Incarto n. 80.98.00041
Lugano 14 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 marzo 1998
in materia di: IC 1996
presentato da:
__________ __________ c/o __________. __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il rappresentante della contribuente ha presentato l’8 marzo 1998 all’Ufficio tassazione persone giuridiche, Bellinzona, e da questi trasmessoci per competenza, un ricorso in materia di IC 1996 redatto in lingua tedesca;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
che, in tal caso, in applicazione dell’art. __________ cpv. 3 LT-1994, al ricorrente, risp. al suo rappresentante, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
che al rappresentante della ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 16 marzo 1998 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
che il rappresentante della ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
Il ricorso è irricevibile
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico della parte ricorrente.
Intimazione alle parti.
La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: