Incarto n. 80.2009.64

Lugano 8 giugno 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 24 aprile 2009 contro la decisione del 25 marzo 2009 in materia di IC e IFD 2007.

Fatti

A. Il ten. RI 1 lavora alle dipendenze del Comune di __________ quale responsabile del Servizio segnaletica e sicurezza. Sua moglie__________ lavora invece alle dipendenze di __________ a __________.

Nella dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti facevano valere le seguenti spese professionali per il marito:

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (automobile) fr. 4'875.–

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (bicicletta) fr. 700.–

pasto principale fuori casa fr. 1'500.–

altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

totale fr. 9'475.–

Per la moglie, chiedevano la deduzione delle spese per la bicicletta (fr. 700.–), per il pasto principale fuori casa (fr. 3'200.–) e per le altre spese (forfait di fr. 2'400.–).

B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’11 febbraio 2009, l’RS 1 di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 111'000.– per l’IC ed in fr. 118'200.– per l’IFD.

Per quanto attiene alle spese professionali del marito, ammetteva in deduzione quelle per la bicicletta (fr. 700.–) ed il forfait per le altre spese (fr. 2'400.– per l’IC e fr. 3'062.– per l’IFD). Nella motivazione si diceva che le altre deduzioni non erano state ammesse “difettando i requisiti di legge”. Per il pasto fuori casa, in particolare, l’autorità fiscale sosteneva che “l’esigua distanza dal luogo di lavoro” permetteva il rientro a domicilio.

Per quelle della moglie, riduceva a metà le spese per il pasto principale fuori casa (fr. 1'600.–), ammettendo le altre.

C. RI 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 febbraio 2009, contestando “la mancata accettazione delle trasferte con veicolo privato in assenza del veicolo di servizio e per i pasti fuori domicilio” e sottolineando che il “lavoro all’esterno” era aumentato rispetto ai periodi fiscali precedenti. Il reclamante chiedeva anche “di essere sentito”.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 marzo 2009, così motivata:

Secondo gli atti in possesso dell’autorità fiscale ed in applicazione delle vigenti disposizioni che prevedono, secondo logica, che degli spostamenti che avvengono sull’arco della giornata lavorativa sia il datore di lavoro a doversene fare carico, altro non si può fare se non procedere alla conferma del conteggio emesso l’11 febbraio 2009. Le attestazioni prodotte e sottoscritte dal datore di lavoro, per il quale il contribuente è sì tenuto ad utilizzare la propria autovettura per lo svolgimento dell’attività professionale, confermano ad ogni modo un indennizzo secondo quanto previsto dal regolamento. L’impostazione, fiscalmente corretta, di poter considerare le sole spese professionali previste per il tragitto domicilio-sede lavorativa, viene qui ribadita ed il fatto che in precedenza, a causa di una palese svista, l’Ufficio di tassazione abbia erroneamente concesso delle deduzioni supplementari (che hanno certo avvantaggiato il contribuente) non è in alcun modo vincolante per la definizione del reclamo presentato.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta dapprima il fatto che l’Ufficio di tassazione non abbia dato seguito alla sua richiesta di convocazione. Nel merito, postula poi nuovamente la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato e per i pasti fuori casa sia per sé sia per la moglie. In relazione alle spese di trasporto, sostiene di servirsi del veicolo privato per motivi di lavoro, per il fatto che il suo Servizio non dispone di un mezzo. Inoltre, sarebbero indennizzate dal datore di lavoro solo le trasferte al di fuori della giurisdizione. Per i pasti, osserva che a dipendenza degli spostamenti si ferma a mangiare fuori casa; la moglie, da parte sua, lavora a turni ed in particolare il sabato e il giovedì sera la durata della pausa non le consente di rientrare al domicilio.

Diritto

  1. 1.1.

Con la prima censura, il ricorrente lamenta il fatto che l’autorità di tassazione non abbia dato seguito alla sua richiesta di essere convocato, contenuta nel reclamo.

Come ha rilevato l’Ufficio di tassazione nelle osservazioni del 29 aprile 2009 al ricorso, il ricorrente non aveva nessun diritto ad essere sentito oralmente dall’autorità di tassazione.

1.2.

Circa lo svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante, gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano ad attribuire all’autorità di tassazione le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione.

Gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo.

Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha ricordato in una recente sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).

  1. 2.1.

Nel merito, la contestazione principale del ricorrente verte sulla deduzione delle spese di trasporto.

2.2.

Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l’anno;

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2007).

Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2007: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.3.

Deve essere ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).

Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).

Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (CDT n. 80.95.00224 del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t).

Lo stesso codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’ usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).

2.3.

Nella fattispecie, le spese di cui il ricorrente chiede la deduzione non sono quelle per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro, bensì quelle per gli spostamenti durante l’orario di lavoro. Si tratta di costi che, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente assunti dal datore di lavoro o meno, non rientrano fra le spese la cui deduzione è ammessa dalla legislazione tributaria. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, queste spese non sono sostenute per acquisire il reddito, ma costituiscono oneri supplementari rispetto alla normale prestazione lavorativa, assunti nell'interesse del datore di lavoro che proprio per questo è tenuto a rimborsarli (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 agosto 2008 n. 2C_260/2008 consid. 3.1).

Ora, per la trasferta quotidiana dal domicilio al luogo di lavoro (all’interno del comune di __________), il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la deduzione di fr. 700.– per l’uso della bicicletta. Tale importo è in ogni caso superiore a quanto si potrebbe dedurre qualora si riconoscesse l’uso del veicolo privato per la trasferta quotidiana dal domicilio al luogo di lavoro.

  1. 3.1.

Un’ulteriore censura, peraltro non sottoposta all’Ufficio di tassazione con il reclamo, concerne come detto le spese per i pasti fuori casa, sia per la moglie sia per il marito.

3.2.

Secondo l’art. 5 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2007, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.

La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.-- l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4’800.-- l’anno).

Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 Decreto esecutivo cit.);

3.3.

Anche per l’IFD sono deducibili le spese supplementari per pasti quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.).

Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza cit.).

3.4.

Nel caso in esame, la distanza in sé fra domicilio e luogo di lavoro non giustificherebbe la deduzione per il pasto di mezzogiorno, non potendosi evidentemente considerare “notevole” (la distanza fra il luogo di lavoro e il domicilio è, per entrambi i coniugi, di circa 1,5 km nel centro della città di __________).

Sia per sé sia per la moglie, tuttavia, la ragione addotta dal ricorrente a sostegno della sua pretesa consiste nell’orario di lavoro, a suo dire sfavorevole allo spostamento al domicilio per il pranzo.

3.5.

Per quanto concerne la moglie, l’Ufficio di tassazione ha ammesso una deduzione di fr. 1'600.–, pari alla metà di quanto richiesto nella dichiarazione fiscale. A quest’ultima peraltro i contribuenti avevano allegato una nota, nella quale spiegavano quanto segue:

La moglie lavora a turni presso la __________, al sabato la pausa per il pranzo è di un’ora e quindi non può raggiungere il domicilio per il pranzo (52 settimane) il giovedì orario di lavoro 1300/2100 con pausa mezz’ora per uno spuntino sul luogo di lavoro alle 18 (52 settimane).

2 o 3 giorni la settimana la pausa del mezzogiorno avviene dalle 1300/1330 fino alle 1400/1430, questo non permette di andare al domicilio per consumare il pranzo (130 giorni).

Per queste ragioni ho calcolato 234 giorni a fr. 15.– per pasto fuori casa.

Per quanto 234 giorni eccedano i giorni lavorativi usuali (220 giorni), nella dichiarazione i contribuenti sostenevano dunque chiaramente che la moglie era impossibilitata a rientrare al domicilio praticamente ogni giorno lavorativo. L’Ufficio di tassazione ha dimezzato la deduzione fatta valere, limitandosi ad argomentare di avere “valutato in 50% i giorni in cui la contribuente non può consumare un pasto principale presso il suo domicilio”.

Di fronte alle affermazioni circostanziate dei contribuenti, tuttavia, l’autorità fiscale avrebbe dovuto documentare il rifiuto di concedere la deduzione integrale, chiedendo se necessario ai contribuenti di produrre il contratto di lavoro ed eventualmente anche il dettaglio degli orari di lavoro effettuati nel 2007 (controllo con sistema di timbratura o altro). Solo in caso di mancata collaborazione dei contribuenti, avrebbe potuto negare la deduzione invocata, in virtù delle regole sull’onere della prova. Secondo un consolidato principio, infatti, nella procedura fiscale l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416 con rinvii).

Con la sua decisione, invece, l’Ufficio di tassazione ha violato il diritto di essere sentiti dei contribuenti. In queste circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

3.6.

Per quanto concerne il marito, aveva fatto valere la deduzione di fr. 1'500.–, spiegando nella dichiarazione di aver consumato pranzi fuori casa circa 100 giorni, “vista la vastità della giurisdizione e gli ‘orari sballati’ della moglie”.

Anche in questo caso, l’Ufficio di tassazione si è limitato ad opporre alla richiesta dei contribuenti la perentoria affermazione secondo cui “l’esigua distanza dal luogo di lavoro permette di consumare un pasto principale a domicilio”.

Anche in questo caso, il diritto di essere sentito del ricorrente avrebbe imposto all’autorità fiscale di procedere a verifiche prima di negare semplicemente la deduzione richiesta.

È vero che gli “orari sballati” della moglie non giustificano certamente che il contribuente non possa rientrare al domicilio per il pranzo. Tuttavia, considerate le funzioni da lui esercitate, pare plausibile che le esigenze professionali gli impongano di consumare un certo numero di pasti fuori dal domicilio. Per economia di giudizio, questa Camera ritiene quindi di poter accogliere la sua richiesta di deduzione per 100 pasti fuori casa, che corrispondono ad una deduzione di fr. 1'500.–, senza ulteriori accertamenti.

  1. L’esito del ricorso è quindi diversificato: in parte respinto, in parte accolto ed in parte la decisione impugnata è annullata. Per queste ragioni, anche la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti solo in misura parziale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Per quanto concerne la deduzione delle spese di trasporto, il ricorso è respinto.

1.2. Per quanto concerne la deduzione delle spese di doppia economia domestica della moglie, la decisione su reclamo del 25 marzo 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

1.3. Per quanto concere la deduzione delle spese di doppia economia domestica del marito, il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 marzo 2009 è riformata nel senso che è concessa una deduzione di fr. 1'500.– per doppia economia domestica.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico dei ricorrenti nella misura di un terzo (fr. 300.–).

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

  2. Intimazione a:

;

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.

Copia per conoscenza:

  • municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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