Incarto n. 80.2001.00075

Lugano 26 settembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2001

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da:

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. 1.1.

Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________ dichiarava quale sua unica entrata un guadagno accessorio di fr. 6'250.- di media annua. Nella notifica di tassazione del 22 novembre 1999 l’Ufficio di tassazione le esponeva, in aggiunta al reddito del lavoro dichiarato, un reddito d’altra fonte di fr. 18'000.- di media annua.

1.2.

La contribuente presentava reclamo in tempo utile, contestando l’esposizione di un reddito d’altra fonte.

In sede di audizione davanti all’Ufficio di tassazione la contribuente si è opposta per principio all’esposizione di un reddito d’altra fonte che le deriva dalla convivenza con S.G., senza neppure accettare una discussione sull’ammontare.

L’Ufficio di tassazione con decisone del 17 aprile 2001 ha pertanto respinto il reclamo.

  1. 2.1.

Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente l’esposizione di un reddito d’altra fonte, chiedendone in via principale lo stralcio e in subordine la riduzione.

2.2.

Nelle proprie osservazioni di data 19 luglio 2001 la Divisione delle contribuzioni propone l’accoglimento parziale del ricorso, nel senso di ridurre il reddito d’altra fonte a fr. 13'000.- L’Amministrazione federale delle contribuzioni propone per contro di accogliere integralmente il ricorso.

  1. Il ricorso verte in linea di principio sul principio dell’imponibilità di un reddito d’altra fonte alla convivente non coniugata. Solo qualora la risposta fosse affermativa, occorrerà valutarne l’entità concreta.

3.1.

Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato (art. 15 cpvv. 1 e 2 LT; art. 16 cpvv. 1 e 2 LIFD).

Sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto (art. 23 lett. e LT; art. 24 lett. e LIFD).

3.2.

Vigenti il DIFD e la vecchia LT del 1976 (cfr. art. 21 cpv. 2 DIFD e art. 16 cpv. 2 v.LT), la giurisprudenza cantonale, come d’altronde quella di diversi altri cantoni, considerava il reddito in natura ricevuto dalla convivente in cambio della cura dell’ eco -nomia domestica alla stregua di un reddito d’altra fonte imponibile (cfr. p. es. CDT n. 140 del 21 maggio 1990 in re A. F.-R.; CDT n. 164 dell’ 8 luglio 1992 in re Y. H.), poiché esula dall’ambito delle prestazioni basate sul diritto di famiglia (cfr. art. 23 lett. b v.LT ; art. 21 cpv. 3 DIFD).

  1. 4.1.

Sulla questione si sono espressi recentemente alcune Autorità giudiziarie cantonali e il Tribunale federale delle assicurazioni, quest’ultimo con riferimento alla __________.

Il Tribunale amministrativo del Canton __________, con una sentenza di principio del 28 maggio 1996, ha negato che il vitto e l'alloggio dati alla convivente per la cura e la conduzione dell’economia domestica costituiscano una controprestazione per il lavoro svolto, stabilendo che la concubina non può essere considerata alla stregua di un’impiegata e il suo partner come suo datore di lavoro (cfr. RF 2000 p. 342). Per i giudici glaronesi, il nuovo diritto matrimoniale non si fonda più, diversamente dal precedente, su una ripartizione predefinita dei compiti dei coniugi. Infatti, secondo l’art. 163, cpv. 1 CCS, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Essi si intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CCS), tenendo conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale (art. 163 cpv. 3 CCS). Inoltre, con la celebrazione del matrimonio i coniugi si impegnano anche a cooperare alla prosperità dell’unione (cfr. art. 159 cpv. 2 CCS). La suddivisione dei compiti durante il matrimonio e gli obblighi che ne derivano si basano sul consenso reciproco dei coniugi.

Secondo la Corte fiscale glaronese, non sussistono quindi più differenze sostanziali tra gli obblighi derivanti dal matrimonio e gli obblighi contrattuali in seno ad una comunione di due persone conviventi, di una coppia di concubini, che si fonda sul consenso reciproco. In altre parole, a seguito della revisione del diritto di famiglia, la differenza tra matrimonio e concubinato ha ampiamente perso di significato (RF 2000 p. 342 = RDAF 56 / 2000 p. 453).

4.2.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha così avuto modo di confermare che la donna che vive con un uomo in una comunione simile al matrimonio e che, dedicandosi esclusivamente alla conduzione dell'economia domestica comune, riceve in compenso dal compagno prestazioni in natura (vitto e alloggio), nonché, se del caso, uno spillatico, deve essere considerata, dal profilo contributivo, quale persona senza attività lucrativa. Dal profilo dell’AVS, le prestazioni in natura, così come l'eventuale spillatico, non possono quindi più essere considerate salario determinante a norma dell'articolo 5, cpv. 2 LAVS (DTF 125 V 205 ss), a differenza di quanto veniva ammesso in precedenza (DTF 110 V 1, 116 V 177).

4.3.

Sul tema si è pure espresso il Tribunale amministrativo del Canton __________, in una sentenza dell' 8 ottobre 1999, esaminando i motivi che potevano giustificare un cambiamento di prassi, ha sottolineato che esso è fondato dal profilo della sicurezza del diritto solo se la nuova soluzione corrisponde a una migliore conoscenza della ratio legis, a mutate circostanze esteriori o all'evoluzione dell'ordinamento giuridico (RF 2000 p. 339 ss. = RDAF 56 / 2000 p. 453; DTF 124 V 124, cons. 6, 124 V 387 cons. 4c).

Anche i giudici friburghesi hanno confermato che la differenza tra persone coniugate e concubini ha perso molto del suo significato dal 1° gennaio 1988, ovvero dall’ entrata in vigore della revisione del diritto matrimoniale, che fonda sull'accordo reciproco la divisione dei compiti durante il matrimonio e degli obblighi che ne derivano.

Per completezza, è bene rilevare anche che i giudici friburghesi hanno pertinentemente negato l'esistenza di un contratto di lavoro tra concubini, salvo in certe particolari circostanze, difettando il rapporto di subordinazione, che è elemento essenziale del contratto di lavoro. D’altra parte, lo scopo comune dei concubini non risiede nella volontà di lucro. Ammettere, secondo i giudici friburghesi, che il concubino eserciti un'attività lucrativa, misconoscerebbe ampiamente la natura della relazione di concubinato e la suddivisione dei compiti tra i partner conviventi, che si fonda innanzi tutto sul reciproco consenso.

Per queste ragioni, il Tribunale amministrativo friburghese ha stabilito che le prestazioni in natura ricevute dal concubino che si occupa della casa non sono più considerate reddito imponibile ai fini del diritto cantonale e federale (RF 2000 p. 339 = RDAF 2000 p. 453).

  1. Di medesimo avviso è la dottrina più recente.

Fa infatti eco __________, anch’egli con riferimento alla giurisprudenza appena citata e a ulteriori sentenze cantonali: "(...) ist es in der Regel nicht sachgerecht, in der Besorgung des Haushaltes bei einem Konkubinatsverhältnis ein Arbeitsverhältnis zu unterstellen und für Unterkunft und Verpflegung ein Naturaleinkommen aufzurechnen. Das anerkennt nun auch die neuere kantonale Praxis" (cfr. anche sentenza della Commissione di ricorso del Canton __________ del 24 aprile 1997; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel NE del 1° novembre 1996; inoltre, Locher, Kommentar zum DBG, I, artt. 1-48 LIFD, AIIgemeine Bestimmungen, Besteuerung der natürlichen Personen, 1a ed., Therwil/Basilea 2001, n. 39 ad art. 16 cpv. 2 LIFD).

Per __________, inoltre, "Ebenso ist es problematisch, diese geldwerten Leistungen ohne Annahme eines Arbeitsverhältnisses gestützt auf die Einkommensgeneralklausel zu erfassen".

Per questo motivo - come rileva l’Amministrazione federale delle contribuzioni nelle proprie osservazioni - la Commissione d'esperti incaricata di esaminare il sistema svizzero d'imposizione della famiglia (Kommission Familienbesteuerung), presieduta dallo stesso prof. Locher, ha proposto nel suo Rapporto pubblicato il 26 febbraio 1999, alfine di rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento tra coppie sposate e concubini in ambito fiscale, d'esonerare i contributi per il mantenimento provenienti dal concubinato (Appendice al Rapporto, 2° fascicolo, suddivisione 6 e 3° fascicolo, suddivisione 8, art. 24 lett. d in fine del progetto di modificazione della LIFD; inoltre, Locher, op. cit., n. 43 ad art. 16, cpv. 2 LlFD).

  1. 6.1.

A queste già esaurienti considerazioni se ne possono aggiungere altre.

È senz’altro con fondate ragioni che l’Amministrazione federale delle contribuzioni nelle proprie osservazioni sottolinea come anche la precedente prassi dell'imposizione delle prestazioni in natura tra concubini fosse lacunosa, poiché le autorità fiscali non erano sempre in grado di conoscere le circostanze relative alla vita privata dei contribuenti.

Queste lacune sul piano dell’accertamento finivano per rivelarsi assai problematiche dal profilo dell'uguaglianza di trattamento, se non addirittura lesive del principio.

Un’ulteriore disparità, come ancora rileva l’ Amministrazione federale delle contribuzioni, potrebbe poi risiedere nel fatto che non sono noti casi giurisprudenziali di conviventi, in cui la persona senza attività lucrativa era l’uomo, per cui l’esposizione del reddito d’altra fonte nel caso di conviventi sembrerebbe conoscere un flusso unilaterale.

6.2.

L’esposizione di un reddito d’altra fonte alla convivente appare infine problematica, sempre dal profilo della parità di trattamento, non appena si consideri che la vigente legislazione tributaria federale e cantonale conosce la doppia scala delle aliquote.

Se è vero, in linea di principio, che tendenzialmente i redditi cumulati dei coniugi imposti con l’aliquota più favorevole (aliquota A) devono corrispondere ai redditi di due concubini imposti separatamente con l’aliquota più gravosa (aliquota B), è altrettanto vero che l’applicazione dell’aliquota A ai coniugati fa completamente astrazione dal fatto che all’interno della famiglia via sia un solo apportatore di reddito o entrambi i coniugi lo siano. Il che induce a considerare che la situazione di due concubini, dei quali uno solo è apportatore di reddito (imposto con l’aliquota B), non differisce da quella delle famiglie con un solo apportatore di reddito (imposto con l’aliquota A). Addizionare un reddito d’altra fonte puramente fittizio finirebbe per aggravare ulteriormente la posizione di questa specifica categoria di concubini rispetto a quella delle famiglie con un unico apportatore di reddito.

Anche da questa angolazione, quindi, la vecchia prassi di esporre un reddito d’altra fonte al convivente che non lavora appare discriminatoria.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 aprile 2001 è riformata nel senso che viene stralciato il reddito d’altra fonte. Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2001.75
Entscheidungsdatum
26.09.2001
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026