Incarto n. 80.2010.39
Lugano 7 aprile 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 marzo 2010 contro la decisione del 10 febbraio 2010 in materia di IC/FID 2008.
Fatti
non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2008, nonostante una diffida ed una multa disciplinare di fr. 1'500.–, con decisione del __________RS 1le notificava una tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 67'100.– per l’IC ed in fr. 67'400.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 220'000.–;
la decisione indicava che, trattandosi di una tassazione d’ufficio, la contribuente avrebbe potuto impugnarla solo “con il motivo che essa è manifestamente inesatta” e che il reclamo avrebbe dovuto “essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova”;
la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 novembre 2009, affermando che essa era “manifestamente inesatta”, come risultava dal certificato di salario che allegava, ed impegnandosi ad inviare entro il 15 dicembre 2009 “il formulario compilato… alfine di effettuare una corretta notifica fiscale”;
con raccomandata del 12 gennaio 2010, l’Ufficio di tassazione richiamava la reclamante all’adempimento delle condizioni richieste dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio e la invitava ad inviare la dichiarazione fiscale 2008 con i relativi allegati entro il 25 gennaio 2010, avvertendola che scaduto tale termine avrebbe dichiarato irricevibile il gravame;
non essendo stato dato seguito alla richiesta dell’autorità fiscale, quest’ultima dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 10 febbraio 2010;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la decisione di tassazione sia modificata limitatamente al suo reddito dell’attività lucrativa dipendente e sottolinea di avere contestato tale manifesta inesattezza già con il reclamo, conformandosi a quanto indicato nella motivazione della tassazione d’ufficio.
Diritto
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decis ione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile in reclamo della contribuente, per non avere adempiuto i requisiti formali pretesi dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio;
gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);
secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c);
come la stessa ricorrente ammette, con il reclamo non ha inoltrato una dichiarazione fiscale completa, tale da rimediare all’inosservanza degli obblighi di collaborazione per la quale era anche stata sanzionata, ma si è limitata ad inviare il certificato di salario per il 2008, impegnandosi peraltro ad inoltrare nei giorni seguenti una dichiarazione completa;
perché la contribuente fosse consapevole della rilevanza che aveva l’inoltro di una dichiarazione completa, per permettere all’autorità fiscale di entrare nel merito del suo reclamo, l’Ufficio di tassazione le ha ancora inviato una raccomandata, indicandole quali fossero i requisiti di ricevibilità del reclamo (soprattutto l’invio della dichiarazione 2008) ed avvertendola delle conseguenze dell’inosservanza di tale invito;
nondimeno, la reclamante ha lasciato trascorrere tale termine senza inviare la sua dichiarazione fiscale;
la prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. p. es. la sentenza del 22 settembre 2009 n. 2c_155/2009 consid. 3.2.3; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1);
in simili circostanze, l’autorità fiscale non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo;
alla luce di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: