80.1999.191

Incarto n. 80.1999.00191

Lugano 8 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 settembre 1999

in materia di: IC 97/98

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto


__________ è domiciliata in Ticino dal 1° settembre 1997, proveniente dal Canton Basilea-Città. L' Ufficio di tassazione di __________ l'ha pertanto assoggettata alla sovranità fiscale cantonale da quella data, esponendole per il periodo fiscale IC 1997-98 (a decorrere dal 1° settembre 1997) un reddito del lavoro su base annua di fr. 47'151.- (cfr. notifica di tassazione del 12 aprile 1999).

Il reclamo presentato da __________ __________ veniva respinto con decisione del 23 agosto 1999.

  1. Con il presente tempestivo ricorso la ricorrente fa presente di essere già stata assoggettata all'imposta cantonale nel Canton Basilea-Città dal 1° gennaio fino alla fine di agosto del 1997 e chiede in particolare che il reddito imponibile dal 1° settembre 1997 venga calcolato sui salari percepiti negli anni 1995-.96.

  2. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico le cause, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

  3. 4.1.

Se in linea di principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 52 cpv. 2 LT), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito imponibile è calcolato:

a) per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi;

b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 LT).

4.2.

Non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio(DTF 50 I 113; CDT n. ..__________ del 5 dicembre 1997 in re M.).

In altri termini, la delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.; CDT n. 80.97.00140 del 5 dicembre 1997 in re M.).

  1. 5.1.

Nel caso in esame la decisone dell' Ufficio di tassazione di __________ sfugge a ogni critica.

Conformemente a quanto stabilito dalla legge, l'Ufficio di tassazione ha determinato il reddito imponibile della ricorrente sul salario conseguito dall'inizio dell'assoggettamento, cioè dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998, calcolato su base annua, ossia riportato a dodici mesi.

Tale reddito è poi stato imposto pro rata temporis per la durata dell'assoggettamento, dal 1° settembre 1997 alla fine del periodo fiscale.

Il ricorso, presentato con manifesta leggerezza, si avvera pertanto manifestamente infondato.

5.2.

Per quanto concerne la richiesta di informazioni circa il periodo fiscale IC 1999-2000, ci si limita a rammentare che il Tribunale non è chiamato a assolvere simili incombenze. Se necessario la ricorrente potrà rivolgersi all'autorità fiscale, vale a dire al competente Ufficio di tassazione o a un professionista del ramo, che potrà fornirle l'assistenza del caso.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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