Incarto n. 80.2010.65

Lugano 21 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 17 maggio 2010 contro la decisione del 22 aprile 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2003 e 2004.

Fatti

A. RI 1, nato nel 1940, coniugato con __________, è stato alle dipendenze del gruppo __________ sino al 30 marzo 1995, dopodiché l’Ufficio AI, con decisione del 13 dicembre 1996, lo ha dichiarato inabile al lavoro.

Attualmente, il contribuente è al beneficio delle sole rendite AVS e di invalidità della cassa pensione. Per contro, raggiunta l’età del pensionamento, non può più contare sulle rendite delle assicurazioni private.

B. In data 6 marzo 2009, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2003 e 2004. A sostegno della sua domanda, il contribuente argomentava che, raggiunta l’età di pensionamento, le sue entrate si erano dimezzate, cosicché non era più in grado di far fronte ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della moglie di prime nozze, __________. Aggiungeva quindi di non poter più contare su una propria disponibilità finanziaria, costantemente pignorata a favore della ex moglie per alimenti non pagati, mentre un’istanza di annullamento/revisione dei contributi alimentari, inoltrata al momento del suo pensionamento, era ancora pendente dinanzi alla Pretura di __________.

C. L’autorità fiscale, con separate decisioni del 7 agosto 2009, respingeva la domanda. Nelle motivazioni, spiegava di avere già concesso il condono delle imposte annue intere sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (assicurazione quadri), senza che il contribuente fosse riuscito nel frattempo a saldare le imposte ordinarie 2003/2005 in rate regolari mensili. A giudizio dell’autorità, ritenuta la sua elevata disponibilità mensile, da un lato, e l’ammontare dei debiti, prevalentemente di diritto privato, dall’altro, la situazione economica del contribuente era ormai pregiudicata, ragione per cui le condizioni per la concessione del condono delle imposte ancora scoperte non risultavano più adempiute.

D. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’8 settembre 2009, contestando l’esistenza di una disponibilità mensile con la quale poter far fronte alle imposte arretrate. Al proposito, osservava che il calcolo allestito dall’autorità fiscale non prendeva in considerazione gli alimenti pignorati mensilmente a favore della ex moglie, mediamente nella misura del 50% della rendita di invalidità. Contestava poi l’importo dei debiti, che a suo dire andava ridotto a fr. 81'607.49.–, poiché viziato da più precetti esecutivi emessi per le stesse imposte.

L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 22 aprile 2010. Nelle motivazioni, l’autorità ribadiva che il reale indebitamento del contribuente, pari a 165'624.37 franchi, evidenziava “una chiara situazione pregiudicata che non giustifica l’accoglimento della domanda in quanto il condono delle sole imposte 2003/2004 non risolverebbe il disagio”.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che nel calcolo della sua disponibilità mensile debbano essere computati anche i contributi alimentari versati alla ex moglie. Non censura invece l’ammontare dei suoi debiti, così come ricalcolato dall’Ufficio esazione e condoni.

Nelle proprie osservazioni del 26 maggio 2010, la Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il gravame.

Diritto

  1. L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

  2. 2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2.

Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

· l’esistenza di una situazione di bisogno e;

· conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale.

Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

  1. 3.1.

Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

3.2.

Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).

Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).

3.3.

Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).

  1. 4.1.

Come esposto in narrativa, il ricorrente censura sostanzialmente il mancato conteggio, nel calcolo della sua disponibilità mensile, degli alimenti pignorati mensilmente a favore della ex moglie, che quantifica mediamente nella misura del 50% della sua rendita di invalidità, sostenendo poi che un condono delle postulate imposte contribuirebbe ad un risanamento stabile e duraturo, tenuto conto anche di un’eventuale decisione favorevole della Pretura di __________, che avrebbe un effetto retroattivo. Di parere avverso l’Ufficio esazione e condoni, secondo cui la situazione economica del contribuente sarebbe in ogni caso compromessa, ragione per cui le condizioni per la concessione di un condono non sono adempiute.

4.2.

Dall’estratto dell’8 luglio 2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, agli atti dell’incarto fiscale, risulta che nei confronti di RI 1 sono stati nel frattempo iscritti due attestati di carenza beni per fr. 5'798.15, mentre le procedure in corso sono rimaste pressoché invariate ed ammontano attualmente a 164'303.75 franchi. Già dedotte le contestate doppie esecuzioni, la situazione debitoria del contribuente può così essere riassunta:

__________ fr. 22'499.15

__________ fr. 19'855.85

__________ fr. 19'963.90

Imposte cantonali e federali fr. 66'523.90

Imposte comunali fr. 35'460.95

Totale fr. 164'303.75

È ben vero che i debiti verso l’ente pubblico, di oltre 100'000 franchi, superano di gran lunga i debiti verso i privati, di poco superiori a 60'000 franchi. Ciò che preoccupa l’autorità fiscale è tuttavia l’entità complessiva dei debiti e la loro evoluzione negativa. Se inizialmente i precetti esecutivi fatti spiccare a suo carico dalla ex moglie venivano successivamente liquidati, da qualche mese a questa parte tutti i suoi creditori, compresa la ex moglie, hanno richiesto la realizzazione forzata delle rendite. Dai verbali di pignoramento allestiti dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ emerge poi che le pretese avanzate superano ampiamente le rendite pignorabili, tanto è vero che in data 27 maggio 2010, come visto, sono stati iscritti a carico del ricorrente i primi due attestati di carenza beni.

In simili circostanze, la sua situazione debitoria è pacificamente pregiudicata, così come rettamente osservato anche dall’autorità fiscale. È quindi facilmente prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione economica, ma gioverebbe semmai ai creditori privati, ed in primo luogo alla ex moglie __________, che beneficerebbero dell’intera disponibilità mensile (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). A questo stadio della procedura, poco importa invece che il ricorrente abbia inoltrato, al momento del pensionamento, un’istanza di annullamento/revisione dei contributi alimentari versati alla ex moglie, tuttora pendente dinanzi alla Pretura di __________. Qualora dovesse essere effettivamente presa una decisione a lui favorevole, RI 1 potrebbe del resto ricorrere all’istituto del riesame, che può venir preteso, sulla base dell’art. 29 Cost. fed., ogni volta che le circostanze si modificano in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT I-2002 n. 38).

4.3.

Il ricorrente non può nemmeno pretendere che il peggioramento della sua situazione economica, intervenuto dopo le tassazioni oggetto dell’istanza di condono, sia da ricondurre agli obblighi di mantenimento nei confronti della ex moglie.

Il matrimonio contratto con __________ è infatti stato sciolto nel lontano 1982 e da allora il ricorrente ha sempre provveduto al pagamento dei contributi alimentari. Per contro, dall’esame dell’incarto fiscale emerge chiaramente che il ricorrente ha sempre riscontrato una certa difficoltà nell’amministrare la sua fortuna, tanto è vero che ha dovuto girare l’importo di fr. 120'000.– versatogli dalla previdenza professionale (assicurazione quadri) direttamente all’Ufficio esazione e condoni, senza dimenticare inoltre che sino al suo pensionamento versava alla medesima autorità un importo di fr. 1'300.– ed al comune di __________ un importo di fr. 800.– per imposte arretrate. In queste circostanze, è quindi facilmente presumibile che il peggioramento della sua situazione economica sia da ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore di vita alle attuali entrate, che per sua stessa ammissione si sono addirittura dimezzate dopo il pensionamento. Non può pertanto trovare applicazione l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, che tra le cause che possono condurre ad una situazione di bisogno riconosce espressamente il peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente intervenuto dopo la tassazione oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari oppure obblighi di mantenimento.

4.4.

A proposito delle verosimili difficoltà nell’amministrare la sua fortuna, non va infine dimenticato, in linea con quanto affermato dalla recente giurisprudenza bernese (RKE BE 2009/165), che per ottenere la concessione del condono delle imposte, il contribuente deve dimostrare di avere costituito le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della sua capacità contributiva del momento.

Come esposto in precedenza, negli anni 2003 e 2004, le entrate del ricorrente erano ben superiori alle attuali. Per sua stessa ammissione, prima del pensionamento, poteva infatti contare anche sulle rendite delle assicurazioni private, per un importo mensile complessivo di fr. 13'250.–. Pur considerando che all’epoca versava, ogni mese, fr. 1'300.– all’Ufficio esazione e condoni e fr. 800.– al comune di __________ per imposte arretrate così come fr. 1'600.– a titolo di contributi alimentari alla ex moglie, rimaneva ancora un importo di fr. 9'300.–. Dedotte le spese impignorabili di fr. 4'618.–, così come calcolate nell’ultimo verbale di pignoramento allestito dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti, agli atti dell’incarto fiscale, la quota disponibile ammontava pertanto a 4'682 franchi al mese. In simili circostanze, conformemente alla giurisprudenza cantonale sopra citata, era quindi legittimo aspettarsi dal contribuente che provvedesse alla costituzione delle necessarie riserve al pagamento delle imposte, che per i periodi fiscali 2003 e 2004 ammontavano a 43'449 franchi. Anche per questa ragione, la decisione impugnata merita piena tutela. Decidere diversamente significherebbe premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali.

4.5.

Si aggiunga infine che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare il condono (totale o parziale). Questa Camera può intervenire soltanto se vi è un abuso o un eccesso del medesimo (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), ciò che di tutta evidenza non si è verificato nel caso in esame.

  1. 5.1.

Alla luce di tutte le circostanze sopra descritte, il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Vista la sua particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

5.2.

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Intimazione a:

-; -; -;

Copia per conoscenza:

  • municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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