Incarto n. 80.2007.166
Lugano 29 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1 rappr. da: RA 1
oggetto
ricorso del 23 novembre 2007 contro la decisione del 23 ottobre 2007 in materia di domicilio fiscale 2007.
Fatti
A. Con decisione del 28 settembre 2007, il Municipio di __________ notificava a RI 1 la decisione con cui lo assoggettava all’imposta comunale in virtù del domicilio fiscale. Nella motivazione della decisione, l’autorità comunale argomentava che il contribuente risiedeva per buona parte dell’anno nell’appartamento in affitto a __________ e che occupava un posto di responsabilità presso le __________. Pertanto, riteneva che egli dovesse essere assoggettato illimitatamente alle imposte nel comune a partire dal 1° gennaio 2007.
B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 ottobre 2007 al Municipio, contestando di essere domiciliato a __________ e sostenendo invece di essere tuttora residente a __________, dove possedeva la casa primaria e intratteneva diverse relazioni personali e sociali. Sosteneva inoltre di recarsi effettivamente a dormire a __________, ove era domiciliata sua moglie __________ e spiegava di avere trasferito il domicilio a __________, dopo tanti anni, per non meglio precisati “fattori superiori alla [sua] volontà”.
C. Il Municipio di __________ respingeva il reclamo, con decisione del 23 ottobre 2007, nella quale sottolineava che il reclamante risiedeva stabilmente con la moglie nell’appartamento di __________ e che i suoi soggiorni a __________ si limitavano a sporadiche visite durante i fine settimana. Rilevava inoltre che la decisione di trasferire il domicilio era stata dettata solo da “dissapori sorti con l’allora Comune di __________”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’assoggettamento nel Comune di __________. Riproposte le argomentazioni già presentate con il reclamo al Comune, il ricorrente definisce “errata e tendenziosa” l’argomentazione secondo cui avrebbe trasferito il domicilio per “dissapori” con le autorità comunali.
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, il Municipio di __________ non ha preso posizione, mentre quello di __________ha chiesto di respingere il gravame.
Diritto
Il ricorrente è pertanto legittimato ad interporre ricorso alla Camera di diritto tributario, contro la decisione su reclamo del 5 ottobre 2007.
Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT).
Ai fini dell’assoggettamento all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p. 794).
2.2.
Per l’art. 2 cpv. 1 LT, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.
Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT).
2.3.
Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente.
Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
· l'effettiva residenza in un determinato luogo;
· l'intenzione di rimanervi in modo duraturo. A tal fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per esempio, anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un rapporto di lavoro (per le molte: CDT n. 80.99.00011 del 10 giugno 1999 in re Ba.).
2.4.
Per ammettere un trasferimento di domicilio, non è sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio; è invece determinante che sia costituito un nuovo domicilio, alla luce dell’insieme delle circostanze. Sebbene la legge federale sull’imposta federale diretta (come pure la legge tributaria cantonale) – diversamente dal decreto federale in vigore fino alla fine del 1994 – non faccia più rinvio al codice civile (articoli 23-26 CC) per definire il domicilio fiscale, il contenuto giuridico di tale nozione è tuttavia rimasto immutato. Come in precedenza, nessuno può pertanto avere il domicilio in più di un luogo; inoltre, il domicilio costituito sussiste fino all’acquisto di uno nuovo. Non è di conseguenza determinante quando il contribuente abbia annunciato la propria partenza dall’ultimo domicilio o lo abbia lasciato. Se parte per l’estero, è tenuto a pagare l’imposta federale diretta (e per il diritto cantonale, l’imposta cantonale) finché non apporti la prova di aver costituito un nuovo domicilio all’estero (sentenza del Tribunale federale n. 2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001; 2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2007.25 del 26 febbraio 2008).
Nella fattispecie, il ricorrente riconosce di avere mantenuto il domicilio a __________ fino al 2002, cioè fino a quando i suoi figli hanno frequentato le scuole dell’obbligo, e spiega di avere così voluto riconoscere la spesa assunta dall’ente pubblico per l’educazione. Dopo tale data, avrebbe deciso di spostare il domicilio a __________, perché, “oltre al fatto di risiedervi durevolmente soprattutto dopo il pensionamento”, gli sarebbe stato imposto da non meglio precisati “fattori superiori alla [sua] volontà”.
3.2.
Il contribuente ammette fra l’altro di recarsi a dormire regolarmente a __________, giustificando tale scelta con la circostanza che vi risieda tuttora la moglie __________. Questo elemento appare già più che significativo dell’intenzione del ricorrente di costituire il centro dei propri interessi a __________ e non già a __________. Considerato il fatto che egli svolge la sua attività lavorativa per le , presso la centrale di in __________, non si vede perché il luogo di domicilio dovrebbe trovarsi a __________, dove ben difficilmente trova il tempo di recarsi, almeno durante le giornate lavorative. Che poi la situazione muti dopo il pensionamento non si può escludere, ma si tratta di una questione prematura.
Quanto ai legami con il Comune di __________, il ricorrente si limita ad indicare il fatto di esservi proprietario di una casa e di “intrattenervi relazioni personali e sociali in più ambiti”. Quali siano concretamente non viene in alcun modo illustrato.
Alla luce del quadro descritto, pare difficile contestare la conclusione cui è pervenuto il Comune di __________.
3.3.
Del resto, sebbene il contribuente abbia trasferito il domicilio a __________ già nel 2002, ed il Comune resistente abbia manifestamente accettato tale situazione fino al 2006, gli elementi a disposizione inducono a ritenere che in effetti il domicilio sia sempre rimasto a __________. Il ricorrente argomenta, a proposito della data scelta per il trasferimento, che, cessata la formazione scolastica obbligatoria dei suoi figli nel Comune, egli non si sarebbe più sentito legato a quest’ultimo.
Ora, è fin troppo evidente che la semplice circostanza che i figli abbiano concluso la formazione scolastica non ha alcuna incidenza diretta o indiretta sul domicilio del padre. Tanto più che egli neppure sostiene che i figli, terminate le scuole dell’obbligo, l’avrebbero a loro volta seguito a __________.
Con i suoi argomenti, il ricorrente sembra intendere che la sola giustificazione del domicilio a __________ sarebbe stata rappresentata dalla frequenza scolastica dei suoi figli e dal conseguente suo obbligo di contribuire al finanziamento di tale attività mediante il pagamento delle imposte.
Si è visto però come il concetto di assoggettamento illimitato sia una cosa ben diversa, per il cui accertamento si tratta appunto di verificare quale sia il centro degli interessi del contribuente e non semplicemente di quali servizi fruisca.
3.4.
Ritornando alla decisione del ricorrente di trasferire il domicilio a __________ nel 2002, decisione che come rilevato è stata dapprima accettata dal Comune resistente, è ancora il caso di osservare che la regola, precedentemente ricordata, per cui un domicilio costituito sussiste fintantoché non ne sia stato costituito uno nuovo (v. supra, consid. 2.4.), dovrebbe imporre di concludere che nel 2002 non vi è stato alcun trasferimento di domicilio, dal punto di vista fiscale. Infatti, la famiglia del contribuente non ha lasciato il proprio domicilio né egli stesso ha spostato il centro dei propri interessi a __________, dove è semplicemente proprietario di case.
3.5.
Per quanto non sia di rilievo ai fini della decisione, va infine osservato che le considerazioni contenute nella decisione impugnata in relazione a pretesi “dissapori sorti con l’allora comune di __________”, che sarebbero alla base del trasferimento del domicilio a __________, non sembrano costituire, come sostiene il ricorrente, un’”asserzione errata e tendenziosa”.
È stato infatti il contribuente stesso ad allegare al reclamo del 5 ottobre 2007 al Municipio di __________ i documenti relativi alla sua vertenza con l’allora Comune di __________. Sua moglie __________ aveva chiesto al Municipio nel 1999 di poter acquistare uno scorporo di terreno comunale in vista del rinnovo di un rustico da destinare ad abitazione primaria. L’attuale sindaco del nuovo Comune di __________ avrebbe allora diffuso fra i concittadini uno scritto con il quale manifestava il proprio dissenso. Il ricorrente, rievocando questo episodio nel reclamo, conclude con le seguenti parole: “c’è quindi da chiedersi con quale coraggio il Municipio emetta oggi certe decisioni o venga ora imposto il mio domicilio fiscale a __________…”.
Per quanto – lo si ribadisce – non decisivo, non si può dunque affatto escludere che la decisione del contribuente di annunciare la propria partenza per __________ nel 2002 sia in qualche modo legata alla vicenda descritta.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: