Incarto n. 80.2010.56

Lugano 21 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 29 aprile 2010 contro la decisione del 29 marzo 2010 in materia di IC/IFD 2004-2005-2006-2007.

Fatti

A. Non avendo i coniugi RI 1i inoltrato la dichiarazione fiscale 2004, nonostante una diffida del 23 ottobre 2006, l’Ufficio di tassazione infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 400.– con decisione del 16 ottobre 2006, avvertendoli che, in caso di mancato adempimento dei loro obblighi entro i successivi dieci giorni, li avrebbe sottoposti ad una tassazione d’ufficio.

Altre multe disciplinari venivano inflitte ai contribuenti negli anni successivi, per il mancato inoltro delle dichiarazioni fiscali 2005, 2006 e 2007.

B. Con quattro decisioni del 4 novembre 2009, l’RS 1 di Biasca notificava ai contribuenti le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali dal 2004 al 2007, eseguite per apprezzamento.

Gli elementi imponibili stabiliti dalle decisioni in questione erano i seguenti:

2004

2005

2006

2007

reddito IC

222’200

229’500

213’400

218’000

reddito IFD

232’900

240’500

223’600

228’600

La sostanza imponibile ammontava in tutti i casi a zero franchi.

Tutte le decisioni proponevano la seguente motivazione:

La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

C. I contribuenti impugnavano le seguenti decisioni, con reclamo del 30 novembre 2009, nel quale si limitavano alle seguenti considerazioni:

Chiediamo cortesemente la possibilità di un’udienza, in cui presenteremo tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni fiscali e ai bilanci per gli anni 2004/2005/2006/2007 (mezzi di prova) che attestano un’importante differenza di reddito rispetto alla tassazione d’ufficio.

Con quattro decisioni del 7 gennaio 2010, l’autorità fiscale dichiarava il reclamo “non ammesso o irricevibile”. Dopo aver ricordato le condizioni che devono essere adempiute perché una tassazione d’ufficio possa validamente essere contestata, l’Ufficio di tassazione argomentava che il reclamo non ottemperava i requisiti in questione, “per cui lo stesso deve essere dichiarato irricevibile e questo in ragione del fatto che con lo scritto si chiede di essere convocati in un’udienza, ma non si producono, nel termine perentorio, le dichiarazioni fiscali ed i bilanci”. L’autorità sottolineava poi che il contribuente non ha diritto di essere convocato personalmente prima della decisione su reclamo.

D. Con lettera del 23 marzo 2010, la RA 1, rappresentante contrattuale dei contribuenti, si rivolgeva all’autorità di tassazione, con le seguenti argomentazioni:

Il __________ ci conferma che non ha mai ricevuto le decisioni a margine datate 7 gennaio 2010 ecco perché il nostro ufficio in questi giorni ne ha richiesto copia in quanto si attendeva ancora una riposta in merito al reclamo inoltrato ma soprattutto l’appuntamento, per il nostro ufficio, per la debita consegna delle dichiarazioni fiscali e bilanci quali mezzi di prova del reclamo.

Inoltre ad oggi il contribuente non ha ancora ricevuto le decisioni di tassazione dopo reclamo per gli anni 2004 e 2005 di cui avevamo fatto reclamo insieme al 2006 e 2007. Questo va a confermare che ci deve essere stato un disguido con gli invii postali per cui il contribuente non ha ricevuto il dovuto.

Richiediamo eccezionalmente, per non ledere i diritti del contribuente, di ricevere le decisioni mancanti relative agli anni 2004 e 2005 per invio raccomandato come pure la copia delle decisioni di tassazione 2006 e 2007 (ricevute il 17 marzo 2010 in copia), per invio raccomandato così da poter avere il debito diritto di ricorso alla Camera di diritto tributario di 30 giorni dalla data di ricezione.

Nel caso ci fosse la possibilità, a titolo sempre eccezionale ed a causa del disguido postale, di poter portare di persona le dichiarazioni fiscali 2004, 2005, 2006 e 2007 restiamo a disposizione.

Mediante raccomandata del 26 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione trasmetteva alla rappresentante dei contribuenti le decisioni su reclamo relative alle tassazioni dal 2004 al 2007. Sulle stesse figurava, sotto la data stampata (7 gennaio 2010) la seguente indicazione manoscritta: “reintimata il 17.3.2010”.

E. Con ricorso del 28 aprile 2010, i coniugi RI 1 contestano le tassazioni d’ufficio confermate dalle decisioni su reclamo. Quanto alla tempestività del ricorso, rilevano che la data di “reintimazione” scritta a mano sulle decisioni non corrisponde con la data d’invio della raccomandata. Nel merito, allegano le dichiarazioni fiscali per i periodi in discussione con i relativi bilanci. Sottolineano poi di aver dovuto ricorrere ad un prestito per pagare un fornitore nel 2006, cosa che dimostrerebbe il calo dell’utile.

F. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2010 al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibili i ricorsi relativi alle tassazioni 2006 e 2007 e di respingere quelli per i periodi 2004 e 2005. Delle sue argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

In nessun caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito della questione: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

  1. 2.1.

Come detto, in primo luogo la Divisione delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile il ricorso, nella misura in cui ha per oggetto le decisioni su reclamo relative ai periodi fiscali 2006 e 2007. Queste ultime, infatti, sarebbero state ricevute dalla rappresentante dei ricorrenti già il 17 marzo 2009, come affermato nella lettera del 23 marzo 2010 all’Ufficio di tassazione. Ne consegue che il ricorso sarebbe tardivo.

2.2.

Per l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Un’analoga disposizione è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).

2.3.

Come riferito in narrativa, nella lettera del 23 marzo 2010, indirizzata dalla RA 1 all’Ufficio di tassazione, la rappresentante dei ricorrenti afferma effettivamente di aver “ricevuto in copia” le due decisioni in questione il 17 giugno 2010. Dal foglio di trasmissione allegato alla lettera in discussione si evince tuttavia che il destinatario dell’invio era stato il contribuente stesso e non la sua rappresentante contrattuale. Allo scritto del 23 marzo 2010, infatti, è stato unito un foglio con cui l’Ufficio di tassazione aveva accompagnato l’invio delle “notifiche di tassazione 2006-2007” al signor “__________”, con l’indicazione “come richiesto dalla RA 1”.

In tale contesto, non è inutile ricordare che, quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante. Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata. Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296; inoltre Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I, tomo 2b, n. 28 ad art. 117 LIFD, p. 223; Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art. 117 LIFD, p. 1170).

Ora, se si tien conto del fatto che, nella lettera del 23 marzo 2010 all’Ufficio di tassazione, la rappresentante dei contribuenti affermava che questi ultimi non avevano mai ricevuto le decisioni su reclamo e che essa stessa stava ancora aspettando “una risposta in merito al reclamo”, si può ritenere che la stessa – pur esprimendosi in maniera piuttosto insicura – abbia in tal modo preteso che le decisioni fossero correttamente notificate alla rappresentante nota all’autorità fiscale. Che l’esistenza del mandato fosse nota a quest’ultima non può essere messo in dubbio, se si considera che il reclamo era stato interposto dalla RA 1. A tale proposito, si ricorda che né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).

2.4.

Anche se sarebbe certamente stato auspicabile che, avendo preso in consegna le decisioni relative ai periodi 2006 e 2007 dagli stessi contribuenti già alcuni giorni prima, la rappresentante interponesse il ricorso entro i trenta giorni a decorrere da tale momento, questa Camera ritiene tuttavia che, nel rispetto del principio della buona fede, il ricorso non possa essere dichiarato irricevibile solo perché gli insorgenti calcolano il termine a partire dalla data in cui le decisioni sono – correttamente – state notificate alla rappresentante contrattuale.

  1. 3.1.

Acclarata la tempestività del ricorso per tutti i periodi fiscali, si tratta di confrontarsi con la legittimità delle decisioni impugnate, con cui i reclami sono stati dichiarati irricevibili, in quanto non conformi con i requisiti legali.

Con le decisioni impugnate, l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, perché questi ultimi non avrebbero adempiuto le particolari esigenze cui sottostà l’impugnazione di una tassazione d’ufficio.

3.2.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

3.3.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.4.

Come detto, nella motivazione delle decisioni di tassazione, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha indicato i requisiti che il reclamo contro la tassazione d’ufficio avrebbe dovuto adempiere, con le seguenti parole:

La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Ricevuto il generico reclamo dei contribuenti, che fra l’altro chiedevano di essere convocati dall’autorità di tassazione, quest’ultima si è limitata a dichiarare irricevibile il gravame, per inosservanza delle esigenze formali indicate.

A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f). Ora, nel caso in esame, non avendo indicato “le conseguenze in caso di di inottemperanza” nella motivazione delle decisioni di tassazione per apprezzamento, l’Ufficio avrebbe dovuto rimediarvi dopo avere ricevuto il reclamo. In tal modo, i contribuenti non sono stati avvertiti, come richiede la giurisprudenza del Tribunale federale, del fatto che il mancato rispetto dei requisiti formali del reclamo avrebbe comportato non una semplice decisione negativa bensì il rifiuto di entrare nel merito, che a sua volta avrebbe loro precluso la facoltà di impugnare in seguito la decisione dinanzi alla Camera di diritto tributario.

Questa esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale, proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato. Ancora in un caso recente, l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento. Rilevato che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che i ricorrenti erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro mancata collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo – comprese le conseguenze dell’eventuale inosservanza dei requisiti stessi – in una lettera, che aveva preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro richiesta della documentazione (sentenza del Tribunale federale del 19 luglio 2007 n. 2C_44/2007 consid. 5.2).

Nella fattispecie, non risulta invece che i ricorrenti siano mai stati avvertiti delle conseguenze dell’eventuale inosservanza dei requisiti del reclamo. Di fronte al gravame interposto dalla loro rappresentante, palesemente inadeguato alle esigenze legali, nel rispetto del principio della buona fede l’autorità fiscale avrebbe dovuto attribuire agli insorgenti un breve termine per conformarvisi, avvertendoli delle conseguenze dell’eventuale inadempimento.

3.5.

Ne consegue che le decisioni impugnate, con le quali l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, devono essere annullate e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione per nuove decisioni, che tengano conto delle dichiarazioni fiscali e dei relativi allegati, frattanto pervenuti. La Camera trasmetterà la documentazione citata all’Ufficio di tassazione, insieme alla presente sentenza.

  1. Nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.

È infatti indubbio che i ricorrenti, se avesse correttamente adempiuto gli obblighi di collaborazione previsti dalla legge, avrebbero potuto evitare di ricorrere alla Camera di diritto tributario.

Si giustifica pertanto di porre a suo carico, al di là dell’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 7 gennaio 2010 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per nuove decisioni.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

;

.

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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