DTF 127 I 133, 1P.513/2004, 2C_711/2007, 2D_21/2009, 2P.49/2001
Incarto n. 80.2009.156
Lugano 17 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 ottobre 2009 contro la decisione del 16 settembre 2009 in materia di condono ICom/IC/IFD 2006-2007.
Fatti
RI 1, di professione venditrice, convive con __________, padre di sua figlia __________, nata dalla loro relazione nel 2008;
il 16 febbraio 2009, tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2006/2007, a causa di difficoltà economiche;
a sostegno della sua domanda, RI 1 osservava in particolare di avere ormai beneficiato del congedo maternità e che da lì a poco non avrebbe più percepito alcuno stipendio;
l’autorità fiscale, con separate decisioni del 22 maggio 2009, le concedeva unicamente il condono degli interessi e delle spese, a condizione che il residuo ancora scoperto fosse pagato in rate mensili regolari;
con scritto del 21 luglio 2009, intitolato “Richiesta revisione decisione condono”, la contribuente si rivolgeva nuovamente all’Ufficio esazione e condoni, lamentando un imminente aumento della pigione, nella misura di fr. 150.– mensili, e la circostanza che la figlia di primo letto del suo convivente soggiornasse ogni fine settimana nella loro abitazione, provocando ulteriori spese;
l’autorità fiscale, con separate decisioni del 16 settembre 2009, dichiarava irricevibile il suddetto scritto, considerandolo quale reclamo ampiamente tardivo;
a titolo abbondanziale, precisava che l’aumento della pigione era comunque compensato con il pari aumento degli assegni integrativi e di prima infanzia;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rinnova la richiesta di “revisione” della decisione di condono, senza minimamente confrontarsi con la tardività del suo scritto del 21 luglio 2009;
nelle proprie osservazioni del 26 ottobre 2009, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame;
con scritto del 6 novembre 2009, la contribuente ha infine richiesto di mantenere il proprio ricorso, specificando che non era sua intenzione reclamare bensì informare l’Ufficio esazione e condoni dei cambiamenti intervenuti;
Diritto
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’autorità di prima istanza, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi alla prima autorità per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
per quanto concerne l’imposta cantonale, secondo il combinato disposto degli art. 246 cpv. 3 LT e 206 LT, avverso la decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità di condono entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della stessa, mentre l’art. 192 precisa che tale termine è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT);
disposizioni analoghe non sono ancora state previste per il condono delle imposte federali dirette, malgrado l’art. 130 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) disponga che i cantoni avevano tempo fino al 31 dicembre 2008 per istituire un rimedio giuridico;
l’art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.5.1) si limita infatti a designare l’Ufficio esazione e condoni quale autorità competente per la riscossione, la garanzia e il condono dell’imposta;
si deve allora ritenere che l’Ufficio esazione e condoni abbia applicato per analogia, anche in materia di imposta federale diretta, le disposizioni procedurali della legge tributaria concernenti il condono dell’imposta cantonale;
la procedura adottata dall’Ufficio esazione e condoni, che ha considerato impugnabile la propria decisione prima mediante reclamo da interporre entro trenta giorni dinanzi alla stessa autorità decidente, non ha tuttavia danneggiato la contribuente: lo scritto del 21 luglio 2009 sarebbe comunque risultato tardivo anche se indirizzato direttamente a questa Camera, in osservanza dell’art. 29a Cost. fed.;
in effetti, RI 1 non censura la decorrenza del termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di condono, ma sostiene che il suddetto scritto andava inteso quale domanda di “revisione” e non quale reclamo;
in realtà, l’istituto della revisione concerne unicamente le decisioni degli organi giurisdizionali o giudiziari, che possono eventualmente essere chiamati a rivedere le proprie decisioni in caso di conoscenza a posteriori di fatti preesistenti (i cosiddetti pseudo-nova), ma non di fronte a modificazioni successive delle circostanze (decisione TF n. 1P.513/2004 del 14 luglio 2005, in: RtiD I-2006 n. 4);
le risoluzione delle autorità amministrative di prima istanza possono invece essere oggetto di riesame;
anche se la legge tributaria non prevede alcuna regolamentazione specifica, per consolidata giurisprudenza un riesame può comunque venir preteso, sulla base dell’art. 29 Cost. fed., se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT I-2002 n. 38);
la nuova versione dell’art. 246 cpv. 3 LT, che consente di presentare una sola domanda di condono per ogni periodo fiscale, non si oppone al riesame di un nuovo stato di fatto;
lo stesso messaggio del Consiglio di Stato, che accompagnava la proposta di inserire nel testo della nuova disposizione il divieto di presentare più domande per uno stesso periodo fiscale, per evitare eccessivi oneri amministrativi, precisava poi che “resta comunque ancora riservata la possibilità del contribuente di accedere ai rimedi straordinari della revisione o del riesame (per quest’ultimo, in particolare quando la situazione dovesse cambiare dopo la decisione sul condono)” (cfr. Messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato, n. 5994A del 30 settembre 2008, Complemento al messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, p. 3);
in base ad un’interpretazione conforme alla Costituzione dell’art. 247 cpv. 3 LT, se la nuova istanza si fonda su premesse fattuali differenti, l’Ufficio esazione e condoni è dunque tenuto a riconsiderare le proprie decisioni;
se, invece, reputa che queste condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito la domanda: in questo caso, l’istante non dispone di nuove facoltà di ricorso nel merito, ma può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a torto la sussistenza dei requisiti al riesame (decisione TF n. 2C_711/2007 del 26 febbraio 2008);
tornando al caso in esame, il primo motivo alla base dello scritto del 21 luglio 2009, ovvero l’imminente aumento di pigione, è stato comunicato alla ricorrente il 9 giugno 2009, quando il termine di 30 giorni per proporre reclamo avverso la decisione di condono stava ancora decorrendo;
il secondo motivo, ovvero la circostanza che la figlia di primo letto del suo convivente soggiornasse ogni fine settimana nella loro abitazione, era invece a sua conoscenza sin dal momento della presentazione della domanda di condono;
in simili circostanze, le premesse per procedere ad un riesame della decisione del 22 maggio 2009 non erano adempiute, mentre i termini per presentare reclamo erano ormai decorsi;
il ricorso si rileva pertanto infondato e va conseguentemente respinto;
vista la situazione particolare, si rinuncia tuttavia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali;
contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione a:
.
Copia per conoscenza:
municipi di __________ e __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
il presidente: Il segretario: