80.2003.116

Incarto n. 80.2003.116

Lugano 3 ottobre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003

in materia di: IC/IFD 99/00, 01/02

presentato da:

__________ _RICO0 rappr. da: RAPP0

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Con decisione del 23 dicembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 159'184 per l'IC e fr. 143'568 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 163'750.

Lo stesso giorno, l'autorità fiscale notificava al contribuente anche la tassazione IC/IFD 2001/2002, commisurando il reddito imponibile in fr. 170'984 per l'IC e in fr. 174'384 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. zero.

  1. Il contribuente, rappresentato dall'avv. __________ __________, impugnava la decisione relativa alle imposte per il periodo fiscale 1999/2000, con reclamo del 7 gennaio 2003, chiedendo di essere convocato per motivare il gravame. Il successivo 13 febbraio 2003 impugnava poi anche la tassazione del periodo 2001/2002.

Convocato in udienza in data 16 giugno 2003, il rappresentante del contribuente firmava un verbale avente il seguente tenore:

Dopo ampia discussione, in via transattiva, il reddito del lavoro per la tassazione 1999/00 viene rettificato in fr. 70'000.–.

Per quanto riguarda la tassazione 2001/2002, il reddito del lavoro viene pure ridotto a fr. 70'000.–.

Restano invariate tutte le altre posizioni.

Il presente evade i sopracitati reclami IC/IFD.

Con due decisioni del 14 luglio 2003, l'Ufficio di tassazione accoglieva dunque i reclami, riducendo il reddito imponibile a fr. 129'184 per l'IC 1999/2000, a fr. 131'784 per l'IFD 1999/2000, a fr. 140'984 per l'IC 2001/2002 e a fr. 144'384 per l'IFD 2001/2002.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta l'accordo intervenuto fra il suo rappresentante ed il fisco, argomentando che l'avvocato avrebbe preso decisioni da lui non autorizzate. Nel merito, propone diverse considerazioni con particolare riguardo all'acquisto delle automobili e delle azioni della __________ __________.

  2. IC/IFD 2001/2002

4.1.

Con riferimento alla tassazione IC/IFD 2001/2002, va rilevato che il reclamo è stato interposto all'Ufficio di tassazione solo il 13 febbraio 2003, mentre la decisione impugnata era stata notificata al contribuente già il 23 dicembre 2002.

Ciononostante, l'Ufficio di tassazione è entrato nel merito del reclamo, senza verificare le ragioni della tardività.

4.2.

L’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

Gli articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta federale diretta.

4.3.

Quando l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto del difetto procedurale. Ciò non configura una reformatio in peius, proprio perché i presupposti processuali devono essere verificati d'ufficio (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, art. 111 DIFD, n. 3, p. 277).

4.4.

Alla luce di quanto precede, la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 2001/2002 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché verifichi i presupposti per la ricevibilità del reclamo, alla luce delle disposizioni citate, ed emetta una nuova decisione su reclamo.

  1. IC/IFD 1999/2000

5.1.

Per quanto concerne il periodo fiscale precedente, il contribuente si è fatto rappresentare, nella procedura di reclamo, da un mandatario, il quale ha firmato un verbale contenente una transazione dal tenore oltremodo chiaro e inequivocabile. Nel ricorso, egli sostiene tuttavia che il rappresentante non era legittimato a sottoscrivere una transazione con l'autorità fiscale.

La tesi del ricorrente non può essere seguita.

5.2.

Anzitutto occorre premettere che, benché né la legge tributaria né la legge federale sull'imposta federale diretta prevedano esplicitamente la facoltà di definire gli obblighi contributivi dei cittadini tramite la conclusione di accordi, dottrina e giurisprudenza tendono ad ammettere questo genere di soluzioni in taluni casi particolari (cfr. sentenza del Tribunale federale del 12 novembre 1998 nella causa 2A.53/1998, pubblicata in RDAF 1999-2 p. 97 consid. 7 b/aa con rinvii; inoltre sentenza del Tribunale federale del 18 novembre 2002 n. 2A.568/2001 e 2P.331/2001, consid. 4.2.1.). Simili convenzioni sono considerate come dei contratti di diritto amministrativo (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p. 321 con riferimenti).

5.3.

Quanto al ruolo svolto dal mandatario che ha sottoscritto la transazione con l'autorità di tassazione, deve essere rilevato che il ricorrente non contesta di avere conferito all'avv. __________ la procura a rappresentarlo nell'ambito della procedura di reclamo, ma nega di avere autorizzato il rappresentante a concludere una transazione con l'autorità fiscale.

La controversia verte pertanto non sull'esistenza della procura in quanto tale quanto sulla sua estensione.

5.4.

È ben vero che, sia con l'inoltro del reclamo sia al momento di presentarsi dinanzi all'autorità fiscale per discutere i propri argomenti, il rappresentante non sembra avere esibito una procura scritta, dalla quale sarebbe possibile evincere l'esistenza di eventuali limitazioni dei suoi poteri di rappresentanza.

Tuttavia, in primo luogo né l'art. 117 LIFD né l'art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell'autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 117 LIFD, p. 400).

Si deve inoltre tener presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell'esistenza di una procura, mentre quest'ultima nei rapporti interni non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: "Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest'ultimo è giudicata a norma dell'avvenuta comunicazione"). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l'affidamento dell'autorità nell'esistenza della procura che le è stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).

Se anche, dunque, la procura conferita dal ricorrente all'avv. __________ fosse stata limitata alla sola discussione preliminare oppure escludesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, tali eventuali limitazioni esistenti nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato non sarebbero comunque opponibili all'autorità di tassazione (cfr., nello stesso senso, CDT n. ..__________ del 10 febbraio 1998, in RDAT II-1998 n. 9t e CDT n. ..__________ del 7 novembre 2000).

5.5.

Dalle considerazioni che precedono discende la conseguenza che non si può certamente rimproverare all'autorità fiscale di non avere accertato la portata del mandato conferito dal ricorrente all'avv. __________. In mancanza di una procura scritta, che, come detto, il ricorrente non ha ritenuto di dover rilasciare al suo mandatario prima che quest'ultimo inoltrasse il reclamo o che si presentasse all'incontro con il fisco, l'autorità fiscale non era tenuta a mettere in dubbio che il rappresentante del ricorrente avesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, cosa che del resto non è affatto eccezionale nei procedimenti di reclamo.

Del resto, le contestazioni contenute nel ricorso paiono, più che censure contro l'operato dell'autorità fiscale, vere e proprie eccezioni relative all'adempimento del contratto di mandato da parte del rappresentante. Come tali, potrebbero quindi essere tutt'al più prese in considerazione nell'ambito di una vertenza di diritto civile fra mandante e mandatario.

5.6.

Ne consegue che, in presenza di una transazione validamente sottoscritta dal rappresentante del ricorrente, con la quale si è conclusa la procedura di reclamo, la Camera di diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso.

  1. Visto l'esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Il ricorso in materia di IC/IFD 1999/2000 è respinto.

1.2. La decisione su reclamo del 14 luglio 2003 in materia di IC/IFD 2001/2002 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché verifichi i presupposti per la ricevibilità del reclamo ed emetta una nuova decisione.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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