Incarto n. 80.2010.138

Lugano 3 marzo 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 16 novembre 2010 contro la decisione del 18 ottobre 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2007 e 2008.

Fatti

A. RI 1, nata nel 1950, segretaria alle dipendenze della __________ di __________, divorziata, vive con la figlia __________, nata nel 1977, anch’essa con un proprio reddito da lavoro.

L’altro figlio __________, nato nel 1982, ha invece lasciato l’appartamento della madre dopo aver trovato un’occupazione presso il comune di __________.

B. Il 17 febbraio 2010, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali degli anni 2007 e 2008. A sostegno della sua domanda, la contribuente sottolineava di aver dovuto richiedere diversi congedi non pagati per assistere la madre, gravemente ammalata, e di essersi presa a carico il figlio __________ sino alla fine del 2008, poiché senza attività lucrativa.

C. L’autorità fiscale, con separate decisioni del 4 giugno 2010, respingeva la domanda. Spiegava anzitutto che gli aiuti finanziari concessi ai propri famigliari, seppure lodevoli sul piano umano, non potevano giustificare il condono delle imposte. Osservava poi che altri creditori di diritto privato erano stati nel frattempo tacitati, in palese contrasto con il principio della parità di trattamento tra creditori pubblici e privati.

D. La contribuente, rappresentata dall’RA 1, impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 25 giugno 2010, nel quale sosteneva che un condono delle imposte, anche se parziale, le avrebbe permesso di “ristabilire una situazione finanziaria corretta per il pagamento degli oneri correnti”.

L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 18 ottobre 2010. Nelle motivazioni, l’autorità confermava il calcolo della disponibilità mensile stabilito in prima istanza, sottolineando in particolar modo che la contribuente conviveva ancora con la figlia __________, ragione per cui le spese di locazione andavano ripartite per metà. Ribadiva quindi che il rimborso del prestito contratto con la __________, tramite singole rate, non poteva rientrare nel calcolo del minimo d’esistenza, ma giustificava semmai la mancata concessione del condono delle imposte.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 osserva anzitutto di avere contratto il debito con la __________ per far fronte alle imposte degli anni 2005 e 2006. Rinnova quindi le argomentazioni già sollevate dinanzi all’Ufficio esazione e condoni, aggiungendo inoltre di essere stata vittima di un grave infortunio il 20 agosto 2010.

Nelle proprie osservazioni del 21 dicembre 2010, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame, dando rilievo all’assenza di un qualsiasi nesso causale tra il credito privato, erogato il 14 dicembre 2007, e le imposte del 2005 e del 2006, corrisposte a rate solo nel corso degli anni successivi.

Diritto

  1. L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

  2. 2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2.

Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

· l’esistenza di una situazione di bisogno e;

· conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale.

Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

  1. 3.1.

Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

· un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

· considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese (lett. c);

· oppure ancora forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2.

Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).

Le due nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito fiscale non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

3.3.

Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).

  1. 4.1.

Venendo al caso in esame, oggetto di discussione è fondamentalmente l’esistenza di una situazione di bisogno. La ricorrente sostiene infatti che l’intero debito fiscale dovuto per gli anni 2007 e 2008, di oltre 11'000 franchi tra imposte federali, cantonali e comunali, sia sproporzionato alla sua capacità finanziaria. Di parere opposto è invece l’Ufficio esazione e condoni, che nella decisione qui impugnata ha confermato il calcolo del minimo esistenziale stabilito in prima istanza, deducendo dal reddito dichiarato di fr. 5'014.–, compresa la 13ª mensilità, le seguenti spese:

importo base mensile fr. 1'200.00

affitto (1/2) fr. 875.00

riscaldamento fr. 150.00

assicurazioni obbligatorie fr. 200.00

cassa malati fr. 301.00

spese mediche fr. 150.00

altre spese fr. 240.00

Totale fr. 3'116.00

4.2.

La ricorrente censura anzitutto il mancato conteggio, nel calcolo della sua disponibilità mensile, dell’intero canone di locazione di fr. 1'752.–, sottolineando in particolar modo che il figlio __________ avrebbe lasciato il nucleo famigliare già alla fine del 2008.

Sennonché, come anticipato in narrativa, la contribuente convive ancora oggi con la figlia __________, nata nel 1977, anch’essa con un proprio reddito da lavoro. A tale proposito, la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, cui rinvia espressamente l’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, stabilisce infatti che i figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro, debbano contribuire alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento), in linea di principio proporzionalmente alla loro capacità finanziaria. Nella fattispecie, come detto, dagli atti a disposizione di questa Camera risulta solo che la ricorrente percepisce un reddito di fr. 5'014.–, compresa la 13ª mensilità, e che la figlia __________ svolge anch’essa un’attività lucrativa. Benché non si conosca l’entità delle sue entrate, è però pacifico che quest’ultima contribuisca in modo appropriato ai costi dell’economia domestica, tanto è vero che nel gravame qui in esame è la stessa ricorrente ad ammettere che la figlia “ha dovuto partecipare al sostentamento delle spese diverse”. In assenza di una qualsiasi indicazione in merito ad una evidente sproporzione fra i redditi della madre e della figlia, nulla si oppone quindi ad una ripartizione per metà del canone di locazione (DTF 132 III 483 consid. 5; cfr. anche la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2009/177), specie se si considera che le spese di riscaldamento sono state accollate integralmente alla ricorrente.

4.3.

La ricorrente contesta poi la mancata deduzione delle singole rate mensili di fr. 689.55 pagate alla __________. A suo dire, tale debito sarebbe infatti stato contratto per far fronte alle imposte arretrate degli anni 2005 e 2006, nel frattempo integralmente liquidate.

Dal punto di vista del diritto esecutivo, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le imposte correnti o arretrate non possano essere considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza, anche se il debitore dimostra di pagarne gli acconti o le rate scadute in modo regolare (DTF 126 III 89; 95 III 42). Questo indirizzo giurisprudenziale concretizza, da una parte, l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile per soddisfare i bisogni più elementari (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, p. 67) e, d’altra parte, permetta di evitare che si conferisca un particolare privilegio allo Stato, nel pieno rispetto della parità di trattamento tra creditori di diritto privato e pubblico (DTF 134 III 37 consid. 4.3). In linea con quanto giudicato ancora di recente dal Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria gratuita (cfr., al proposito, decisione TF n. 4D_30/2009 del 1° luglio 2009), ci si potrebbe tuttavia chiedere se i debiti d’imposta scaduti ed effettivamente pagati debbano essere presi in considerazione anche nel quadro dell’esame dell’indigenza di un contribuente che postula il condono delle ultime imposte ancora scoperte. Sennonché, come correttamente evidenziato dalla Divisione delle contribuzioni nelle proprie osservazioni del 21 dicembre 2010, nel caso in esame non occorre approfondire oltre la questione, dal momento che non si intravvede alcun nesso causale tra le prospettate rate mensili di fr. 689.55 e le imposte arretrate degli anni 2005 e 2006, ove si pensi appena che il credito privato, di complessivi fr. 31’5000.–, è stato erogato il 14 dicembre 2007 mentre il primo acconto libero di fr. 100.– è stato versato solo il 7 ottobre 2008. In difetto di altre indicazioni contrarie, non resta quindi che concludere che le rate in discussione sono la conseguenza di un tenore di vita eccessivo e non possono pertanto essere prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale.

4.4.

La ricorrente censura infine la mancata considerazione degli aiuti economici garantiti alla madre, gravemente ammalata, ed al figlio __________, disoccupato sino alla fine del 2008.

Come esposto in precedenza (punto 3.1.), tra le cause che possono condurre ad uno stato di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce espressamente un peggioramento essenziale della situazione economica dovuto ad obblighi di mantenimento. Ora, giusta le direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per debiti, i contributi di mantenimento o d’assistenza, elargiti per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, possono effettivamente essere riconosciuti, sempreché l’escusso provi di averli versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22; v. anche decisione CEF n. 15.2005.20 del 9 giugno 2005, in: RtiD I-2006 n. 80c). Occorre tuttavia che simili contribuiti siano indispensabili per i beneficiari (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 93 LEF) e soprattutto che la persona obbligata viva “in condizioni agiate” ai sensi dell’art. 328 CC. Nella fattispecie, per contro, è alquanto improbabile che il reddito della ricorrente (fr. 5'014.–) ecceda il suo minimo d’esistenza in modo sufficiente da giustificare un obbligo di assistenza nei confronti della madre ammalata e del figlio maggiorenne, che per sua stessa ammissione ha peraltro lasciato da tempo il nucleo famigliare ed ha finalmente trovato un’occupazione presso il comune di __________. La questione può comunque rimanere aperta, considerato che la ricorrente non ha nemmeno cercato di produrre documenti atti a dimostrare l’entità degli asseriti aiuti economici, disattendendo in tal modo all’onere della prova che l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale le imponeva.

Medesima conclusione vale per l’appena accennato grave infortunio di cui sarebbe stata vittima il 20 agosto 2010. Se l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, tra le cause che possono condurre ad uno stato di bisogno, anche le spese di malattia o di infortunio non coperte da terzi, occorre infatti che le stesse vengano dapprima compiutamente comprovate.

4.5.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il calcolo del minimo di esistenza stabilito dall’Ufficio esazione e condoni non può che essere confermato. Da qui la conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'898.–, che peraltro la ricorrente non sembra nemmeno contestare in quanto tale.

Premesso che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), a giudizio di questa Camera un simile importo mensile è certamente sufficiente per permettere alla contribuente di onorare il suo debito fiscale entro un termine ragionevole. Bene ha quindi fatto l’Ufficio esazione e condoni a negare l’esistenza di una situazione di disagio.

Comunque sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito fiscale. Come correttamente evidenziato anche dall’autorità di prima istanza, alla concessione del postulato condono si opporrebbe infatti il regolare rimborso dei debiti del piccolo credito, in chiaro contrasto con il principio stabilito dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, secondo cui la procedura di condono deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori privati. In questo senso, un condono potrebbe essere accordato solo nel caso in cui anche i creditori privati rinunciassero ai loro crediti nella stessa proporzione

  1. 5.1.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Vista la sua attuale disponibilità mensile, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

5.2.

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione a:

-; -; -.

Copia per conoscenza:

  • municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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