Incarto n. 80.2010.96
Lugano 1 settembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 16 luglio 2010 contro la decisione del 24 giugno 2010 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con atto pubblico del 21 luglio 2005, iscritto a Registro fondiario il 18 ottobre 2005, la RI 1 vendeva a __________ le part. n. __________ e __________ RFD di __________ -__________, al prezzo complessivo a corpo di 10'000'000 di franchi.
B. Con scritto del 4 dicembre 2006, lo Studio legale ____________________, in rappresentanza della fondazione venditrice, inviava all’Ufficio di tassazione di Lugano Città varia documentazione, indicando fra gli allegati in particolare una copia del formulario per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, a suo tempo (14 ottobre 2003) inoltrato alla stessa autorità, in occasione dello scioglimento della Comunione ereditaria fu __________. In tale documento, la Fondazione aveva commisurato il valore di acquisto degli immobili da parte del defunto in fr. 2'200'000.– ed i costi di costruzione e di miglioria in fr. 7'500'000.–. Nella lettera, l’alienante spiegava che, “in seguito alla decisione di differimento che riprendeva tel quel la dichiarazione, la Fondazione pensava la cosa regolata”, con la conseguenza che “l’antica liquidazione è andata perduta, probabilmente perché messa a disposizione d’uno degli allora interessati all’acquisto che non l’ha restituita e non la trova”. Chiedeva pertanto all’Ufficio di tassazione di calcolare l’utile immobiliare relativo alla vendita del 2005 partendo “da tali elementi allora accertati”.
Subordinatamente, chiedeva di partire dal preventivo di massima, sebbene “assolutamente ben lontano dai costi effettivi”, tenendo però conto di diverse circostanze risalenti ai tempi dei lavori, fra le quali “la necessità di una analisi delle possibilità edificatorie”, il “pessimo stato” degli infissi, le varianti rispetto ai piani originali, la sistemazione del giardino “sotto la direzione del famoso architetto italiano dei giardini Porcinari”.
C. Con decisione del 27 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla RI 1 la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla vendita in questione, commisurando l’utile imponibile in fr. 7'620'392.– e l’imposta corrispondente in fr. 304'815.70 (aliquota del 4%).
Dal valore di alienazione di 10'000'000 di franchi, l’autorità fiscale aveva dedotto il prezzo di acquisto (fr. 1'800'000.–) e costi di costruzione e di miglioria per complessivi fr. 579'608.–, con la seguente motivazione:
Dopo aver esaminato la documentazione in nostro possesso e valutato attentamente tutte le vostre indicazioni, in assenza di una ulteriore documentazione comprovante i costi di ristrutturazione, possiamo accettare unicamente un costo di fr. 579'608.– che corrisponde al preventivo (doc. 6a) e alla nota di onorario (doc. 9a).
D. Il 31 maggio 2010, la fondazione contribuente indirizzava all’autorità di tassazione uno scritto intitolato “DOC. da aggiungere al RECLAMO 24.8.09”, con cui chiedeva di “inserire nel dossier” un estratto da Wikipedia relativo all’arch. Pietro Porcinai ed un e-mail ricevuto dalla figlia di quest’ultimo, in merito ai lavori svolti dal padre nel parco della proprietà di __________ negli anni 1978-1983.
Il 7 giugno 2010, il funzionario competente dell’Ufficio di tassazione prendeva contatto telefonicamente con lo Studio __________, chiedendo copia del reclamo e la prova della sua spedizione.
Lo stesso giorno, l’avv. __________ trasmetteva all’Ufficio di tassazione uno scritto datato 24 agosto 2009, spiegando che quest’ultimo “era stato preparato e firmato ed era da inviare per raccomandata” ma che poi “purtroppo, per le varie assenze in vacanza, l’invio avvenne ma non per raccomandata, per cui ne manca la prova”. Invitava pertanto l’autorità fiscale a “farne ricerca in altri uffici, dato che mancava l’indicazione della via”. Se lo stesso non fosse stato reperibile, postulava la restituzione del termine di reclamo “per le assenze in vacanza che condussero all’invio non raccomandato di un invio non più reperibile”.
E. Con decisione del 24 giugno 2010, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto tardivo. Nella motivazione della decisione, proponeva in particolare le seguenti considerazioni:
La consultazione dell’incarto della RI 1 e le ricerche dell’autorità di tassazione non hanno permesso di rintracciare il reclamo 24.8.09 contro la TUI del 2005 relativa alla vendita immobiliare fra la RI 1 e la sig.ra __________.
Purtroppo il reclamo del 24.8.2009 non deve neanche essere stato inviato ad altro ufficio della Divisione delle contribuzioni, in quanto per prassi e direttiva interna gli invii agli uffici sbagliati vengono automaticamente girati a quelli competenti.
Riteniamo inoltre che l’indirizzo indicato sul reclamo, sebbene fosse mancante dell’indicazione della via, era sufficiente per farlo recapitare all’autorità di tassazione, poiché l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di fatto dispone di una casella postale.
In conclusione, mancando la prova dell’invio e non disponendo del documento originale del 24.8.09, ci dobbiamo chinare sull’invio del 7.6.2010. Nella misura in cui lo stesso, preannunciato dallo scritto del 31.5.2010, rappresenta un reclamo avverso la decisione TUI 1/2005 emessa a carico della RI 1, viene pertanto considerato irricevibile, in quanto inoltrato ben oltre i termini legali (cfr. ad esempio decisione CDT 80.2010.29 del 7.4.2010 in re C.A.) e non essendo stato addotto alcun giustificato motivo affinché siano dati gli estremi per una restituzione dei termini ai sensi dell’art. 192 cpv. 5 LT.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula, in via principale, che il valore di acquisto sia elevato a fr. 2'200'000.– ed i costi di miglioria relativi alla proprietà ceduta a 7'500'000 franchi e, in via subordinata, che tali costi vengano valutati “in loco, in contraddittorio, previo eventuale esperimento di conciliazione”. Nel contempo, chiede pure la revisione della decisione di tassazione, auspicando che l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche e la Camera di diritto tributario “s’intendano, accettando l’ev. unica trattazione della Camera di DT, per analogia con l’art. 206,2 LT”.
Secondo l’insorgente, la scoperta, avvenuta nel maggio 2010, nello staff degli architetti di nomi illustri come ------ e ----- equivarrebbe alla scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, tali da giustificare la revisione della tassazione già passata in giudicato.
La ricorrente ritiene inoltre che l’autorità fiscale dovesse basarsi sulla decisione notificatale in occasione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a suo avviso costituisce una “decisione formale autonoma con tanto di termine di reclamo”.
G. Nelle sue osservazioni del 27 luglio 2010, l’UTPG propone di respingere il ricorso. Considerata la tardività nell’inoltro del reclamo, ritiene di averlo correttamente dichiarato irricevibile. Contesta poi la tesi dell’insorgente, secondo cui l’autorità fiscale avrebbe dovuto riprendere i valori indicati nella decisione con cui è stato concesso il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare, al momento dello scioglimento della comunione ereditaria.
Diritto
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Nella fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo della fondazione contribuente, sostenendone la tardività.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT, applicabile nella procedura di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari in virtù del rinvio proposto dall’art. 213 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
2.3
La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).
2.4.
Nella fattispecie, la ricorrente deve subire le conseguenze dell’impossibilità, da essa stessa riconosciuta, di provare il tempestivo inoltro del reclamo.
L’invio raccomandato viene utilizzato, fra i servizi postali, proprio con il fine precipuo di provare la data dell’invio. È pertanto singolare che un avvocato non si serva di tale mezzo volendo mettersi in condizione di dimostrare il rispetto di un termine legale (cfr. la già citata sentenza del TF 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2 in fine).
La circostanza che gli impiegati dello studio legale, essendo in vacanza i titolari, abbiano “disatteso” l’ordine di invio raccomandato, non può evidentemente essere opposta al fisco.
2.5.
La ricorrente non invoca espressamente un motivo di restituzione del termine di reclamo.
Nella misura in cui l’accenno al fatto che i collaboratori dello studio legale avrebbero disatteso gli ordini ricevuti, in merito all’invio per raccomandata del reclamo, dovesse essere inteso quale motivo di restituzione dei termini, va ricordato che il comportamento delle persone ausiliarie va ascritto al richiedente (cfr. p. es. DTF 114 Ib 67; ASA 60 p. 630 consid. 2c).
2.6.
La decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha dichiarato irricevibile il reclamo, deve conseguentemente essere confermata.
Come ricordato, la ricorrente vorrebbe poi che questa Camera si pronunciasse anche sull’istanza di revisione, contenuta nello stesso atto con cui è stato interposto il ricorso contro la decisione su reclamo del 24 giugno 2010.
Propone, a tale riguardo, che la Camera di diritto tributario si accordi in tal senso con l’UTPG, applicando per analogia l’art. 206 cpv. 2 LT.
3.2.
L’art. 234 cpv. 1 LT attribuisce la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda.
La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT).
La domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre 1999; inoltre Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474). È infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione. Anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39).
3.3.
Nella fattispecie, la decisione oggetto della domanda di revisione è la decisione di tassazione del 27 settembre 2009. Competente è pertanto l’Ufficio di tassazione, che ha adottato tale decisione. Il rimedio giuridico ammesso contro la decisione sull’istanza di revisione sarà quindi dapprima il reclamo allo stesso Ufficio – perché tale è il rimedio ammesso “contro la decisione o sentenza anteriori” secondo l’art. 234 cpv. 3 LT – e quindi il ricorso alla Camera di diritto tributario.
Ne consegue che la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito dell’istanza di revisione.
Né può trovare applicazione, come vorrebbe la ricorrente, l’art. 206 cpv. 2 LT. Quest’ultima disposizione prevede in effetti che il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata possa essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario. Nella fattispecie, tuttavia, manca del tutto una decisione sull’istanza di revisione e quindi una motivazione “esaustiva”, contro cui sarebbe proponibile un reclamo da trasmettere direttamente alla Camera di diritto tributario. A ciò si aggiunga che l’autorità di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, non ha dato il suo consenso ad una simile trasmissione, cosa che basterebbe in ogni caso ad escludere la soluzione auspicata dalla contribuente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1.2. L’istanza di revisione della decisione del 27 luglio 2010 è irricevibile.
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: