Incarto n. 80.98.00032
Lugano 26 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata nel 1916, vedova, ha chiesto nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 la deduzione di un importo di fr. 21'000.-- di media annua a titolo di oneri permanenti in relazione al salario versato alla persona che la assiste al domicilio. Nella notifica di tassazione del 9 giugno 1997 l'UT ha negato tale deduzione.
Il 3 luglio 1997 __________ __________ presentava reclamo e riproponeva la richiesta di poter dedurre dal proprio reddito il salario versato alla persona che la assiste.
Con decisione del 26 gennaio 1998 l'UT respingeva il reclamo della contribuente.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede a questa Camera di riformare la decisione dell'UT e di concederle la deduzione dal proprio reddito del salario versato alla persona che la assiste.
Imposta cantonale (IC)
3.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito imponibile.
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. “deduzioni organiche”, cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale: vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.2.
La legge tributaria non definisce la nozione di “spese per malattia, infortunio o invalidità”, ragione per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
3.3.
Dai verbali della Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
“La legislazione fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza” (Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si precisa espressamente che “le spese che entrano in linea di conto sono quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia, infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o per le persone al cui sostentamento egli provvede”. La Commissione conclude pertanto che “le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione” (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
3.4.
La disposizione legale in questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche, per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova legge tributaria, in: La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 38; cfr. anche la recente CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re I.M.; CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re CE J.-M. L.).
3.5.
Sulla base dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994, questa Camera ha già avuto occasione, ad esempio, di escludere che le spese per le cure dentarie abbiano il carattere di “spese per malattia, infortunio o invalidità”. Le misure dentarie non costituiscono, infatti, in linea di principio, trattamenti medici, sicché le casse malati non hanno l'obbligo di assumerle a proprio carico (CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re I.M.).
3.6.
Questa Camera, in una successiva sentenza (CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re CE J.-M. L.), ha esaminato la questione delle cure a domicilio, rilevando la diversità dell'ordinamento previsto dall'abrogata LAMI rispetto a quello della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Vigente la LAMI, le cure a domicilio rientravano tra le prestazioni obbligatorie a carico dell'assicurazione malattia solo qualora il personale sanitario che ne era incaricato operasse in nome e per conto proprio (art. 12 cpv. 2 cifra 1 lett. b LAMI; art. 1 Ordinanza VI sull'assicurazione contro le malattie concernente l'autorizzazione data al personale sanitario ausiliario di esercitare a carico dell'assicurazione contro le malattie; Locher, op. cit., p. 182; Maurer, op. cit., 304). Di conseguenza, infermieri che esercitavano la cura e il trattamento a domicilio, alle dipendenze di un Comune o di un ente di pubblica utilità, non erano autorizzati ad esercitare per le casse malati, anche se le loro prestazioni permettono di ridurre i costi della sanità (DTF 111 V 324 ss. consid. 2a). Le casse malati avevano pertanto previsto perlopiù negli statuti determinate prestazioni anche per le cure a domicilio (Maurer, op. cit., p. 304 nota 257).
Con l'entrata in vigore della LAMal, le cure a domicilio sono state inserite nel catalogo delle prestazioni obbligatorie ex art. 25 cpv. 2 (cfr. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, pp. 46, 60-61 e 66-67).
La ragione per cui fino al 1995 le spese per cure domiciliari non erano riconosciute dalle casse malati deve ricercarsi pertanto nella persona stessa di chi presta queste cure.
Le spese per cure a domicilio devono pertanto essere considerate spese per malattia, purché siano ordinate dal medico, abbiano carattere infermieristico e siano quindi effettuate da personale specializzato, così da rientrare nella casistica riconosciuta dalle casse malati (cfr. Circolare n. 9/97, del 1° settembre 1997, valida a partire dal periodo fiscale 1997-98, concernente la deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità; CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re Comunione ereditaria J.-M. L., pubbl. in RDAT J-1997 no. 107 p. 403 ss.).
3.7.
Le prestazioni di cui beneficia la ricorrente, ancorché considerate se non indispensabili quanto meno opportune dal medico curante (cfr. certificato medico del dott. R. del 23 febbraio 1998), non possono essere qualificate come cure infermieristiche nel senso sopra citato. In effetti tali cure sono prestate da una persona di servizio che si occupa prevalentemente dell'economia domestica della ricorrente, offrendole nel contempo sorveglianza e conveniente assistenza nell'applicazione della terapia medicamentosa e dietetica (cfr. certificato medico cit.). Non risulta che la ricorrente abbia beneficiato di prestazioni da parte del Servizio di aiuto domiciliare del tipo __________, riconosciute dalla nuova legislazione federale (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, cit., p. 66 nota 169).
In simili circostanze, la deduzione delle spese sopportate dalla contribuente per la persona di servizio che la assiste non possono essere dedotte dal reddito.
4.1.
Con una disposizione analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
4.2.
Diversamente da quanto si è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale diretta il legislatore ha voluto invece creare delle nozioni di malattia, infortunio ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi federali sulle assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che il concetto di “malattia”, in particolare, è più esteso di quello contenuto nella LAMI.
Ebbene, secondo l'AFC “sono considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano nella nozione di spese per malattia...” (Circolare n. 16 del 14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
4.3.
In realtà, anche le direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse considerazioni che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le malattie: la Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per cure di ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare cit., par. 2.3); quanto alle “particolari misure terapeutiche prescritte dal medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali prestazioni siano riconosciute dalla cassa malati”, mentre le spese per “soggiorni di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato prescritti dal medico sono considerate spese per malattia qualora superino le indennità della cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti nell'economia domestica” (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come si vede, la prassi in materia di imposta federale diretta tende così ad allinearsi a quella in materia di assicurazione contro le malattie. Al punto che, in dottrina, si può affermare che, in generale, per trattamenti che non sono stati assunti dalla cassa malati, si può escludere che siano stati necessari dal punto di vista medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata dai costi per cure dentarie, che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
4.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quanto si è argomentato per l'imposta cantonale può essere esteso all'IFD. Anche per quest'ultima imposta, infatti, vale il criterio che i costi sono deducibili fiscalmente se è riconosciuta la loro necessità dal punto di vista medico, necessità che viene perlopiù verificata alla luce del riconoscimento da parte della cassa malati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: