Incarto n. 80.2008.110
Lugano 14 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 settembre 2008 contro la decisione del 3 settembre 2008 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. Il pretore della Giurisdizione di __________ pronunciava in data 5 giugno 1998 il divorzio tra RI 1 e __________. I figli __________ (1984) e __________ (1990) venivano affidati alla custodia della madre. Il figlio maggiore __________ frequentava, durante l’anno 2006, il corso di __________ all’Università __________. Per quanto concerne il periodo fiscale 2006, il padre versava a quest’ultimo fr. 13'926.− a titolo di alimenti.
B. Nella dichiarazione fiscale 2006, RI 1 indicava un reddito imponibile complessivo pari a fr. 46’884.− e postulava una deduzione per figli a carico di fr. 21'000.−.
C. L’ Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava alla contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2006 il giorno 22 maggio 2006, commisurando il reddito imponibile in fr. 58'100.− per l’IC 2006 e in fr. 82'600.− per l’IFD 2006. Non veniva accordata la deduzione per figlio a carico di fr. 10'500.- per l’IC chiesta dalla madre per__________, poiché essendo quest’ultimo maggiorenne, la deduzione in questione era stata concessa al padre del ragazzo che gli versava fr. 13'926.− a titolo di alimenti.
D. La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 22 maggio 2006, chiedendo nuovamente che le venisse concessa la deduzione per figli a carico in materia di IC . 2008, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con la seguente motivazione: “siccome a partire dalla maggiore età dei figli i contributi alimentari non sono più tassabili della [recte: nella] partita fiscale della madre (e quindi non deducibili da quella del padre), la deduzione per figli a carico è stata concessa al padre”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula che le venga riconosciuta:
in via principale, la deduzione aggiuntiva per il figlio __________ di fr. 6'100.− per l’IFD e di fr. 10'500.− per quanto concerne l’IC;
in via subordinata una deduzione aggiuntiva per il figlio __________ di fr. 6'100.− per l’IFD, e di fr. 5'250.− per l’IC.
La ricorrente sottolinea infatti come il solo contributo del padre non sia stato neanche lontanamente sufficiente per coprire il fabbisogno economico del figlio. La deduzione per figli a carico dovrebbe quindi esserle concessa, integralmente per l’IFD ed almeno per metà ai fini dell’IC.
Diritto
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'500.− franchi.
Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.− (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).
1.2
I presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (DdC). Si veda in particolare, la circolare n. 18 del gennaio 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio.
D’altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In altri termini, il fine di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando un’aliquota sempre crescente con l’accrescersi del valore dell’oggetto (“progressione diretta”), anche con questo ulteriore strumento che consente di ridimensionare le basi di computo.
Per queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.
1.3
Per la circolare n. 18/2003 della Divisione delle contribuzioni, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita fra i genitori (cfr. anche la recente circolare n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni).
1.4
Può essere lasciata aperta, in questa sede, la questione se le circolari della Divisione delle contribuzioni, nella misura in cui ammettono una ripartizione delle deduzioni sociali fra genitori, siano ancora conformi con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, l’Alta Corte federale ha anche precisato che, per non penalizzare le coppie sposate, la deduzione per figlio a carico non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti. Inoltre, dal momento che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio; questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai fini del riconoscimento della deduzione per figli a carico, mentre è solo il genitore che riceve la pensione che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006 consid. 5.3).
La questione evocata può essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Inoltre, la giurisprudenza citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli per cui viene chiesta la deduzione sociale sono minorenni, poiché è solo in tali casi che gli alimenti sono dedotti dal reddito del genitore che li versa e aggiunti ai redditi di quello che li riceve per i figli che vivono con lui.
Quando invece i figli sono maggiorenni e cade pertanto la deduzione degli alimenti, può essere giustificata una divisione delle deduzioni sociali (cfr. sentenza CDT n. 80.2009.23 del 15 aprile 2009).
1.5
Per l’imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest’ultimo possa far valere la deduzione per figli prevista dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 2 all’art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 ad art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 33 LIFD, pag. 406).
In seguito, la prassi dell’AFC si è modificata: se il genitore perde il diritto alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista dall’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l’altro genitore, quest’ultimo continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a ad art. 33 LIFD, p. 122).
La poc’anzi menzionata prassi dell’AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t, p. 362).
Il Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23 gennaio 2002 n. 2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).
Nella presente fattispecie, la ricorrente postula la deduzione per figli a carico sia in materia di IC (fr. 10'500.− in via principale, e di fr. 5'250.− in via subordinata) che in materia di IFD (fr. 6'100.−). Va precisato che la ricorrente richiede la deduzione per figli a carico in materia di IFD per la prima volta dinanzi a questa Camera: ai sensi dell’art. 140 cpv. 3 LIFD con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore, ed è pertanto su questa base che la Camera entrerà in materia sulla domanda di deduzione per figli a carico anche per quanto riguarda l’IFD 2006.
2.2
Per quanto concerne l’IFD 2006, la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, riconosciuta anche dal Tribunale federale, è, come detto, di concedere la deduzione per persona bisognosa a carico al genitore che versa gli alimenti al figlio maggiorenne.
2.3
Inoltre, è sempre la stessa AFC, con l’avallo del Tribunale federale, ad aver riconosciuto la legittimità del cumulo delle deduzioni per figli a carico e per persona bisognosa a carico, nel caso dei contributi di mantenimento versati ad un figlio maggiorenne. A tale proposito, l’Alta Corte ha osservato che non si giustificherebbe di rifiutare al genitore, che vive con i figli e che riceve gli alimenti, la deduzione per figli a carico, per il solo fatto che non deve più pagare le imposte sugli alimenti stessi. Infatti, quella per figli a carico è una deduzione sociale, che non è legata all’imposizione dei contributi, bensì alle prestazioni di mantenimento – che possono anche in parte essere in natura – del genitore con cui il figlio vive e la cui capacità contributiva è pertanto ridotta (ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18 consid. 2c). Va pertanto riconosciuta, per quanto attiene all’IFD 2006, una deduzione per il figlio a carico __________ pari a fr. 6'100.−.
2.4
Ai fini del calcolo dell’IC 2006, invece, dev’essere tenuto conto dell’effettivo onere di mantenimento dei figli (cfr. RDAT I/2008 pag. 893).
In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.− al mese né di quello di fr. 717.− al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. E’ stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t).
2.5
La ripartizione della deduzione per figli a carico tra il genitore che versa gli alimenti al figlio maggiorenne e il genitore dal quale quest’ultimo vive, è subordinataRI 1 produce agli atti tutta una serie di spese, che, a suo dire, corrispondono in sostanza ai costi cagionati nel periodo fiscale 2006 dal sostentamento di __________ per un totale di complessivi fr. 8'067,05. Orbene, a mente di questa Camera, la ricorrente apporta dei giustificativi che non riescono a documentare la reale entità del suo contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e d’altra parte alcune delle spese indicate non appaiono pertinenti né si riferiscono al periodo fiscale 2006.
Ad esempio, in relazione alle fatture per le prestazioni mediche di __________, non è dato sapere se quest’ultime siano state rimborsate dalla Cassa Malati, alla quale, si ricorda, vi è un obbligo di affiliazione giusta l’art. 3 LAMal, e alla quale la ricorrente versa mensilmente il premio per ____________________ Per quanto attiene alle fatture relative alla vettura in uso al __________ __________ (leasing, riparazione dell‘automobile, assicurazione per i veicoli a motori e imposta di circolazione) non risulta chiaro in che misura il veicolo venga utilizzato dal figlio __________ per i suoi spostamenti. Basti pensare che per il periodo fiscale in questione era studente in un’università a __________ e che la madre, RI 1, presenta pure i giustificativi di pagamento dell’abbonamento mensile del treno (per alcuni mesi del 2006) per la tratta __________. Lo stesso vale pure per le fatture relative all’utilizzo della connessione internet: dagli atti presenti all’incarto non si riesce ad evincere se sia solamente __________ a farne uso, o come è ben più probabile, anche il resto dei componenti della famiglia. Secondo questa Camera non si può pertanto addebitare l’utilizzo di internet unicamente a __________.
Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste solo parzialmente a carico della ricorrente, alla quale è pure riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 3 settembre 2008 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 6'100.- a titolo di deduzione per figli a carico.
1.2. In materia di IC 2006 invece, la decisione su reclamo del 3 settembre 2006 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente nella misura di un quarto (fr. 145.–).
Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: