80.2001.36

Incarto n. 80.2001.00036

Lugano 27 giugno 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2001

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. 1.1.

Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione dai loro redditi di un importo di fr. 5'000.- di media annua per l’IC e di fr. 7'834.- per l’IFD a titolo di liberalità a enti di pubblica utilità.

L’Ufficio di tassazione accoglieva solo parzialmente tale richiesta e, meglio nella ridotta misura di fr. 1'220.- di media annua (cfr. notifica della tassazione ordinaria -1° gennaio / 31 marzo 1999- e notifica della tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa della moglie –1° aprile 1999 / 31 dicembre 2000- entrambe dell’8 maggio 2000).

1.2.

Con tempestivo reclamo del 1° giugno 2000 i contribuenti chiedevano tra l’altro che venisse loro riconosciuta per l’IC la deduzione massima di fr. 5'000.- all’anno e del totale effettivo per l’IFD.

L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, elevando la deduzione, sia per l’IC sia per l’IFD, a fr. 4'020.- di media annua (cfr. decisioni su reclamo del 12 febbraio 2001 in materia di tassazione ordinaria e di tassazione intermedia)

  1. 2.1.

Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente la deduzione massima prevista dalla legge per l’IC di fr. 5'000.- e la deduzione integrale di fr. 8'402.- di media annua per l’IFD. Nel ricorso espongono dettagliatamente tutte le liberalità da loro effettuate, illustrando natura e scopi delle persone, risp. degli enti beneficiari.

2.2.

Con osservazioni del 25 maggio 2001 la Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone di accogliere parzialmente il ricorso in materia di IFD, ammettendo diverse deduzioni, di cui si dirà in seguito, in aggiunta a quelle già ammesse.

2.3.

I ricorrenti con memoria dell'8 giugno 2001 hanno preso atto del preavviso favorevole dell'AFC, per la maggior parte dei versamenti in discussione, ma hanno ribadito che dovrebbero essere ammesse anche le altre deduzioni richieste.

  1. 3.1.

Per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotti dai proventi le pre-stazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.

Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite mas-simo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT).

3.2.

3.2.1.

Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche.

A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.

Va comunque sottolineato che questi elenchi costituiscono un valido supporto per l’amministrazione, ma non hanno carattere tassativo. L'autorità fiscale cantonale deve verificare di caso in caso anche per altre istituzioni se siano adempiuti i presupposti dell'esenzione fiscale per esclusiva pubblica utilità o se una corrispondente esenzione sia stata concessa. A tale riguardo, l'onere della prova è peraltro a carico del ricorrente (StE 1997 B 27.4 n. 15).

3.2.2.

In secondo luogo, si richiede che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto. La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle liberalità dai propri redditi è infatti limitata ai versamenti a favore delle «persone giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità.

3.2.3.

Ne consegue, chiaramente, che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche; così, non sono deducibili, p. es., le liberalità a favore della Chiesa , cui la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT (sui presupposti per la deduzione delle liberalità, cfr. anche la risposta n. 5708 del 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato all’interrogazione del 22 settembre 1996 dell’on. Giorgio Zappa; CDT n. .. del 12 dicembre 1996 in re V. B.; CDT n. ____________________. del 22 agosto 1996 in re A. P.).

In questo contesto, questa Camera ha riconosciuto che non persegue fini di culto, bensì di pubblica utilità, un'associazione costituita con lo scopo di sostenere, in particolare mediante la raccolta di fondi pubblici e privati, il restauro di un monastero del Quattrocento (CDT n. ..__________ e ..__________ del 3 dicembre 1998 in re Associazione pro restauri M.).

3.2.3.

Va altresì rilevato che dottrina e giurisprudenza dominanti, ma anche la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni, escludono che i partiti politici perseguano scopi pubblici o di pubblica utilità (Yersin, Le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants, in ASA 58 p. 106 e autori citati; Greter, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, commento all'art. 56 LIFD, p. 625; Circolare n. 12 dell’AFC dell’8 luglio 1994), per il fatto che ogni partito, preso individualmente, difende le proprie concezioni della società, mira ad ottenere il potere e a far sì che il maggior numero di propri membri raggiunga le funzioni più importanti (Yersin, op. cit. p. 107; inoltre Greter, loc. cit.).

3.3.

Deve essere infine ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla luce della sua "ratio", la disposizione della legge tributaria, secondo cui sono deducibili le devoluzioni a persone giuridiche che perseguono fini pubblici o di pubblica utilità «sempre che tali prestazioni siano, singolarmente, di almeno 100.– franchi», deve essere interpretata nel senso che per “prestazioni” si intendono anche più devoluzioni alla stessa istituzione, singolarmente inferiori a fr. 100.– (CDT n. ..__________ del 20 febbraio 1997 in re S. S.).

  1. 4.1.

L’ Ufficio di tassazione ha riconosciuto la deducibilità delle seguenti liberalità effettuate negli anni 1997 e 1998, pari a fr. 4'060.- di media annua e, meglio: Aiuto medico al __________ __________ fr. 2'100.-, __________ __________ fr. 3'100.-, Associazione “__________ __________ __________ ” fr. 1'000.-, Comunità __________ fr. 540.-, __________ __________ __________ fr. 650.-, __________ __________ fr. 110.-, Associazione __________ __________ __________ fr. 200.-, Opera __________ __________ per le missioni fr. 100.-, Associazione __________ __________ __________ __________ fr. 100.-, Association “__________ __________ __________ __________ ” fr. 100.-, Fondazione __________ __________ __________ fr. 120.-.

Dal canto suo, l’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di concedere la deduzione anche dei seguenti versamenti: __________ __________ __________ fr. 1000.-, __________ __________ __________ con __________ __________ (uragano __________) fr. 500.-, __________ __________ __________ fr. 100.-, __________ fr. 160.-, __________ __________ __________ __________ fr. 100.-, per un totale di fr. 1'860.-, pari a fr. 930.- in media annua.

Come rilevato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, la Centrale sanitaria svizzera è al beneficio dell'esenzione fiscale. Il Fondo di solidarietà con l'America centrale, dal canto suo, è l'emanazione di associazioni attive sul posto e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Questa Camera, dal canto suo, ha inoltre potuto appurare che il __________ __________ __________ __________ beneficia nel Cantone di sede dell'esenzione fiscale.

Per le __________ __________ __________ __________ e per __________ l’Amministrazione federale deduce che si tratti di associazioni che sono al beneficio dell’esenzione fiscale o che dovrebbero esserlo, essendo associazioni d’interesse generale, risp. attive nell'aiuto allo sviluppo e prive di scopi di lucro.

Certo, per queste tre ultime persone giuridiche manca di per sé l’accertamento che beneficino dell’esenzione fiscale. Per economia di giudizio, segnatamente in considerazione dell’esiguità degli importi in gioco per queste tre associazioni, questa Camera può aderire alla proposta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, sia per l’IC sia per l’IFD, senza procedere a ulteriori accertamenti, segnatamente senza verificare se le rispettive Autorità fiscali cantonali abbiano concesso a queste tre persone giuridiche l’esenzione fiscale.

Da un ulteriore controllo effettuato da questa Camera consultando gli elenchi delle persone giuridiche che beneficiano dell’esenzione è emerso che anche la __________ vi figura. Il versamento annuo di fr. 130.- va quindi dedotto.

Ne viene che in materia di IC il ricorso può essere accolto integralmente, poiché, sommando all'importo già concesso in deduzione dall'Autorità fiscale cantonale di fr. 4'060.- l'ulteriore importo di fr. 1’060.-, si raggiunge un importo deducibile teorico di fr. 5'120.- e si supera l'importo massimo della deduzione di fr. 5'000.-.

4.2.

Resta da esaminare, per la sola IFD, se anche le altre liberalità, di cui viene chiesta la deduzione, possono essere ammesse.

4.2.1.

La risposta è certamente negativa per il consistente importo versato a __________ __________ c/o __________ __________, non trattandosi di persona giuridica. Viene così a mancare una delle condizioni essenziali della deduzione poste dalla legge (cfr. consid. 3.3.2).

È vero che i ricorrenti, nel loro scritto dell'8 giugno 2001, invocano la parità di trattamento con altri sostenitori della stessa opera, argomentando che in altri cantoni la deduzione sarebbe stata ammessa; ma, per quanto noto a questa Camera, non può essere escluso né che la detrazione sia stata ammessa in applicazione di norme cantonali formulate in modo più ampio né che le autorità dei cantoni cui ci si riferisce abbiano trascurato la verifica dei presupposti legali.

Del resto, secondo la giurisprudenza, qualora l'autorità amministrativa si discosti, in singoli casi, dalle norme giuridiche applicabili, infatti, l'amministrato svantaggiato non può invocare il principio di legalità, poiché a lui è stata applicata proprio la legge; d'altronde, non può neppure contestare l'atto che ha favorito il terzo, se non altro per ragioni pratiche (non li conosce tutti, se sono numerosi) ma anche per ragioni di procedura (le decisioni che avvantaggiano i terzi sono cresciute in giudicato oppure manca la legittimazione ad impugnarle). Il contrasto fra legalità e parità di trattamento è risolto nel senso che non vi è parità nell'illegalità, cioè il terzo svantaggiato non deve potersi giovare di vantaggi illegali accordati ad altri, altrimenti l'autorità potrebbe, di propria iniziativa, svincolarsi dall'obbligo di applicare la legge ed il giudice sarebbe tenuto a confermare tale prassi in nome dell'art. 8 cpv. 1 CF (DTF 90 I 159; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 314; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, IV ediz., Basilea 1992, p. 105 s.; Müller J.P., Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 224).

Solo eccezionalmente, qualora si possa concludere che la legge rimarrebbe applicata soltanto nel caso di specie, sicché la regola condurrebbe a tollerare una pratica illegale contemporaneamente ad un'applicazione non omogenea, allora giurisprudenza e dottrina consentono di prevalersi del principio della parità di trattamento nell'illegalità, se sono adempiute determinate condizioni sulle quali non è il caso di diffondersi in questa sede (v. comunque DTF 108 Ia 214; Knapp, op. cit., p. 106; inoltre ASA 54 p. 82 ss.; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 301 s.; in particolare Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298; CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.).

4.2.2.

Lo stesso dicasi del contributo versato ai Progetti di sviluppo __________ -__________ in __________ e anche per il Gruppo __________ di __________ ed il __________ __________ __________ per i __________ __________ __________, che comunque, oltre a non avere la configurazione di persona giuridica, non figurano nemmeno

  • sia notato di transenna - nell’apposito elenco cantonale delle persone giuridiche esenti.

Anche a tale proposito, l'affermazione, contenuta nello scritto dell'8 giugno 2001, secondo cui il Gruppo __________ __________ __________ __________ __________ "di fatto" una persona giuridica, non può condurre ad una diversa conclusione, dal momento che non è stata provata l'esistenza di una associazione o di una fondazione con tale scopo.

4.2.3.

Quanto alla deduzione dell'importo versato ai Comitati "iniziative genetiche" e "iniziative per la pace", l'AFC ne propone il rifiuto poiché essi devono essere assimilati, quand'anche avessero personalità giuridica, a enti che svolgono attività politica, al pari dei partiti politici (cfr. consid. 3.2.3; inoltre CDT n. ..__________ del 31 agosto 1999 in re G. e C. L.).

La prassi dell’autorità fiscale cantonale, per quanto riguarda i contributi versati ai partiti politici, diverge da quella dell’autorità fiscale federale (cfr. Circolare n. 23 del 31 agosto 1999 della Divisione delle contribuzioni, in materia di deduzione delle prestazioni volontarie in contanti).

La questione non è di rilievo, poiché questa Camera non ha potuto accertare e nemmeno è stato provato che i Comitati inter- o sovrapartitici per le due iniziative sopra menzionate si siano costituiti in persone giuridiche di diritto privato. Già per questo motivo, quindi, la relativa deduzione non può essere concessa.

4.2.4.

Per l’IFD, quindi, in assenza di un limite superiore come per l’IC, la deduzione massima che può essere concessa ammonta a fr. 5'120.-.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, decisioni su reclamo del 12 febbraio 2001 in materia di tassazione ordinaria e di tassazione intermedia sono riformate nel senso che la deduzione per liberalità a enti di pubblica utilità viene elevata da fr. 4'060.- a fr. 5'000.- per l’IC e a fr. 5'120.- per l’IFD.

§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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