Incarto n. 80.2001.00095

Lugano 14 agosto 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 27 giugno 1997, __________ __________, domiciliata a __________, ha sposato __________ __________, domiciliato a __________.

Inoltrando la dichiarazione fiscale 1999/2000, in data 30 settembre 1999, i coniugi __________ comunicavano all'Ufficio di tassazione di __________ -Campagna di avere mantenuto il domicilio ciascuno nel proprio luogo di domicilio precedente il matrimonio.

Con decisione del 29 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 158'573 per l'IC ed in fr. 159'557 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 336'065.

  1. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 18 dicembre 1999, contestando la misura delle spese professionali ammesse in deduzione. A loro avviso, essendo il loro domicilio restato uguale a quello precedente il matrimonio, avrebbero dovuto essere riprese anche le stesse deduzioni, in particolar modo quelle per le spese di trasporto e per la doppia economia domestica.

All'udienza del 25 aprile 2001, __________ __________ chiedeva che fosse riconosciuto il domicilio della moglie a __________ e che fosse conseguentemente intrapresa una ripartizione intercomunale con quest'ultimo comune. Per tener conto del fatto che, nei primi sei mesi del 1997, la moglie era ancora nubile, l'autorità fiscale acconsentiva ad elevare le spese di trasporto a fr. 7'112, quelle per doppia economia domestica a fr. 6'400 e le altre spese professionali a fr. 4'200.

In conseguenza di tale modifica, con decisione del 28 maggio 2001, l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 156'653 per l'IC e fr. 157'636 per l'IFD. Quanto al problema del domicilio della moglie, l'autorità affermava quanto segue:

Dall'esame della documentazione, risulta chiaramente che la moglie del contribuente ha il domicilio civile a __________ mentre luogo di residenza e il centro degli affetti è situato a __________. Per tale motivo, si ritiene di non aderire alla richiesta del reclamante e di assegnare il dovuto d'imposta al comune di __________.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ribadiscono di avere mantenuto il domicilio separato dopo il matrimonio, in considerazione del fatto che ognuno di essi collabora all'attività di società sportive e culturali nel rispettivo comune. La moglie, in particolare, è proprietaria di una abitazione primaria a __________, ove rientra ogni fine settimana. Ad avviso dei ricorrenti, la decisione di assoggettare la moglie al domicilio del marito comporta una discriminazione dei coniugi rispetto ai celibi, per il fatto che, pur rimanendo nella stessa condizione, si riducono le deduzioni delle spese professionali ed aumenta il moltiplicatore d'imposta (a __________ infatti ammonta al 95%, mentre a __________ è del 70%).

  2. Ci si potrebbe anzitutto interrogare sulla ricevibilità del presente ricorso. Infatti, nella misura in cui i ricorrenti postulano un aumento delle deduzioni per spese professionali, va rilevato che l'eventuale riconoscimento del domicilio della moglie a __________ anziché a __________ non comporterebbe l'automatica conseguenza di ammettere la detrazione dei costi per la trasferta quotidiana da __________ (luogo del preteso domicilio) a __________ (luogo di lavoro), dal momento che i ricorrenti stessi dichiarano di risiedere, durante la settimana, a __________. Di conseguenza, l'eventuale accoglimento del ricorso quanto al domicilio potrebbe tutt'al più comportare la concessione della deduzione per il rientro settimanale a __________, con il mezzo di trasporto pubblico.

Quanto alla questione in sé del luogo di assoggettamento, ci si potrebbe pure porre qualche interrogativo circa l'ammissibilità del ricorso. Infatti, un riparto intercomunale, secondo la legge (art. 285 cpv. 1 LT) "è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati" e, nel caso in discussione, il Comune di __________ non ha rivendicato alcunché.

La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, dovendo comunque il ricorso essere respinto nel merito.

  1. Ciò che i ricorrenti contestano è sostanzialmente l'assoggettamento illimitato della moglie nel Comune di __________, ove è assoggettato il marito. Secondo loro, infatti, __________ __________ __________ continua ad essere assoggettata all'imposta nel Comune ove era domiciliata prima del matrimonio e dove mantiene tuttora il domicilio per il diritto civile.

5.1.

La delimitazione della sovranità fiscale all'interno di un Cantone, fra i vari enti territoriali autonomi, compete al diritto cantonale, non essendo applicabile l'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. 1874 (ora art. 127 cpv. 3 Cost. fed.). Tuttavia, i cantoni che hanno introdotto norme giuridiche a tale proposito si sono fondati sulla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, § 7, n. IV, p. 83).

Si ritiene che ciò debba valere anche per il Canton Ticino. Infatti, l'art. 275 LT stabilisce che "in mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della presente legge in materia di imposte cantonali". Anche le nozioni di "assoggettamento" e di "domicilio" devono quindi essere interpretate in base alle nozioni vigenti in materia di imposta cantonale (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 192, n. 6, p. 1227).

5.2.

Le persone fisiche sono soggette all'imposta a motivo della loro appartenenza personale quando hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1 LT; art. 3 cpv. 1 LAID). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (cfr. art. 2 cpv. 2 LT; art. 3 cpv. 2 LAID; inoltre: artt. 23 - 26 CC).

5.3.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente.

Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

l'effettiva residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);

l'intenzione di rimanervi in modo duraturo (Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 1, n. 16 s.). A tal fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un rapporto di lavoro (cfr. Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).

5.4.

Di regola il domicilio fiscale coincide con quello civile.

In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

Se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Bern 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 47).

Può dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e delle relazioni materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La giurisprudenza del TF ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e domicilio fiscale possono non coincidere (cfr. Locher, Einführung, pp. 47 ss.; Locher, § 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 106).

5.5.

Il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.

Se il lavoratore dipendente non occupa una posizione dirigenziale, il domicilio può trovarsi in un altro luogo che non sia quello di lavoro, dove rientra regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali particolarmente strette.

Nel caso di lavoratori celibi o lavoratrici nubili, conviene soppesare i legami con l'uno o l'altro di tali luoghi per determinare quale sia preponderante. Per determinare il centro degli interessi vitali entrano in considerazione, in particolare, l'età della persona, la durata del suo impiego, le circostanze che lo concernono nel luogo di lavoro e nel luogo del rientro settimanale, l' intensità dei rapporti con tale luogo (Sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 1997 in RDAF 54 / 1998 p. 67).

Così un contribuente trentacinquenne celibe, che ha un'abitazione propria nel luogo in cui lavora, vi ha anche il domicilio, malgrado che rientri ogni fine settimana dai genitori e svolga in quel luogo un'attività sportiva (StE 1995 A 24.21 n. 10; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996). Il Tribunale amministrativo di __________ ha invece considerato domiciliata nel __________ una contribuente vallesana nubile di 23 anni, impiegata dell' amministrazione delle dogane a __________, dove risiede durante la settimana, in virtù degli stretti legami con il suo cantone d'origine, perché l'interessata non solo rientrava settimanalmente in __________, dove aveva conservato legami stretti con la famiglia e gli amici, ma anche perché era alla ricerca di un posto nel suo cantone di origine (RF 52 / 1997 p. 46).

Si può dunque concludere, che nel caso dei lavoratori, che durante la settimana dimorano nel luogo di lavoro (Wochenaufenthalter), il luogo di lavoro vale quale domicilio fiscale in assenza di particolari relazioni famigliari nel luogo di soggiorno durante la fine della settimana (DTF 125 I 54, consid. 3b; RDAF 55/1999 p. 179; ZStP 1999 p. 23).

La più recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei c.d. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, Einführung, p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7 ; RF 49/1994 p. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d).

5.6.

Nel caso di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles.

Così un contribuente che dimora in Ticino, dove dirige un'azienda, è stato considerato fiscalmente domiciliato in Ticino, malgrado si recasse settimanalmente a trovare la madre anziana in un altro cantone (CDT n. 149 del 28 luglio 1993 in re F. B. in RDAT 1993 II pp. 346 ss., n. 2t).

Il che non impedisce che, in determinati casi, il domicilio di un contribuente con attività dirigenziale possa nondimeno non trovarsi nel luogo di lavoro, quando i rapporti con tale luogo appaiano meno importanti e meno stretti di quelli con l'altro luogo di soggiorno (Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel, 10 maggio 1995 in RDAF 51 / 1995 p. 336).

5.7.

Maggiormente delicato è il caso di coniugi o conviventi che si recano insieme nella località in cui lavorano e dimorano durante la settimana e che rientrano ogni fine settimana nel luogo in cui trascorrono il tempo libero.

Quando entrambi soggiornano durante la settimana nella località in cui lavorano, di regola, equivalendosi sostanzialmente le relazioni materiali e quelle ideali, il luogo di dimora sarà considerato anche il luogo di domicilio (Locher, Einführung, p. 49 s.). Non così quando i coniugi o i conviventi possiedono sul luogo di lavoro soltanto un pied-à-terre o si spostano separatamente in luoghi diversi (Locher, Einführung, p. 50; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d). Il luogo di dimora durante la settimana lavorativa prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale, poiché in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, famigliari (Locher, Einführung, p. 50).

5.8.

Non sembra potersi mettere in dubbio, nella fattispecie, che __________ __________ __________ sia domiciliata a __________, ove è pacificamente assoggettato all'imposta il marito ed ove gli stessi ricorrenti riconoscono di trascorrere il tempo libero durante la settimana lavorativa.

È del tutto evidente, in simili circostanze, che il domicilio fiscale dei coniugi è situato a __________, ove hanno la comune abitazione. Del resto, i pretesi legami prevalenti con il Comune di __________ consisterebbero, a detta degli stessi ricorrenti, nella proprietà di una casa e nella partecipazione a non meglio precisate associazioni sportive e culturali.

Ora, la proprietà di un immobile costituisce senza dubbio un presupposto di assoggettamento, non però illimitato ma solo limitato. Un'eventuale ripartizione intercantonale avrebbe per oggetto pertanto solo la sostanza immobiliare ed il relativo reddito. Ma, nel presente caso, __________


è semplicemente nuda proprietaria della casa di __________, per il fatto che i genitori, quando gliela hanno donata, se ne sono riservati l'usufrutto. Di conseguenza, la sostanza immobiliare ed il reddito della stessa sono assoggettati all'imposta presso gli usufruttuari (art. 40 cpv. 2 LT)

Tale circostanza permette anche di escludere che i legami personali della ricorrente con il comune di __________ siano prevalenti rispetto a quelli con il comune di __________. Ella non dispone infatti di un'abitazione primaria a __________, come afferma nel ricorso, ma è semplicemente la proprietaria della casa in cui abitano i genitori.

  1. I ricorrenti si richiamano, tuttavia, alla circostanza che il diritto civile ammette che i coniugi possano avere domicilio separato, per concludere che anche il diritto fiscale dovrebbe riconoscere tale situazione.

6.1.

Di solito, i coniugi hanno un domicilio fiscale comune. Secondo il vecchio diritto civile, la moglie aveva solo in casi eccezionali un domicilio proprio, comunque normalmente derivato da quello del marito (art. 25 cpv. 1 vCC). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale, nel 1988, il domicilio viene accertato separatamente per ciascun coniuge in base agli articoli 23 ss. CC (DTF 115 II 120 p. 121). Di conseguenza, nel diritto della doppia imposizione intercantonale, non vi è ragione di non riconoscere il domicilio indipendente di un coniuge, quando un coniuge ha il proprio domicilio nel luogo di lavoro, mentre l'altro lo ha nel luogo in cui risiede la famiglia (DTF 121 I 14 p. 18; cfr. anche Yersin, Le nouveau droit matrimonial et ses conséquences fiscales, in RDAF 43/1987 p. 325).

6.2.

Il fatto che il diritto civile in vigore dal 1988 ammetta che la moglie possa avere un domicilio separato da quello del marito non comporta certo che sia ora ammesso che i coniugi stabiliscano il proprio domicilio fiscale in modo arbitrario nel luogo in cui preferiscono pagare l'imposta comunale.

Al contrario, anche per lo stesso diritto matrimoniale, dove si trovi il domicilio di un coniuge è una questione che si stabilisce in base ai criteri degli articoli 23 ss. CC, ma vale pur sempre la regola che il centro delle relazioni vitali di entrambi i coniugi continua ad essere situato laddove si trova l'abitazione coniugale (DTF 115 II 120 p. 121, con riferimento a Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 6 all'art. 25/162 ZGB).

Come si è detto, la possibilità, per i coniugi, di costituire domicili fiscali separati è data soprattutto o quando interviene una vera e propria separazione di fatto, che fa venir meno ogni comunità di tetto e di mezzi di sostentamento – nel qual caso, viene meno anche il cumulo dei fattori imponibili, ma si intraprende una vera e propria tassazione separata dei coniugi (cfr. CDT n. ..__________ del 4 giugno 1997, in RDAT II-1997 29t) – oppure quando un coniuge costituisce un domicilio fiscale nel luogo di lavoro, senza che ciò comporti una separazione di fatto durevole dei coniugi, i quali al contrario si ricongiungono periodicamente, la fine settimana e durante le ferie.

In base alle affermazioni degli stessi ricorrenti, nessuna delle due ipotesi si verifica. Essi hanno da poco contratto matrimonio ed hanno costituito l'abitazione coniugale a __________. La moglie non svolge un'attività di carattere dirigenziale in un altro luogo, ove esiste la possibilità che sorga un domicilio fiscale separato. Le eventuali relazioni d'amicizia e, soprattutto, i vincoli dipendenti dalla partecipazione ad associazioni non bastano certamente a creare un domicilio a __________.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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