Incarto n. 80.2010.15

Lugano 6 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 27 gennaio 2010 contro la decisione del 31 dicembre 2009 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

A. RI 1 oltre ad essere docente di latino e greco presso il Liceo di __________ è attivo come ricercatore per il Fondo Nazionale Svizzero. La moglie RI 2 è docente universitaria presso l’Università di __________ e attiva nel campo della ricerca.

Nella dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti facevano valere le seguenti spese professionali per il marito:

spese abbonamento mezzo pubblico contribuente fr. 700.–

spesa bicicletta fr. 700.–

altre spese professionali fr. 12'749.-

In queste ultime rientravano le spese relative all’acquisto di libri ed in particolar modo fr. 1'560.- per la sola opera di __________, oltre a quelle per l’uso di un locale a scopo professionale e per materiale informatico.

Per la moglie chiedevano invece la deduzione di fr. 5'000.- per l’alloggio.

B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 7 ottobre 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 72'900.– per l’IC ed in fr. 85'200.– per l’IFD. Per quanto attiene alle spese professionali, aveva ammesso in deduzione le spese per i libri nella misura di fr. 11'190.–, escludendo quanto pagato per l’acquisto dell’opera di __________, sulla base dell’argomentazione secondo cui “le spese per l’acquisto di libri d’antiquariato non sono ammesse”.

Per quanto concerne le spese professionali della moglie, l’autorità riconosceva solamente la deduzione di CHF 3'000.- adducendo la motivazione secondo la quale si sarebbe “tenuto conto delle spese già riconosciute in deduzione per l’attività del marito per l’acquisto di libri e per le spese supplementari di ricerca a __________”.

Per i contributi al terzo pilastro A concedeva la deduzione massima del 20% del reddito dell’attività lucrativa, prevista per i non affiliati ad un istituto di previdenza professionale.

C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 ottobre 2009 (poi sviluppato con scritto del 9 dicembre 2009). Essi chiedevano dapprima che la deduzione di fr. 1'560.-, per l’acquisto del volume di tutte le opere mediche di Gabriel Fallopius venisse riconosciuta ed argomentavano che l’autorità non aveva fornito alcuna spiegazione oggettiva atta a negare il mancato riconoscimento. Lo stesso ragionamento veniva fatto valere per la deduzione dei contributi della moglie al terzo pilastro, in quanto secondo i contribuenti l’UT non avrebbe proposto una motivazione adeguata.

Infine gli insorgenti riproponevano la richiesta della deduzione di fr. 5'000.- per le spese professionali della moglie, riferite unicamente all’alloggio a __________.

I contribuenti contestavano sostanzialmente la modifica degli importi relativi alla tassazione 2007 rispetto a quanto stabilito durante l’audizione del 6 marzo 2009 che vedeva coinvolti l’Ufficio di tassazione e i coniugi.

D. Con decisione del 31 dicembre 2009, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo in materia di imposta cantonale, riducendo il reddito imponibile a fr. 72'700.–, mentre lo respingeva per quanto attiene all’IFD. Dapprima ricordava che l’autorità fiscale non è affatto vincolata a quanto svolto nei passati periodi fiscali e sottolineava come la deduzione dell’80% accordata ai contribuenti per i libri acquistati fosse più che generosa rispetto alla vigente giurisprudenza. L’Ufficio suddivideva inoltre le altre spese professionali fra i due coniugi, “nell’impossibilità di stabilire le acquisizioni da attribuirsi alla sola attività del marito”. In tal modo, il totale delle spese professionali del marito si riduceva a fr. 10'095.–, mentre cresceva a fr. 6'375.– la somma delle spese della moglie. Di conseguenza, veniva ridotta da fr. 7'400.– a fr. 6'771.– la deduzione dal reddito dei coniugi, per il fatto che la stessa doveva essere limitata al reddito netto inferiore. Pertanto, secondo l’UT, sarebbe stato irrilevante stabilire se le spese per le trasferte a __________ e le altre spese della moglie potessero essere ammesse in misura maggiore in quanto il reddito conseguito dalla stessa poteva al massimo essere azzerato con il riconoscimento delle deduzioni per le spese professionali, per le deduzioni dei premi del terzo pilastro A e infine per la deduzione del reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 invocano nuovamente il rispetto dell’accordo del 6 marzo 2009 facendo valere le deduzioni di fr. 700.- per l’utilizzo della bicicletta, fr. 700.- per uso di mezzi pubblici, fr. 13'449.- quale totale delle spese professionali del marito e fr. 5'000.- per le spese professionali della moglie.

Diritto

  1. 1.1.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 LT le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT).

Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

1.2.

Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino al 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.− l’anno;

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2007).

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2007).

Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2007: fr. 700.− all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile).

1.3.

Nel caso in esame, i ricorrenti contestano la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha ridotto le deduzioni delle spese di trasporto del marito e chiedono che le stesse siano riportate all’ammontare concesso nella decisione di tassazione, cioè a fr. 700.− per l’uso del mezzo pubblico ed ulteriori fr. 700.- per l’uso della bicicletta. L’Ufficio di tassazione ha per contro riconosciuto per la deduzione in questione un importo pari a fr. 370.− relativo all’abbonamento del mezzo pubblico e fr. 350.- legati all’uso della bicicletta.

Orbene, nel ricorso i contribuenti non spiegano perché dovrebbe essere loro concessa la deduzione per l’uso di due diversi mezzi di trasporto da parte della stessa persona. Si suppone che la ragione vada ricercata nel fatto che il marito si reca a lavorare con il mezzo pubblico o in bicicletta a seconda della stagione e delle condizioni climatiche. In tal caso, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha concesso la deduzione dell’intero abbonamento relativo al mezzo pubblico utilizzato dal ricorrente (fr. 370.–) ed ha aggiunto un ulteriore importo di fr. 350.- per l’uso parziale della bicicletta, appare addirittura generosa.

1.4.

È vero che i ricorrenti sembrano fondare la loro contestazione piuttosto su quanto deciso dalla stessa autorità fiscale nel periodo fiscale precedente.

A tale riguardo, va ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).

Il fatto che nella tassazione del periodo 2006 l’Ufficio avesse mantenuto la deduzione delle spese di trasporto richieste in deduzione dai contribuenti non lo vincola dunque per i periodi seguenti.

  1. 2.1.

Si tratta a questo punto di confrontarsi con la deduzione delle altre spese professionali fatte valere dai coniugi __________.

È opportuno ricordare che entrambi affiancano all’insegnamento – al liceo cantonale il marito ed all’Università di Zurigo la moglie – un’intensa attività di ricerca, che nel caso di RI 1 è sostenuta dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica.

Con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione le seguenti spese:

· per i libri, l’80% del totale degli acquisti sostenuti nel 2007, compreso il volume di Gabriel Falloppius “Opera quae adhuc extant omnia”, precedentemente escluso, per un totale di fr. 6'510.–;

· per il materiale informatico fr. 239.–;

La somma delle spese per i libri e per il materiale informatico è poi stata ripartita per metà ciascuno (fr. 3'375.–) fra marito e moglie.

Inoltre, per il marito sono state concesse le seguenti deduzioni ulteriori:

· per l’uso a scopo professionale di un locale nell’abitazione dei contribuenti fr. 3'000.–;

· per le spese di ricerca a __________ fr. 3'000.–.

E per la moglie ha ammesso ulteriori fr. 3'000.– per spese di ricerca e di trasferta a __________.

La deduzione complessiva delle altre spese professionali per il marito ammonta pertanto a fr. 9'375.– e per la moglie a fr. 6’375.–.

La contestazione che è oggetto del ricorso non concerne quindi più le spese per i libri, dopo che è stato ammesso in deduzione anche quanto pagato per il libro antico inizialmente escluso.

L’unica deduzione ancora litigiosa è quella delle spese per l’appartamento di __________, aggiunte alle spese professionali della moglie. L’autorità fiscale l’ha limitata a fr. 3'000.–, argomentando che “il reddito da lei conseguito può al massimo essere azzerato con il riconoscimento delle deduzioni per spese professionali, delle deduzioni dei premi al terzo Pilastro A, e infine con il riconoscimento della deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi”.

2.2.

2.2.1.

È vero che l’eventuale aumento delle deduzioni delle spese professionali della moglie non avrebbe alcun effetto sulla misura del reddito imponibile dei contribuenti. Infatti, si ridurrebbe di riflesso la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

2.2.2.

Secondo gli articoli 212 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7’600.– per l'IFD e di fr. 7’400.– per l' IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione , al commercio o all' impresa dell' altro.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruz ioni per la concessione dell’analoga deduzione prevista dagli articoli 33 cpv. 2 e 212 cpv. 2 LIFD (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in particolare, quanto segue:

· se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi;

· se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore;

· se l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna deduzione;

· non è possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno o a tempo parziale

(cfr. anche CDT n. 80.96.00068 dell'11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 13t; cfr. inoltre, la sentenza del Tribunale federale del 1° settembre 2005 n. 2P.35/2005 e 2A.48/2005, in RF 2006 p. 310, consid. 4.1).

2.2.3.

Per quanto attiene alla definizione del reddito del lavoro, da cui si intraprende la deduzione, secondo la già citata circolare si deve intendere la totalità del reddito del contribuente derivante da un'attività lucrativa dipendente e indipendente, principale e accessoria, conformemente alla dichiarazione d'imposta. Se si tratta del reddito di un'attività lucrativa dipendente, esso corrisponde al salario lordo, dopo deduzione delle spese per il conseguimento del reddito, dei contributi all'AVS/AI/IPG/AD, dei contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) e dei premi per l'AINP (cfr. Circolare n. 13 dell’AFC, par. 1). Secondo il Tribunale federale, considerato il fatto che quella in discussione costituisce una deduzione analoga ad una deduzione sociale, il reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere al netto anche dei contributi versati alla previdenza professionale vincolata (3° Pilastro A; cfr. RF 2006 p. 310 consid. 4.3).

2.2.4.

Ne consegue che, se il reddito del lavoro della moglie si riducesse ulteriormente, per effetto dell’aumento delle spese professionali ammesse in deduzione, si ridurrebbe la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi. Infatti, la stessa è già inferiore all’ammontare legale ed è già quindi ammessa solo nella misura del reddito del lavoro inferiore, cioè in casu di quello della moglie.

2.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è del tutto irrilevante accertare se si giustifichi l’aumento della deduzione delle “altre spese professionali” di RI 2. A tale riguardo, appare plausibile che quest’ultima debba pagare una pigione di fr. 5'000.– all’anno per alloggiare a __________, dove svolge l’attività di docente universitaria. È anche vero che il marito ha già beneficiato di una deduzione di fr. 3'000.– per spese legate alla ricerca, in particolare proprio per trasferte a __________. L’eventuale aumento della deduzione per la moglie potrebbe allora anche essere affiancato ad una riduzione della deduzione per il marito, cosa che evidentemente non sarebbe nell’interesse dei contribuenti, poiché comporterebbe un aumento del reddito imponibile.

La questione, per le ragioni già ricordate, può comunque essere lasciata aperta.

  1. 3.1.

Gli insorgenti sostengono tuttavia che le loro pretese sarebbero giustificate dal fatto che le deduzioni fatte valere “sono in accordo con quanto stabilito nell’audizione del 6.3.2009”. In sostanza, secondo i contribuenti, con la decisione impugnata l’autorità fiscale avrebbe disatteso quanto si era impegnata a fare nel verbale di udienza redatto nell’ambito della procedura di reclamo relativa al periodo fiscale 2006.

3.2.

Il principio della buona fede (Treu und Glauben), che vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, è direttamente deducibile dall'art. 9 Cost. fed.. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se:

a) l'informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie;

b) l'autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse;

c) il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza;

d) il cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio;

e) l'ordinamento legale non è mutato nel frattempo

(DTF 121 II 473 consid. 2c; 115 Ia 12 consid. 4a; 116 Ib 185 consid. 3c; 117 Ia 285 consid. 2b; 119 Ib 229 consid. 4c; DTF 113 V 87; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 28).

3.3.

Anche nel corso della procedura di reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 2006 erano litigiose le deduzioni delle spese professionali. Ebbene, l’udienza del 6 marzo 2009 si è conclusa con la sottoscrizione di un verbale, con il quale le parti hanno convenuto di “ridefinire la tassazione” su questa base:

le altre spese professionali fissate in ragione di fr. 10'800.–, composte dalle spese per i libri concesse in ragione dell’80% dell’elenco dichiarato (fr. 4'000.–), dalle spese per materiale informatico di fr. 800.–, della camera al domicilio fr. 3'000.– ed ulteriori fr. 3'000.– comprensivi delle spese sostenute nella ricerca intesa come “trasferte a __________, ecc.”.

Lo stesso metro verrà riportato nelle decisioni di tassazioni valide per gli anni fiscali 2007 e 2008.

È immediatamente evidente che la transazione in questione concerne esclusivamente il periodo fiscale 2006. Per quanto attiene ai periodi successivi, il verbale si limita ad affermare che verrà applicato “lo stesso metro”.

Ora, dal punto di vista della buona fede, non si può chiaramente sostenere che i ricorrenti abbiano preso, confidando nell'esattezza dell'informazione ricevuta in tale sede, “delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio”. Una simile ipotesi è esclusa già dalla semplice circostanza che i periodi fiscali di cui si tratta (2007 e 2008) si erano già conclusi il giorno in cui il verbale è stato sottoscritto.

3.4.

A prescindere da tale aspetto, non si vede come si possa affermare che la decisione impugnata sia in contrasto con il contenuto del verbale in discussione.

Infatti, con la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2007, sono state ammesse tutte le deduzioni invocate dal marito ed in particolare l’80% delle spese per l’acquisto di tutti i libri, compreso un testo antico di un certo valore.

Per quanto attiene alle spese professionali della moglie, il verbale non contiene alcuna precisazione ed, in particolare, tace completamente sulle spese per l’alloggio a __________, per le quali non risulta che i contribuenti avessero invocato alcuna deduzione. Solo per il marito si dice che gli viene riconosciuta una deduzione di fr. 3'000.– “comprensivi delle spese sostenute nella ricerca intesa come ‘trasferte a __________, ecc.’”. Cioè la stessa deduzione che gli è stata concessa anche con la decisione impugnata.

Se poi la censura dei ricorrenti dovesse essere rivolta contro la ripartizione delle spese librarie fra marito e moglie, anche a tale proposito il verbale in questione non si pronuncia. In ogni caso, la suddivisione appare più che giustificata, in considerazione del fatto che il campo di ricerca dei coniugi è essenzialmente lo stesso ed essi stessi hanno riconosciuto che i testi acquistati “costituiscono un bene per lo più comune e condiviso” (cfr. lettera del 9 dicembre 2009 all’Ufficio di tassazione).

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

-; -; -; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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