Incarto n. 80.2010.64
Lugano 14 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 14 maggio 2010 contro la decisione del 15 aprile 2010 in materia di IFD 2005.
Fatti
A. La RI 1 è una società anonima, il cui scopo consiste nella fornitura di servizi di natura commerciale e di carattere organizzativo e finanziario come pure di partecipare ad altre imprese.
Nella dichiarazione fiscale 2005, la società indicava di aver chiuso l’esercizio con una perdita di fr. 3'237'603.–. La perdita era riconducibile essenzialmente al fatto che, a fronte di ricavi inesistenti, la contribuente aveva sopportato costi per interessi passivi per fr. 833'437.– e costi per la svalutazione di una partecipazione per fr. 2'223'078.–.
B. Notificando alla società contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 21 gennaio 2010, l’CO 1 (UTPG) commisurava l’utile imponibile per l’IFD in fr. 288'400.–; per l’IC, invece, la RI 1 beneficiava della tassazione quale holding secondo l’art. 91 LT.
In particolare, l’autorità fiscale aveva ripreso interessi passivi nella misura di fr. 288'409.–, in applicazione delle disposizioni sul capitale proprio occulto. Aveva inoltre ripreso una “riserva di rivalutazione” di fr. 3'280'490.– , in relazione ad una partecipazione (__________) rivalutata nel corso del 2005.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione in materia di IFD, contestando la ripresa degli interessi passivi. A suo avviso, la semplice circostanza che __________ avesse prestato una fideiussione personale a favore del pool delle banche finanziatrici non giustificava la conclusione che si trattasse di capitale proprio occulto. La fideiussione non sarebbe infatti stata accompagnata dalla cessione in pegno di beni, ma sarebbe stata una fideiussione generica, basata su “una clausola standard che tutti gli studi di credito pretendono in contratti di finanziamento del tipo di quelli erogati dal pool”.
L’UTPG respingeva il reclamo, con decisione del 15 aprile 2010, con la seguente motivazione:
È stata applicata la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, in ossequio alla circolare del 6.6.1997 (Capitale proprio occulto), ritenuto che i finanziamenti di cui dispone la contribuente sono in ultima analisi garantiti tramite fideiussione dall’azionista della contribuente stessa.
La contribuente ha già esposto a bilancio le partecipazioni al loro valore venale; valore sul quale sono state applicate le aliquote previste dalla citata circolare al fine di determinare il capitale di terzi massimo rimunerabile.
Ai soli fini dell’imposta federale diretta ne consegue che la parte di interessi passivi relativa al finanziamento dei terzi, che economicamente svolge la funzione di capitale proprio (LIFD art. 65), non è un costo commercialmente giustificato, quanto piuttosto una distribuzione dissimulata di utile.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta nuovamente la ripresa degli interessi passivi. Escluso che il finanziamento contestato provenga dall’azionista, la ricorrente sottolinea che la semplice esistenza della fideiussione non impone una diversa conclusione, tanto più che neppure l’autorità fiscale le avrebbe rimproverato un tentativo di elusione d’imposta. In via subordinata, l’insorgente contesta il valore attribuito alla partecipata __________, le cui condizioni economiche sarebbero notevolmente migliorate, con la conseguenza che il capitale di terzi massimo si eleverebbe ben al di sopra di quello risultante dal bilancio.
E. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2011, l’UTPG propone di respingere il ricorso. A suo avviso, in seguito all’entrata in vigore della base legale federale per la ripresa degli interessi sul capitale proprio occulto, non è più necessario dimostrare l’esistenza di un tentativo di elusione d’imposta. Circa la valutazione della partecipazione __________, l’autorità fiscale sottolinea di essersi basata su quanto indicato dalla stessa contribuente, mentre la sua nuova tesi sarebbe fondata su una perizia del 2009; anche quest’ultima peraltro attribuirebbe alla società partecipata un valore di sostanza di fr. 26'261'091. Inoltre, l’eventuale accoglimento della tesi della ricorrente comporterebbe una modifica della tassazione a suo sfavore, poiché imporrebbe di sciogliere l’accantonamento di fr. 3'715'210 sulla stessa partecipazione, rivalutata proprio quell’anno.
Diritto
Secondo l’art. 65 della Legge federale sull’imposta federale (LIFD) gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrano nell’utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.
Sia per l’azionista – o per le persone a lui vicine – sia per la società di capitali può esserci un forte interesse a disporre dei fondi necessari nella forma di prestito dell’azionista anziché come fondi propri: gli interessi passivi dovuti dalla società debitrice sono considerati un costo e pertanto deducibili dall’utile imponibile. Fiscalmente, tale modo di procedere non è tuttavia ammesso, se il prestito alla società assume economicamente la funzione di fondi propri e pertanto gli interessi passivi deducibili sono pagati all’azionista al posto di dividendi. Tali fondi di terzi sono in tal caso trattati come capitale proprio occulto e gli interessi relativi sono aggiunti all’utile imponibile.
Il finanziamento di terzi è considerato inadeguato quando:
· la società ottiene l’apporto dei fondi in questione da un azionista o da una persona vicina a quest’ultimo;
· non avrebbe potuto, mediante i suoi mezzi, ottenere i fondi necessari da parte di terzi;
· espone i fondi al rischio caratteristico dell’andamento degli affari in una misura insolita per il capitale di terzi.
È pertanto riservata la prova che un terzo indipendente avrebbe concesso un prestito a condizioni identiche. Così, sul piano fiscale, una società può indebitarsi verso i suoi azionisti se avrebbe potuto ugualmente ottenere con i suoi mezzi i fondi necessari, in particolar modo da parte delle banche (sentenza del Tribunale federale n. 2P.338/2004 e 2A.757/2004 del 26 aprile 2006, in RDAF 2007 II 239 = ASA 78 p. 216 consid. 4.2 e dottrina citata).
1.2.
Per determinare il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative occorre partire, come regola generale, dal valore venale degli attivi. Sono determinanti i valori venali alla fine del periodo fiscale. L'autorità di tassazione si baserà sui valori determinanti per l'imposta sull'utile delle società, a meno che valori venali più elevati possano essere dimostrati. Per ogni tipo di attivo l’Amministrazione federale ha stabilito in un’apposita circolare la percentuale massima di fondi di terzi che una società potrebbe ottenere con i propri mezzi.
Nella misura in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto. Condizione essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o indirettamente, dai soci o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti e né i soci né le persone loro vicine hanno prestato garanzie, non si è in presenza di capitale proprio occulto (Circolare n. 6 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 6 giugno 1997, Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative [art. 65 e 75 LIFD], p. 2).
La ricorrente ha concluso nel 2005 un contratto di finanziamento con un pool di banche italiane e tedesche, per un importo di € 12'000’000. L’azionista __________ ha rilasciato alle finanziatrici una fideiussione a prima richiesta.
Su tale presupposto l’autorità fiscale ha ritenuto che il finanziamento in questione debba essere assimilato ad un mutuo dello stesso azionista, come previsto dalla Circolare dell’AFC.
L’insorgente contesta tale conclusione, ritenendo la fideiussione prestata una mera “clausola standard” pretesa da tutti gli istituti di credito in contratti di finanziamento dello stesso tipo.
2.2.
Fino all’entrata in vigore della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), il 1° gennaio 1995, l’autorità fiscale poteva riqualificare come capitale proprio occulto una parte del capitale di terzi solo a condizione di dimostrare l’esistenza di un tentativo di elusione fiscale. Dopo che il legislatore federale, introducendo l’art. 65 LIFD, ha codificato le condizioni per l’assimilazione del capitale occulto al capitale proprio, non occorre più provare l’esistenza di manovre elusive (cfr. p. es. Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 7 ad art. 65 LIFD, p. 587).
In una sentenza del 1985, il Tribunale federale aveva tuttavia già riconosciuto che, se una società di capitali ottiene da un terzo un credito garantito dagli azionisti, che non avrebbe potuto ottenere con i soli mezzi propri, si è in presenza di capitale proprio occulto e di elusione d’imposta (ASA 55 p. 423 = RF 41/1986 p. 403 = RDAF 1988 p. 263 consid. 2 b).
Come già sottolineato, gli stessi principi sono stati sostanzialmente ripresi dall’AFC nella sua circolare adottata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa federale, che assimila al capitale proprio dissimulato i prestiti concessi da terzi indipendenti ma garantiti dagli azionisti o da persone loro vicine (Danon, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 65 LIFD).
2.3.
Nel caso in esame, senza che occorra porsi la questione dell’adempimento delle condizioni per l’esistenza di un’elusione d’imposta, si deve ammettere con l’autorità di tassazione che la fattispecie rientra nel campo d’applicazione dell’art. 65 LIFD, per il fatto che parte del finanziamento concesso alla ricorrente dal pool di banche è “economicamente equiparabile al capitale proprio”.
Non può essere ignorata la circostanza che, a fronte di attivi per un valore complessivo di fr. 28'089'516.–, il capitale proprio risultante dal bilancio ammonta a soli 55'548 franchi. Per stabilire il finanziamento di terzi massimo, l’autorità di tassazione ha applicato i coefficienti previsti dalla circolare dell’AFC, cioè il 100% della liquidità (fr. 59'443.–) ed il 70% delle partecipazioni (fr. 27'802'064.–) e degli altri attivi immateriali (fr. 228'009.–). Il capitale proprio occulto è così stato commisurato in fr. 8'464'480.–.
Con il contratto di finanziamento, inoltre, __________ non si è solo impegnato a rilasciare una fideiussione a prima richiesta in favore delle finanziatrici, ma ha anche costituito in pegno le azioni sia della RI 1 sia della __________ SpA, impegnandosi altresì “per tutta la durata del finanziamento e fino a quando le ragioni di credito delle finanziatrici non siano state interamente soddisfatte, una partecipazione al capitale di __________ non inferiore al 78% ed a far sì che quest’ultima mantenga la titolarità del 60% del capitale sociale della Società” (cfr. contratto, clausola 18.3).
In simili circostanze, la decisione impugnata, che ha considerato parte del finanziamento economicamente equiparabile al capitale proprio, appare conforme alla legge ed alla giurisprudenza applicabili, dovendosi ritenere che la società ricorrente non avrebbe potuto ottenere tale finanziamento alla stesse condizioni, senza le garanzie prestate dall’azionista.
Con un’ulteriore censura, l’insorgente contesta il valore attribuito agli attivi, sulla cui base è stato calcolato il capitale proprio occulto. A tale riguardo, produce un rapporto redatto nel 2009 dalla __________ in merito al valore delle azioni della partecipata __________. Quest’ultima partecipazione era stata rivalutata, proprio nel 2005, nella misura di fr. 6'995'700.–, rispetto al valore di costo di fr. 17'310'720.–. Ora, in base alla nuova perizia, la contribuente sostiene che il valore della partecipazione sarebbe di ben fr. 39'175'920.–. Calcolando il capitale di terzi massimo a partire da quest’ultimo valore del più importante attivo della ricorrente, non vi sarebbe più spazio per un capitale proprio occulto.
3.2.
A tale pretesa deve essere anzitutto opposta la considerazione che la modifica di un bilancio già inoltrato all’autorità fiscale costituisce un ingiustificato venire contra factum proprium: pertanto non è ammessa, neppure prima che la tassazione sia passata in giudicato, perché deve essere osservato il divieto di comportamento contradditorio (Locher, op. cit., art. 58 LIFD, n. 23, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55 p. 624; ASA 50 p. 387).
L’impresa contribuente attesta con l’inoltro del rendiconto annuale in base al diritto commerciale la propria volontà di essere tassata su tale base. Devono in particolar modo essere rifiutate modifiche del bilancio fondate esclusivamente su considerazioni fiscali (Locher, loc. cit. e giurisprudenza citata).
Solo se un contribuente ha violato palesemente delle prescrizioni del diritto commerciale, nella contabilità allegata alla dichiarazione fiscale, una correzione è ammessa anche dopo l’inoltro della dichiarazione, ma prima che la tassazione diventi definitiva.
Diverso il caso della vera e propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole sostituire una valutazione conforme al diritto commerciale con una diversa valutazione a sua volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento dell’inoltro della dichiarazione; a partire da tale momento subentra un divieto di modifica (Tribunale federale, n. 2A.315/2004 del 22 febbraio 2005; n. 2A.399/2002 del 31 marzo 2003; n. 2A.122/1997 del 3 aprile 1998).
3.3.
Nel caso in esame, ritenuto che l’UTPG ha intrapreso il calcolo del capitale proprio occulto proprio sulla base del valore degli attivi risultante dal bilancio allegato alla dichiarazione fiscale, non sono manifestamente adempiuti i presupposti per una modifica del valore attribuito alla partecipazione azionaria in discussione, tanto più che si tratta di una richiesta fondata su una perizia redatta nel corso del 2009.
A ciò si aggiunga che, come sottolineato dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, l’eventuale accoglimento del ricorso su questo aspetto implicherebbe un’ulteriore modifica della tassazione a svantaggio della ricorrente. Si è già ricordato, infatti, che proprio nell’esercizio 2005, la partecipazione __________ è stata oggetto di una rivalutazione di fr. 6'995'700.–. Una parte di tale importo (fr. 3'280'490.–) è stata aggiunta all’utile imponibile quale utile di rivalutazione ex art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD; il rimanente importo di fr. 3'715'210.– è stato invece considerato accantonamento sulla partecipazione. Tale accantonamento non sarebbe evidentemente più giustificato, se si accettasse il valore della partecipazione che emerge dalla perizia del 2009, e dovrebbe conseguentemente essere sciolto secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: