuovevano gli interessi ideali specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute nel messaggio, beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo ideale, fra le altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le società per il tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società amatoriali (canto, teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società locali (di quartiere, studentesche, ecc.).

Con la revisione totale della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, il legislatore cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione dalle imposte ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale vantaggio unicamente alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali cambiamenti sono stati dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale alla legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e alla legge federale sull’imposta federale diretta. Per contro, le imposte di successione e donazione non sono state oggetto di armonizzazione fiscale, ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche con scopi ideali (Barbuscia-Genini, Esenzione di persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità, Deduzione delle devoluzioni, in: RtiD I-2008, p. 334).

  1. Venendo al caso in esame, la RI 1 è stata fondata all’inizio del secolo scorso essenzialmente con un duplice intento. Da una parte, promuovere e propagandare il tiro sportivo, mantenere uno spirito di camerateria e di amicizia tra i soci, instaurare e accrescere i sentimenti patriottici. Dall’altra, mantenere e promuovere l’arte del tiro nell’interesse della difesa nazionale, conformemente alle prescrizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Per ragioni di chiarezza, questa Camera ritiene opportuno affrontare separatamente questi due aspetti, e solo successivamente chiedersi se prevalga il carattere sportivo e ideale dell’associazione oppure la sua inclinazione verso i cosiddetti esercizi federali, svolti nell’interesse delal difesa nazionale.

  1. 4.1.

Affiliata alla Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) e alla Federazione ticinese delle società di tiro (FTST), la ricorrente rappresenta anzitutto un’associazione sportiva.

In una recente sentenza del 1° febbraio 2011, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare il valore educativo, formativo e sociale della pratica sportiva in generale, sia essa considerata di massa (Breitensport) oppure d’élite (Spitzensport). Oltre a promuovere l’allenamento fisico, l’attività sportiva favorisce infatti lo sviluppo di caratteristiche positive quali la capacità di affrontare e superare le difficoltà, la consapevolezza delle proprie possibilità, l’autonomia, l’autostima e l’attitudine a collaborare con gli altri (inc. CDT n. 80.2009.161). Il tiro sportivo, ammesso al programma dei Giochi olimpici sin dal 1896, aumenta in particolare le capacità di autocontrollo fisico e mentale degli atleti, permette di scaricare in modo controllato lo stress quotidiano e contribuisce allo sviluppo motorio dei giovani atleti, senza dimenticare infine che rappresenta uno sport ricco di tradizioni e valori tipicamente elvetici.

Si può quindi ben affermare che la ricorrente, così come tutte le associazioni sportive, svolge un’attività nell’interesse generale della collettività, favorendo sotto molte sfaccettature un concreto contributo alla vita sociale e culturale della Confederazione e dei cantoni.

4.2.

A differenza degli enti che operano direttamente nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici oppure culturali, le associazioni sportive pongono tuttavia al centro delle loro attività gli interessi di un piccolo gruppo di atleti, il cui impegno è generalmente diretto a soddisfare le proprie ambizioni, siano esse esclusivamente sportive, ludiche oppure semplicemente sociali (Graf, Steuerbefreiung von Sportvereinigungen, Zurigo 1992, p. 170-171).

Sotto questo particolare aspetto, anche la RI 1 non si differenzia dalle altre società per il tempo libero, amatoriali oppure locali, che si reggono sì sul sacrificio dei propri membri, ma che di principio non presuppongono né un sostegno diretto al senso del bene comune né tanto meno un’attività a carattere sociale e altruistico. Nella misura in cui si propone di promuovere e propagandare la disciplina olimpica del tiro sportivo, la ricorrente rappresenta pertanto una tipica associazione a scopo ideale, la cui attività è prevalentemente indirizzata a soddisfare le ambizioni dei propri soci (Scherrer/ Greter, Der Verein in der Praxis - Organisation und Steuern, Zurigo 2007, p. 36; Mettrau, L’exonération fiscale des institutions d’utilité publique, tesi, Losanna 1992, p. 69 e note).

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, poco importa invece che l’associazione sia aperta a chiunque intenda praticare il tiro sportivo “senza limitazione alcuna per appartenenza politica, confessione o cittadinanza”. Come dimostra inequivocabilmente la suddivisione dei suoi stessi soci in due categorie ben distinte – i soci di categoria “A”, che fruiscono di facilitazioni finanziarie e di sussidi per la partecipazione a tiri fuori sede e i soci di categoria “B”, che compiono invece allo stand sociale soltanto gli esercizi di allenamento e le gare interne (art. 3 degli Statuti) –, essa non si impegna concretamente e direttamente per il senso del bene comune, ma serve principalmente agli interessi personali dei propri atleti. Tanto basta ad escludere che siano adempiuti i requisiti della pubblica utilità ai sensi degli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT.

4.3.

Ancora di recente, sia detto per inciso, il Consiglio federale ha ribadito che un’attività di per sé utile o ideale non basta a giustificare un’esenzione fiscale. Rinviando in particolare alle associazioni che promuovono la formazione musicale e l’allenamento fisico, i consiglieri federali hanno infatti rimarcato che tali associazioni hanno di regola in primo luogo il compito di consentire ai loro membri di occupare in modo utile il proprio tempo libero e di coltivare amicizie (cfr. Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del 6 ottobre 2009).

Nello stesso senso si è espressa anche la Commissione speciale tributaria del Gran Consiglio, che da parte sua ha sottolineato come nelle associazioni a scopo ideale siano gli stessi soci a trarre i maggiori vantaggi, anche se le stesse associazioni offrono determinate prestazioni a favore di tutti i cittadini (cfr. Rapporto del 7 settembre 2012 della Commissione speciale del Gran Consiglio sull’iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Giovanni Jelmini, Paolo Beltraminelli e Fabio Regazzi [ripresa da Raffaele De Rosa] “Associazioni a scopo ideale: innalzare le soglie d’imposizione sull’utile e sul capitale. Lo Stato sostenga fattivamente il volontariato”).

4.4.

Accanto allo scopo di utilità pubblica, gli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT menzionano inoltre lo scopo pubblico.

In una sentenza del 28 dicembre 2010, il Tribunale federale ha espressamente riconosciuto che la promozione dell’attività sportiva in genere, ed in particolare dell’educazione sportiva, rientra fra i compiti della Confederazione e dei cantoni. Chiamati a giudicare un’istanza di esenzione presentata dalla Federazione Svizzera degli Sport Equestri (FSSE), i giudici federali hanno tuttavia negato che fossero adempiuti i requisiti per la sua concessione, sottolineando dapprima che l’associazione non aveva ricevuto alcun incarico formale in tal senso e che, in ogni caso, la stessa era prevalentemente indirizzata a fini di lucro e di tutela dei propri interessi, segnatamente mediante il sostegno ed il coordinamento delle ambizioni dei suoi membri (decisione TF n. 2C_383/2010 del 28 dicembre 2010, consid. 2.4 e 2.5, in: ASA 80 p. 207 = RDAF 2011 II 440).

Nella misura in cui si pone come obiettivo quello di iniziare i giovani al tiro sportivo, incoraggiandone la formazione e la pratica, se ne deve pertanto dedurre che la ricorrente assolve un compito pubblico, coerentemente con quanto disciplinato dall’art. 68 della Costituzione federale. Così come la FSSE, anche la RI 1 difetta tuttavia di un incarico formale e – come visto – persegue prevalentemente fini di mutuo soccorso, assecondando in primo luogo gli interessi dei propri soci. Sotto il ristretto profilo dell’attività sportiva, è quindi da escludere anche un’esenzione fiscale a titolo di scopo pubblico (cfr. Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, cifra II/4).

  1. 5.1.

Altro discorso vale invece per i cosiddetti esercizi federali (tiro obbligatorio fuori servizio e tiro in campagna) e, più in generale, per tutti gli esercizi e corsi d’istruzione svolti nell’interesse della difesa nazionale.

Secondo l’art. 58 cpv. 2 della Costituzione federale, la Svizzera e la sua popolazione sono difese dall’esercito, che contribuisce in primo luogo alla prevenzione della guerra e al mantenimento della pace, sostenendo inoltre le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. Senza la necessità di approfondire oltre il tema, è qui appena il caso di ricordare che l’esercito, fondamentalmente organizzato secondo il principio di milizia (art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale), impone ai propri militi alcuni obblighi anche al di fuori del servizio, esaustivamente elencati all’art. 25 della Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione federale (Legge militare; RS 510.10). Tra questi, il legislatore federale ha in particolare introdotto l’obbligo di assolvere annualmente gli esercizi di tiro, allo scopo di completare e sgravare l’istruzione al tiro con l’arma personale nelle scuole e nei corsi militari.

Ora, secondo l’art. 63 cpv. 2 della Legge militare, l’organizzazione degli esercizi di tiro obbligatori è demandata direttamente alle società di tiro, che annualmente ricevono dalla Confederazione indennità a copertura delle loro spese amministrative e assicurative (cfr. allegato 6 all’Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio; RS 512.311).

5.2.

Non può quindi esserci alcun dubbio sul fatto che lo Stato, invece di adempiere tale compito in proprio, lo abbia formalmente attribuito alle società di tiro riconosciute, sottoponendole nel contempo alla vigilanza delle commissioni cantonali di tiro e dell’ufficiale federale di tiro competente (art. 19 dell’Ordinanza sul tiro fuori del servizio; RS 512.31). Se si aggiunge inoltre che in caso di suo scioglimento, il patrimonio sociale della ricorrente sarà affidato all’autorità militare cantonale, che provvederà a consegnarlo ad un’eventuale società che dovesse sorgere con i medesimi propositi (art. 33 degli Statuti), se ne deve concludere che essa persegue a tutti gli effetti uno scopo pubblico ai sensi degli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT.

Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità fiscale, poco importa invece che i sussidi pubblici percepiti nell’ambito del tiro obbligatorio rappresentino una minima percentuale dei suoi ricavi totali. Dal momento che assolve un compito pubblico demandatole dalla Confederazione, sotto la vigilanza delle autorità cantonali e federali, l’associazione svolge in ogni caso un’attività in favore della collettività.

5.3.

Non portano a diversa conclusione nemmeno le ulteriori argomentazioni sollevate dalla Divisione delle contribuzioni.

Di nessuna rilevanza sono anzitutto gli introiti versati dalla polizia comunale e dal comando delle guardie di confine per l’utilizzo del poligono di tiro di __________, che annualmente ammontano all’incirca a 35'000 franchi. Certo, tali ricavi rappresentano la seconda voce contabile in ordine di importanza, superando di gran lunga gli incassi per tasse sociali o per sponsoring. In questo contesto, non vanno tuttavia nemmeno dimenticati gli ingenti costi di esercizio che una simile struttura comporta. Come sottolineato nel gravame, non si può in particolare pretendere che la ricorrente “faccia beneficienza ad infinitum minando la sua stessa esistenza, assumendo il costo per la sostituzione dei bersagli; per l’usura dell’impianto di trascinamento dei bersagli; per la sostituzione dei parapalle; per l’acquisto dei bollini autoadesivi per coprire i buchi nei bersagli; per la corrente e per la sorveglianza e pulizia dopo gli esercizi di tiro” (cfr. ricorso, p. 5). Se si considera inoltre che l’utilizzo del poligono da parte della polizia comunale (e apparentemente anche da parte del comando delle guardie di confine) è frutto di un accordo sottoscritto a suo tempo con il Municipio di __________, che ha partecipato finanziariamente ai costi di risanamento e ristrutturazione del poligono di tiro negli anni ‘90, ben si capisce che la RI 1 non persegue in primo luogo scopi di lucro.

5.4.

La medesima conclusione vale anche per le numerose attività ricreative. Se, effettivamente, la cifra d’affari delle tombole organizzate da __________ può apparire a prima vista spropositata per un’associazione a scopo ideale come la ricorrente, l’utile netto che ne consegue è in realtà molto più contenuto se non addirittura negativo. Dall’esame della contabilità dell’anno 2009, per esempio, risulta un utile netto di fr. 19'518.95, mentre da quello della contabilità del 2010 una perdita di oltre 11'000 franchi. Dall’incasso annuale di fr. 2'149'689.50 occorre infatti dedurre i costi per l’acquisto dei buoni (fr. 1'339'979.40) e delle cartelle (fr. 322'453.40), i costi del personale, di affitto della sala, di propaganda, di assicurazione e di pulizia, senza dimenticare infine tutti gli altri costi vivi.

Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità fiscale, poco importa inoltre che l’organigramma della ricorrente preveda una commissione manifestazioni ricreative (art. 12 degli Statuti) e un addetto manifestazioni ricreative (art. 23 degli Statuti). In assenza di indizi che permettano di ritenere che gli introiti provenienti dall’organizzazione delle tombole e delle altre manifestazioni ricreative siano in qualche modo utilizzati per perseguire interessi finanziari o di altra natura dell’associazione, dei suoi membri o di persone ad essa vicine, se ne deve infatti concludere che le attività orientate al conseguimento di un utile hanno un mero carattere subordinato.

Del resto, sia detto per inciso, il perseguimento di uno scopo pubblico non vieta la creazione di riserve, specie in presenza di infrastrutture che necessitano di continue e ingenti spese di manutenzione. A tale proposito è qui appena il caso di citare il verbale di comitato n. 02/2008 – agli atti dell’incarto fiscale – nel quale il cassiere sottolinea in particolare che “le ingenti spese per la Buvette, la tettoia ed i bersagli hanno prosciugato le riserve. Prioritario per il futuro rimpinguare le casse per poter far fronte ad eventuali spese urgenti necessarie (bersagli 300m)”.

  1. 6.1.

A questo punto, non resta che chiedersi se prevalga il carattere sportivo e ideale dell’associazione oppure la sua attività nell’interesse della difesa nazionale.

Le persone giuridiche e gli enti che si prefiggono in primo luogo scopi di mutuo soccorso non hanno di principio diritto all’esenzione fiscale, anche se svolgono parallelamente attività a scopo pubblico (cfr. decisione TF n. 2C_383/2010 del 28 dicembre 2010, in: ASA 80 p. 207 = RDAF 2011 II 440). Per contro, se l’attività di mutuo soccorso, considerata nel suo insieme, non costituisce lo scopo principale dell’associazione, nulla si oppone alla concessione dell’esenzione fiscale (Urech, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 80 ad art. 56 LIFD, p. 702; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 39 ad art. 56 LIFD, p. 820).

6.2.

Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 4 dell’Ordinanza sul tiro fuori del servizio (RS 512.31), vanno considerati esercizi di tiro e corsi d’istruzione nell’interesse della difesa nazionale non soltanto le giornate riservate ai tiri obbligatori e al tiro federale in campagna a 25 metri, 50 metri e 300 metri, ma anche gli allenamenti delle società, le gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali, le gare di tiro delle associazioni, i corsi per monitori e per giovani tiratori, senza dimenticare infine i corsi di ripetizione per monitori, per ritardatari e per “rimasti”. Non sono invece di interesse pubblico i tiri sportivi organizzati a titolo privato (cfr. decisione TF n. 1C_530/2008 del 30 giugno 2010).

Ora, fatta eccezione per i tiri con il piccolo calibro e con la pistola da 10 metri, le ulteriori attività delle società di tiro ricadono di frequente sotto il mandato della difesa nazionale, così come inteso nella citata Ordinanza federale. Con particolare riferimento alla ricorrente, da un primo esame dei calendari delle stagioni 2007, 2008 e 2009 – agli atti dell’incarto fiscale – sembrerebbe addirittura che le giornate orientate verso i corsi e gli esercizi federali superino quelle dedicate esclusivamente al tiro sportivo. Come detto, oltre ai programmi obbligatori e al tiro in campagna, vanno in particolare considerati d’interesse pubblico tutti i corsi e le manifestazioni per giovani tiratori, i concorsi cantonali e federale delle società, il trofeo __________ (competizione internazionale di tiro militare), i tiri obbligatori per ritardatari, senza dimenticare infine gli esercizi di allenamento e di preparazione agli stessi esercizi federali.

6.3.

In simili circostanze, è immediatamente evidente che la RI 1 svolge un’importante attività a scopo pubblico, certamente superiore a quanto ipotizzato dalla Divisione delle contribuzioni. Una corretta decisione impone tuttavia un esame dettagliato dei calendari prodotti dalla ricorrente, che non può prescindere da un suo diretto coinvolgimento.

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati alll’autorità fiscale, perché proceda all’accertamento appena indicato ed emetta in seguito una nuova decisione su reclamo.

  1. Per le ragioni che precedono, la decisione su reclamo è annullata e gli atti sono rinviati alla Divisione delle contribuzioni affinché proceda secondo quanto indicato.

Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. La decisione su reclamo del 9 novembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati alla Divisione delle contribuzioni, perché emetta una nuova decisione su reclamo, dopo avere proceduto agli accertamenti indicati al punto 6.3.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  4. Intimazione a:

-; -; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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